EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’EUROPEE IN MATERIA DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA
La sentenza del 14 settembre 200627
ha dichiarato incompatibili con l’ordinamento comunitario le
disposizioni che limitano la detraibilità dell’IVA28.
Di conseguenza ai contribuenti devono essere restituite le somme
relative alla mancata detrazione IVA per gli acquisti, il carburante,
la manutenzione e la riparazione delle autovetture e motocicli. Ai
fini della definizione del periodo di riferimento devono essere
considerati gli anni dal 2003 al 2006, poiché, secondo la normativa
IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e
servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta
diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il
diritto alla detrazione è sorto.
Sulla base di queste considerazioni è stata effettuata
la stima delle richieste di rimborso che i contribuenti potrebbero far
pervenire all’Amministrazione Finanziaria per le spese degli anni
passati che non hanno goduto del diritto alla piena detrazione. Tale
stima ammonta a 17,1 miliardi e rappresenta la stima teorica massima
dell’onere che lo Stato dovrebbe sostenere nel caso in cui tutti i
contribuenti aventi diritto presentassero la domanda di rimborso. Di
questi 17,1 miliardi, 3,7 miliardi si riferiscono al periodo 1 gennaio
2006-13 settembre 2006, mentre i restanti 13,4 miliardi sono relativi
al triennio 2003/2005. Oltre alla formazione del debito pregresso, la
sentenza, introducendo il principio della piena detraibilità,
determina un effetto di minore gettito IVA a partire dal 14 settembre
2006 in avanti, rispetto alla legislazione vigente. Gli effetti a
regime sono stati stimati secondo lo stesso principio di prudenza che
definisce l’importo massimo teorico: per la restante parte del 2006 si
ipotizzano minori entrate IVA per 1,5 miliardi; per il 2007 e anni
seguenti si ipotizza una perdita di gettito pari a 5,2 miliardi. La
perdita di gettito a regime dal 2007 è stata integralmente compensata
con le misure contenute nel DL n. 262 del 3 ottobre 2006. |