FINANZIAMENTO MASTER: Clausole del
Finanziamento per Master di
Sella
Hai bisogno di un finanziamento per il Tuo Master?Banca Sella, una
delle prime Banche italiane, è molto attenta ai propri clienti ed ha
introdotto una forma di finanziamento per tutti coloro che
desiderano fare un master e che non hanno le possibilità economiche
immediate per pagarselo. Sappiamo tutti che i migliori master sono
molto costosi, ma adesso, con il prestito per i master di Banca
Sella, non dobbiamo crearci problemi per raggiungere i nostri sogni.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO:
Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole
contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni
nei rapporti con il Cliente.
Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia
completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna
della copia non impegna alla stipula del contratto.
Tempi di messa a disposizione delle somme: le somme sono messe a
disposizione del Cliente a seguito dell’accettazione, da parte della
Banca, della richiesta di finanziamento. La richiesta si intende
accettata con la messa a disposizione delle somme senza che sia
necessaria una comunicazione scritta dalla Banca al richiedente e
all'eventuale garante. Non sono indicati tempi massimi di messa a
disposizione delle somme.
(Art. 1) Termini e modalità di rimborso- L'addebito delle rate di
rimborso avviene su un conto corrente aperto presso Banca Sella, con
impegno del Cliente di mantenere nello stesso i fondi necessari, con
l'intesa che non sarà dato corso agli addebiti se i fondi non
saranno sufficienti.
(Art. 2)Variazione e interessi -Le rate di ammortamento sono
soggette a variazioni di importo per effetto dell'adeguamento
dell'interesse che la Banca è espressamente autorizzata ad
effettuare, ogni maggior onere relativo è a carico del Cliente.
(Art. 4) Ritardo nel pagamento e decadenza dal beneficio del termine
- Il ritardo e/o mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola
rata di ammortamento, comporta il pieno diritto senza necessità di
pronuncia giudiziale o avviso, la decadenza del Cliente dal
beneficio del termine e
l’obbligo di rimborso del debito residuo comprensivo di interessi,
anche moratori, ivi comprese a titolo di penale anche le quote di
ammortamento non ancora scadute. Il ritardo nel pagamento di ogni
somma, a qualsiasi titolo dovuta, entro il termine stabilito
produrrà di pieno diritto interessi di mora a favore della Banca e a
carico del Cliente dal giorno di esigibilità delle somme sino alla
data di effettivo pagamento delle stesse, senza pregiudizio della
risoluzione del contratto.
(Art. 6) Assicurazione infortuni - La Banca ha stipulato, per conto
della clientela, un'assicurazione infortuni a fronte della quale le
persone fisiche titolari di crediti personali presso la Banca sono
assicurate in caso di infortunio che abbia come conseguenza il
decesso o l’invalidità permanente
del titolare nella percentuale indicata.
(Art. 7) Altre coperture assicurative - Il cliente può,
facoltativamente, aderire alla polizza collettiva relativa alla
copertura caso morte da malattia e invalidità totale e permanente da
malattia e a quella relativa alle coperture caso inabilità
temporanea e totale al lavoro, perdita di impiego per giustificato
motivo oggettivo e malattia grave, abbinate al credito personale e
rispettivamente stipulate dalla Banca con CBA Vita S.p.A e Cardif
Assurances Risques Divers S.A. .
(Art. 8) Pagamento anticipato - il Cliente ha in qualunque tempo
facoltà di anticipare il pagamento di una o più rate riducendo la
durata residua, fermi restando importo delle rate e scadenze nonché
la facoltà di estinguere l'intero debito residuo o parte di esso con
l'effetto di diminuire l'importo delle rate di ammortamento
successive, ferme restando il numero e la scadenza. Sulle quote di
ammortamento rimborsate prima della scadenza contrattuale competerà
alla Banca un compenso onnicomprensivo.
(Art. 10) Trattamento tributario - Tutti gli oneri fiscali, presenti
o futuri, anche se accertati a nome della Banca, inerenti il
finanziamento sono ad esclusivo carico del Cliente.
(Art. 12) Variazioni contrattuali - La Banca si riserva la facoltà
di variare anche in senso sfavorevole al cliente i prezzi e le altre
condizioni di contratto (sia economiche che normative), qualora
sussista un giustificato motivo. Le modifiche unilaterali delle
condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate
al cliente con i tempi e le modalità previsti dall’118 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 e successive modifiche. I termini di cui
all’art. 118 sono da computarsi come giorni fissi di calendario.
(Art. 13) Procedure di reclamo - Per eventuali contestazioni in
ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può
rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i
presupposti, all'Ombusdman Bancario, seguendo le modalità indicate
nel "Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman Bancario"
(Art. 14) Foro competente - Per ogni controversia potesse insorgere
tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato
dal presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello
di Biella. Qualora il Cliente rivesta la qualità del consumatore, ai
sensi dell'art. 33
comma 2° lettera u) D.Lgs. 06/09/2005 - Codice del Consumo - il foro
esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio
elettivo del consumatore.
Per scoprire maggiori dettagli sui finanziamenti offerti da Banca Sella, Vi
invito a consultare il sito ufficiale. Per altre informazioni su
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