DISCIPLINA DEI MERCATI
E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
DISCIPLINA DEI MERCATI Capo I -Mercati regolamentati
Art. 61 - (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari)
1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da
società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).
2. La Consob determina con regolamento:
a) il capitale minimo delle
società di gestione;
b) le attività connesse e strumentali a quelle di
organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle
società di gestione.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze138, sentita la Consob,
determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma
2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze140, sentita la Consob,
determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti
al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine
rilevante.
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di
gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro
ventiquattro ore alla Consob e alla società di gestione unitamente
alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti
dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.
7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non
può essere esercitato il diritto voto inerente alle azioni eccedenti
la soglia individuata ai sensi del comma 5.
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si
applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta
anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14, comma
9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della
parte IV, titolo III, capo II, sezione a eccezione degli articoli 157,
158 e 165.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze142, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni
all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente decreto
Art. 62 - (Regolamento del mercato)
1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da
un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di
gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di
amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione.
1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano
quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1
è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima.
2. Il regolamento determina in ogni caso:
a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e
di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle
negoziazioni;
b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle
negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli
emittenti;
c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei
prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i
criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.
.2-bis. Il regolamento può
stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia
prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in
una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano
negoziate in segmento distinto del mercato.
3. La Consob detta disposizioni per
assicurare la pubblicità del regolamento del mercato. 3-bis. La
Consob determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della
struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le
società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni
della società controllante possano essere quotate in un mercato
regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui
all'articolo;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere
quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di
direzione e coordinamento di altra società;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla
quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie,
il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.
Art. 63 - (Autorizzazione dei
mercati regolamentati)
1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati
quando:
a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2,
3, 4 e 5;
b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina
comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori.
2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando
l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le
modificazioni del regolamento del mercato.
3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita
la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso
titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato,
nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei
contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.
Art. 64 - (Organizzazione e
funzionamento del mercato)
1. La società di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e
determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento
del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire
e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del
mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli
strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni
e comunica
immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle
decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia
decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a);
d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del
mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle
informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli
articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati
dalla Consob.
1-bis. La Consob:
a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di
esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione
degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo
possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui
all'articolo 74, comma 1;
b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni
che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle
negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle
negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di
gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob. In
tali casi, la Consob determina le modificazioni da apportare al
regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché
per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei
suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del
relativo mercato.
Art. 65 - (Registrazione delle
operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione)
1. La Consob stabilisce con regolamento:
a) le modalità di registrazione di tutte le operazioni compiute
su strumenti finanziari;
b) i termini e le modalità con cui i soggetti che prestano
servizi di investimento aventi a oggetto strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare le
operazioni eseguite fuori da tale mercato151.
Art. 66 - (Mercati
all'ingrosso di titoli di Stato)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze152, anche in deroga
alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la
Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di
Stato e ne approva i regolamenti153.
2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati
all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell’economia e delle
finanze154 è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di
titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca
d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni
di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro
ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento
degli interventi o diverse modalità di attuazione. Le disposizioni
emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle
negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati
all'attività di negoziazione.
Art. 67 - (Riconoscimento dei
mercati)
1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai
sensi dell'ordinamento comunitario.
2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti
autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari,
diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine
di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.
3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di
Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti,
ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla osta
previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere.
4. La Consob accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari
e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità
di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e
sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente
in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli
investitori.
5. Le imprese di investimento, le banche e i soggetti che
gestiscono mercati comunicano alla Consob, nei casi e con le modalità
da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i
mercati esteri.
Art. 68 - (Sistemi di garanzia
dei contratti)
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare
l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il
buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non
derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando
disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia
alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.
2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del
soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono
ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto
che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o
nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle
procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i
singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e
non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi
dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi
stessi abbia nei confronti del depositario.
Art. 69 - (Compensazione e
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati)
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il
funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché
del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a
oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di
tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina
può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il
servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento
finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla
Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei
titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può
essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3,
del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare
l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il
buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni
indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la
costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da
versamenti effettuati dai partecipanti.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo
68, comma 2.
Art. 70 - (Compensazione e
garanzia delle operazioni su strumenti finanziari)
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il
funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni
aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i
partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre
prestazioni a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi
derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie
acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista né
essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori
del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche
in caso di apertura di procedure concorsuali.
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1
assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.
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