Gli interessi passivi pagati in un mutuo ipotecario stipulato
per l'acquisto dell'abitazione principale (prima casa) sono
detraibili dall'IRE (Imposta sul Reddito). La detrazione spetta se
sussistono le seguenti condizioni:
• l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione
principale entro dodici mesi dall'acquisto;
• l'acquisto è avvenuto nei dodici mesi antecedenti o
successivi alla data di stipulazione del mutuo;
• nel caso di acquisto d'immobile locato, sia stato
notificato al locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto
d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro
un anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatore, l'immobile
stesso sia adibito ad abitazione principale.
E’ detraibile dall'imposta sul reddito un
importo pari al 19% dei seguenti oneri:
• interessi passivi;
• oneri accessori;
• quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione
Tali oneri dovranno comunque essere relativi a mutui
garantiti da ipoteca per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto (il diritto alla
detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad
abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per
motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto).
L'acquisto (fa fede la data di stipulazione del rogito
notarile) deve essere avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla
data di stipulazione del mutuo. Dal 2001 si intende come abitazione
principale quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi
familiari. La detrazione spetta quindi al contribuente che ha
acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se
l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado).
L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su
cui calcolare la detrazione del 19% è pari 3.615,20 euro. Ad
esempio, se nell'anno si pagano interessi passivi per 4.000 euro, la
riduzione di imposta sarà di 686,89 euro (cioè il 19% di 3.615,20
euro, importo massimo su cui calcolare la detrazione). Gli oneri
accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo.
Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri,
la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di
intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per
l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili, le
spese di istruttoria, di perizia tecnica ecc. Le spese notarili
comprendono l'onorario del notaio per la stipula del contratto di
mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente (ad
esempio, quelle per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca).
L'onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita NON
sono, invece, mai detraibili.
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E' ormai prassi consolidata da parte delle banche
rilasciare a fine anno al mutuante una dichiarazione a uso fiscale
riassuntiva dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno.