MUTUO IPOTECARIO INPDAP: COndizioni
concessione Mutuo Inpdap
L'Inpdap offre a tutti i pensionati dei
mutui ipotecari per comperare una nuova abitazione. Sul sito dell'Inpdap
trovate tutte le informazioni necessarie nonchè la documentazione per
ottenere questi prestiti personali.
CONDIZIONI E LIMITI PER LA CONCESSIONE
DEL MUTUO -ARTICOLO 1 -
1. A favore degli iscritti alla
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell’INPDAP,
nei limiti delle disponibilità di bilancio ed ai sensi dell'art. 1,
lett. a), del Regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n. 463, sono concessi mutui
ipotecari destinati all'acquisto di unità abitative da adibire a prima
casa, site sul territorio nazionale.
2. I mutui possono essere richiesti
dagli iscritti in servizio, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con una anzianità effettiva globale, computando anche i
periodi di servizio a tempo determinato per i quali sia stato versato
il contributo credito, di almeno 3 anni.
3. Il mutuo è concesso all’iscritto
qualora egli ed i componenti del nucleo familiare non siano
proprietari di altra abitazione nel comune ove è ubicato l’immobile
oggetto della richiesta di finanziamento, ovvero in comuni distanti
meno di 100 Km da quello ove è previsto l’acquisto, ovvero
l’interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di
immobile in misura pari o inferiore al 50% ed esso non sia fruibile
poiché gravato da diritti reali di godimento in favore di terzi
estranei al nucleo familiare. La condizione da ultimo indicata deve
sussistere da almeno due anni.
4. I mutui sono erogati per l’acquisto
di immobili, privi delle caratteristiche dell’abitazioni di lusso,
così come definite dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. E’ consentita l’erogazione del
mutuo per l’acquisto di un’unità immobiliare da privato, da impresa
costruttrice o da cooperativa, mediante l'estinzione del mutuo da essi
contratto con aziende di credito. Qualora il venditore sia
assoggettabile a procedure concorsuali, l'erogazione del mutuo deve
avvenire a cura del notaio dopo il consolidamento dell'ipoteca.
6. E’ consentita l'erogazione di mutui
ad iscritti associati in cooperative edilizie a proprietà individuale,
composte da non più di 20 soci, per la realizzazione di abitazioni non
di lusso.
7. I mutui sono concessi anche per la
rinegoziazione di mutui erogati da aziende di credito, nell’ambito
delle disponibilità della quota di budget trimestrale, assegnata a
ciascuna Struttura periferica, dopo il soddisfacimento delle domande
di acquisto. Il finanziamento delle domande di rinegoziazione viene
effettuato, nell’ambito della quota di budget disponibile, secondo
l’ordine di presentazione.
8. In deroga al precedente comma le
domande pervenute fino al 06 Aprile 2007 sono finanziate prescindendo
dalla tipologia di richiesta.
9. L’iscritto che ha già beneficiato
di un mutuo ipotecario, per sé o per il coniuge, non può fruire di un
ulteriore finanziamento se non siano trascorsi almeno cinque anni
dalla precedente erogazione e abbia provveduto alla totale estinzione
del precedente mutuo. Si deroga a tale disposizione nel caso di
intervenuto scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e di assegnazione all’ex coniuge dell’immobile
precedentemente acquistato.
10. Le domande di mutuo sono definite
nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun
Compartimento ed a ciascuna Sede del territorio di riferimento in
rapporto al bacino di utenza e ripartite per quote trimestrali. Le
disponibilità finanziarie non impegnate nel trimestre da alcune Sedi
vengono assegnate dal Dirigente Compartimentale alle Sedi che
necessitino di integrazione. Le eccedenze eventualmente risultanti
dopo il quarto trimestre presso alcuni Compartimenti sono ripartite
tra i Compartimenti che necessitino di integrazione. Nel caso di
esaurimento delle risorse assegnate alla Sede di competenza prima nel
termine di ciascun trimestre e di indisponibilità di integrazione in
ambito compartimentale le eventuali domande non finanziabili possono
essere riproposte nel trimestre successivo. |