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Cancellazione protesti

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Servizio cancellazione protesti


Il protesto è un atto autentico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno (Elenco Ufficiali Levatori).

Le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione dei protesti mediante il Registro Informatico istituito con Legge 15.11.1995, n. 480, secondo le norme contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9.8.2000, n. 316.

Tale Registro contiene i protesti non cancellati, per 5 anni dalla data della loro pubblicazione (art. 11, Decreto M.A.P. 9.8.2000, n. 316), ed è accessibile al pubblico .

Tale consultazione avviene mediante "visura" riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato. Della consultazione anzidetta è possibile chiedere un "certificato" che, a differenza della visura, contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione.  

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEL PROTESTO DI CAMBIALI (è prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimità della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del Tribunale)

La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico è disciplinata dalla Legge 18/08/2000, n. 235. La domanda di cancellazione può essere prodotta nel caso in cui il debitore:
abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta entro 12 mesi dalla levata del protesto;
sia stato protestato illegittimamente/erroneamente;
per gli assegni e neccessario ottenere dal Tribunale la Riabilitazione prevista dall'art. 17 della legge 108/1996 (per poter richiedere la Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto).

 
 
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