IMMOBILI: Dismissioni Immobili Inpdap
Il decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996 e il decreto
legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 410
del 23 novembre 2001, hanno modificato il destino del patrimonio
immobiliare dell'Inpdap, cosi come è avvenuto per gli altri enti
previdenziali.
I profondi cambiamenti sono legati all'avvio delle procedure di
dismissione con la cosiddetta "cartolarizzazione" (*) dei proventi
derivanti dalla vendita degli immobili in questione.
Sono oggetto dell'attività di dismissione sia gli
immobili ad uso abitativo sia ad uso non abitativo.
Allo stato attuale circa il 70% del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo è stato venduto, mentre quello ad uso non abitativo è
stato dismesso per circa il 20%. Si presume che l'attività delle
dismissioni si concluderà entro il 2008.
Per quanto riguarda il patrimonio ancora di proprietà, alla
scadenza dei rapporti contrattuali, attraverso i quali la gestione
era stata affidata a società esterne ("società di gestione"), l'Inpdap
ha ritenuto opportuno tornare alla gestione diretta
sul territorio.
È stato quindi istituito un ufficio Patrimonio presso ogni Direzione
compartimentale, al quale i conduttori degli immobili possono
richiedere informazioni sia inerenti al pagamento del canone sia ai
servizi del fabbricato. L'Inpdap provvede alla riscossione dei
canoni di locazione con l'invio ai conduttori degli immobili del
modulo F24.
Le informazioni riguardo la compilazione del modulo e il pagamento
dello stesso sono presenti nella sottosezione Gestione diretta.
Particolare interesse rivestono le procedure di vendita delle unità
immobiliari non vendute perché libere o inoptate, non acquistate
cioè dai conduttori aventi diritto. Tali unità, secondo la normativa
in vigore, devono essere cedute ai privati attraverso aste
ad evidenza pubblica.
(*) Cartolarizzazione: è una tecnica finanziaria
che prevede la cessione di attività patrimoniali capaci di generare
flussi di cassa, quali ad esempio crediti o immobili, ad una società
appositamente costituita (detta "società veicolo") in cambio di un
prezzo di cessione. La società veicolo finanzia tale pagamento
tramite l’emissione di titoli che verranno rimborsati esclusivamente
con i ricavi ottenuti dalla gestione delle attività cedute.
L’emissione dei titoli è definita "senza ricorso" in quanto il
cedente (nel caso specifico lo Stato) non ne garantisce in alcun
modo il rimborso nel caso i flussi generati dalle attività cedute
non siano sufficienti. |