ANTICIPI SUI FONDI
VITA BNL
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione
individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per
cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime
attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche
complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per
l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per
la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle
lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche
complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la
soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità
operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito
documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione
non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale
maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non
reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per
esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti
i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari
maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il
diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere
reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte
agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria.
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