FINANZIAMENTI: Credito di Imposta
acquisto casa
A favore di coloro che vendono l’immobile per il quale al momento
dell’acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la “prima
casa”, la normativa vigente riconosce un credito d’imposta se entro
un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso
costituente “prima casa”. Il credito d’imposta spetta ai
contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è
pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta
in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può
essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta in
relazione al secondo acquisto.
Il credito d’imposta compete anche quando si acquisti un’altra
abitazione mediante appalto o permuta.
Nel caso del contratto di appalto, per fruire del beneficio è
richiesto che lo stesso sia redatto
in forma scritta e registrato.
Può usufruire del credito d’imposta anche chi ha acquistato
l’abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio
1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni
“prima casa”) ma comunque non prima dell’entrata in vigore della
legge n. 168 del 1982.
In tal caso è però richiesto che l’acquirente, già allora, fosse in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia
di acquisto della “prima casa”.
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