IMPOSTE: Calcolo Imposte acquisto Casa
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal
notaio al momento della registrazione
dell’atto.
Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il
2007), per le vendite di immobili ad uso abitativo
(e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche
che non agiscano nell'esercizio di
attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile
ai fini delle imposte di registro, ipotecarie
e catastali può essere costituita dal valore catastale
dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
Questa regola nel 2006 era ammessa , invece, a condizione che
entrambe le parti fossero dei privati.
L’acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di
registro, ipotecaria, catastale) sul
valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al
notaio.
L’agevolazione spetta, inoltre, a condizione che nell’atto sia
indicato l’effettivo importo pattuito
per la cessione.
Infatti, l’occultamento del corrispettivo o la dichiarazione
nell’atto di compravendita di una somma
inferiore a quella concordata determina la perdita del beneficio con
le seguenti conseguenze:
1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate
sul corrispettivo effettivamente pattuito;
2. sarà dovuta una sanzione che va dal 50% al 100% delle minori
imposte versate.
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