LA DONNA NELLA STORIA\francia
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9 maggio 1874 Divieto di assumere minori di dodici anni nelle manifatture. Limitazione della giornata di lavoro a dodici ore. Per le donne, divieto di lavorare in miniere e cave; per le minori di 21 anni, divieto di lavoro notturno.

1886 La donna può affiliarsi ad una cassa pensionistica senza il consenso del marito.

1892 L'età minima per lavorare è portata a13 anni. La giornata di lavoro viene limitata a 10 ore per le donne minori di 16 anni, con un massimo di 60 ore lavorative settimanali. Per le maggiorenni giornata di lavoro di 11 ore. Proibizione generalizzata del lavoro notturno.

1900 "Legge delle sedie": in ogni negozio ci deve essere un numero di sedie pari a quello delle impiegate.

1902 La giornata di lavoro viene portata a dieci ore e mezza.

1904 Giornata di lavoro ridotta a dieci ore.

1907 Per la donna sposata, diritto di disporre liberamente del proprio salario.

1909 La donna incinta può beneficiare di un congedo di maternità di otto settimane(senza stipendio), e il datore di lavoro non può rescindere il contratto durante il periodo di congedo.

1910 Congedo di maternità di due mesi a stipendio pieno per le maestre.

1911 La misura viene estesa alle impiegate delle poste, telegrafi e telefoni.

1913 Si proibiscono i lavori pesanti a una donna che ha appena partorito.

1915 Salario minimo per le lavoranti a domicilio.

1920 Creazione di un Comitato centrale per gli assegni familiari gestito da un patronato. Una donna può affiliarsi a un sindacato senza l'autorizzazione del marito.

1922 Un'ora in meno di lavoro a partire dal sesto mese di gravidanza per le impiegate delle Poste, telegrafi e telefoni.

1925 La donna incinta in congedo riceve un sussidio fissato dai comuni.

1928 La giornata di lavoro delle madri che allattano è diminuita di un'ora per un anno . Congedo per maternità (due mesi) a salario pieno esteso a tutta la funzione pubblica.

1936 Il Comitato degli assegni familiari passa sotto il controllo dello Stato.

1937-38 Gli assegni familiari sono aumentati del 142%.

1945 Il congedo per maternità è obbligatorio (2 settimane prima e 6 settimane dopo il parto) e indennizzato al 50%.

1965 Riforma del diritto matrimoniale: il marito non può opporsi all'esercizio dell'attività professionale della moglie.

1966 Congedo per maternità a 14 settimane.

  1. Una legge stabilisce il principio della pari retribuzione per lavori di uguale natura.

1975 Proibite le discriminazioni di sesso nelle assunzioni.

1980 Divieto di licenziare una donna incinta. Il congedo per maternità viene portato a 16 settimane. Riconosciuto lo status di coniuge collaboratore per le mogli degli artigiani e dei commercianti. Misure che riconoscono l'attività professionale delle mogli degli agricoltori.

  1. La legge sull'uguaglianza professionale vieta discriminazioni di sesso.

1986 E' legale l'uso del femminile per i nomi che indicano mestieri e funzioni.

 

 

 

 

 

Particolare importanza assume la solenne Dichiarazione del principio di uguaglianza degli uomini e delle donne approvata a Parigi nel 1967, poiché, malgrado le numerose affermazioni della pari dignità di tutti gli esseri umani, rimangono in vita gravi discriminazioni nei confronti della donna.

E' infatti incompatibile con la dignità umana e con il benessere della famiglia e della società impedire alle donne di servire il proprio paese nella piena misura delle loro possibilità. D'altra parte non si può disconoscere il contributo dato dalla donna alla vita sociale, politica, economica e culturale e il valore della sua funzione svolta nella famiglia soprattutto per quanto riguarda l'educazione dei figli.

Articolo 1. La discriminazione nei confronti delle donne, in quanto nega o limita l'uguaglianza dei diritti della donna rispetto all'uomo, è fondamentalmente ingiusta ed è lesiva della dignità umana.

Articolo 2. Devono essere prese tutte le misure adeguate per abolire le leggi, le consuetudini, i regolamenti e le pratiche in vigore, che costituiscono una discriminazione nei riguardi delle donne, e per assicurare la protezione giuridica adeguata dell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, ed in particolare:

  1. il principio dell'uguaglianza dei diritti sarà consacrato nella Costituzione o garantito in qualsiasi altra forma;
  2. gli strumenti internazionali delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardanti l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna saranno accettati per mezzo di ratifica o di adesione e riceveranno piena applicazione il più rapidamente possibile.

Articolo 3. Devono essere prese tutte le misure adeguate per educare l'opinione pubblica e ispirare in tutti i paesi il desiderio di abolire i pregiudizi e di sopprimere qualunque pratica, consuetudinaria o di altro genere, che sia fondata sull'idea dell'inferiorità della donna.

Articolo 4. Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle donne, in condizioni di uguaglianza con gli uomini e senza alcuna discriminazione:

  1. il diritto di voto nelle elezioni e il diritto di eleggibilità in tutti gli organi pubblicamente eletti;
  2. il diritto di voto in tutti i referendum pubblici;
  3. il diritto di accedere ai pubblici impieghi e di esercitare tutte le funzioni pubbliche.

Questi diritti devono essere garantiti dalla legge.

Articolo 5. La donna deve godere degli stessi diritti di cui gode l'uomo in materia di acquisto, di mutamento o di conservazione della cittadinanza. Il matrimonio con uno straniero non deve influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, vuoi rendendo questa apolide, vuoi trasmettendole la cittadinanza del marito.

Articolo 6. 1. Senza pregiudizio della salvaguardia dell'unità e della concordia della famiglia, che resta la cellula fondamentale in ogni società, devono essere prese tutte le misure adeguate, in particolare misure legislative, per assicurare alla donna, coniugata o meno, l'uguaglianza dei diritti nei confronti dell'uomo nel campo del diritto civile, ed in particolare:

  1. il diritto di acquisto, amministrazione, godimento, disposizione ed eredità di beni, ivi compresi quelli acquistati in costanza di matrimonio;
  2. la capacità giuridica e l'esercizio di questa capacità;
  3. gli stessi diritti di cui gode l'uomo per quel che concerne la legislazione sulla circolazione delle persone.

2. Devono essere prese tutte le misure adeguate per stabilire il principio dell'uguaglianza di condizione del marito e della moglie, ed in particolare:

  1. la donna avrà, allo stesso titolo dell'uomo, il diritto do scegliere liberamente il proprio coniuge e di non contrarre il matrimonio se non sulla base del proprio consenso libero e pieno;
  2. la donna avrà gli stessi diritti dell'uomo ne corso del matrimonio e in caso di scioglimento di questo.
  3. L'interesse dei figli costituirà in ogni caso la considerazione principale;

  4. i genitori avranno pari diritti e doveri per quanto riguarda i figli.

3. I matrimoni tra fanciulli e i fidanzamenti di ragazze impuberi saranno vietati e saranno adottate misure effettive , ivi incluse disposizioni legislative, allo scopo di fissare un'età minima per il matrimonio e di rendere obbligatoria l'iscrizione del matrimonio in un registro ufficiale.

Articolo 7. Tutte le disposizioni dei codici penali che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne saranno abrogate.

Articolo 8. Devono essere prese tutte le misure adeguate, ivi comprese disposizioni legislative, per combattere la tratta delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile in tutte le loro forme.

Articolo 9. Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle ragazze e alle donne , coniugate o meno, diritti uguali a quelli degli uomini per quanto concerne l'educazione a tutti i livelli, ed in particolare:

  1. pari condizioni di accesso e studio negli istituti di istruzione di tutte le categorie, ivi comprese le università e gli istituti professionali e tecnici,
  2. la stessa scelta di programmi e di esami, un personale insegnante dotato di qualifiche del medesimo ordine, ambienti scolastici e attrezzature della stessa qualità, tanto se gli istituti siano misti quanto nel caso contrario;
  3. uguali possibilità per ciò che concerne la concessioni di borse di studio e altre sovvenzioni;
  4. uguali possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, ivi inclusi i programmi di alfabetizzazione per adulti;
  5. l'accesso alle informazioni di carattere educativo che consentano loro di assicurare la salute e il benessere della loro famiglia.

Articolo 10. 1. Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle donne, coniugate o meno, gli stessi diritti spettanti agli uomini nel campo di vita economica e sociale, ed in particolare:

  1. il diritto di accesso alla formazione professionale, al lavoro, alla libera scelta della professione e dell'impiego e all'avanzamento nell'impiego e nella professione , senza discriminazione fondata sullo stato matrimoniale o su qualunque altro motivo;
  2. il diritto di parità di remunerazione con gli uomini e all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di uguale valore;
  3. il diritto a ferie pagate, a trattamento di pensione, al beneficio di prestazioni sociali nel caso di disoccupazione, di malattia, di vecchiaia o per altre perdite di capacità lavorativa;
  4. il diritto di ricevere gli assegni familiari alle stesse condizioni previste per gli uomini.

2. Al fine di evitare la discriminazione nei confronti delle donne in seguito o alla maternità e per assicurare il loro effettivo diritto al lavoro, devono essere prese misure per impedire che esse vengano licenziate in caso di matrimonio o di maternità, per prevedere congedi di maternità retribuiti, con la garanzia del ritorno al vecchio impiego, e per assicurare loro servizi sociali necessari, ivi compresi quelli di puericultura.

3. Le misure adottate per proteggere la donna, per ragioni inerenti alla sua costituzione fisica, nel caso di determinati tipi di lavoro, non saranno considerate come discriminatorie.

Articolo 11. 1.E' indispensabile che il principio dell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne sia applicato in tutti gli stati, in conformità ai principi dello Stato, delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. I governi, le organizzazioni non governative e gli individui sono quindi invitati a fare quanto in loro potere per promuovere l'applicazione dei principi contenuti nella presente Dichiarazione.

La rivoluzione ha fatto capire alle donne che non erano delle bambine. Ha riconosciuto loro una personalità civile che l'Ancien Régime negava loro, ed esse sono diventate esseri umani a pieno titolo, capaci di godere dei propri diritti e di esercitarli.

La Dichiarazione del 1789 riconosce ad ogni individuo il diritto insopprimibile "alla libertà, alla proprietà, alla sicurezza all'oppressione". Di conseguenza , ogni donna , come ogni uomo, è libera delle proprie opinioni e scelte, garantita nell'integrità della persona e dei beni. In questo senso le figlie femmine non sono più svantaggiate nelle divisioni di successione.

Le cittadine

La figura della "madre repubblicana" rappresenta anche nella società francese il modello proposto alle donne: a loro spetta allevare i figli in modo da farne buoni repubblicani, inculcando in essi l'amore per la libertà e l'uguaglianza. Le donne, quindi , possono, senza partecipare al dibattito, assistere alle assemblee politiche per apprendervi i principi rivoluzionari. Non completamente assimilate, né completamente espulse, esse sono viste in uno spazio periferico, cittadine prive di diritti politici che non si sa bene dove collocare. Alcune donne giocano su questa ambiguità concettuale per giustificare la propria attività politica. La separazione dei ruoli sessuali non è negata, ma tende a farsi meno rigida la ripartizione dei doveri politici: è vero che le donne sono chiamate ad assolvere alle mansioni familiari, ma in quanto cittadine esse devono trascenderle per occuparsi del benessere comune. Nell'aprile 1793 , il deputato Guyomar scrive: la donna " si interessa delle questioni interne, mentre l'uomo si occupa di quelle esterne. Ma la grande famiglia deve prevalere rispetto alla piccola famiglia di ogni singolo, altrimenti l'interesse privato trionferà presto sull'interesse generale". Il concetto rivoluzionario del privato subordinato al bene comune fa da fondamento all'asserto secondo il quale, nella nuova società, impegno e diritti politici sono prerogativa dei due sessi. Le donne sono quindi definite come membri della comunità, umana, sociale, politica. Per dimostrare la necessità dei club femminili, la presidentessa del club di Digione asserisce quindi che in una repubblica "ogni individuo è parte integrante del tutto" e deve di conseguenza cooperare alla "cosa pubblica".

La rivoluzione nel quotidiano

La partecipazione delle donne alle rivoluzioni della fine del sec. XVIII non si esaurisce nei fragori insurrezionali. Il loro impegno quotidiano varia secondo le tradizioni e la situazione delle nazioni. Il caso francese è sicuramente quello più realizzato, quello in cui le donne, che formavano la sans-culotterie femminile, hanno invaso lo spazio politico pubblico e dato alla loro attività un signoficato nazionale. La loro pratica militante è condizionata dall'ambiguo status di cittadine prive di cittadinanza. Alcuni comportamenti femminili tendono direttamente a compensare l'esclusione dal corpo politico legale affermandosi come membri del Popolo Sovrano. No potendo prendere parte alle deliberazioni delle assemblee politiche, le donne affollano le tribune aperte al pubblico. I contemporanei, colpiti dalla loro prevalenza numerica, ne stigmatizzano "la frenesia di accorrere alle assemblee". E non ci andavano certo per restare zitte. Grida, baccani, applausi del pubblico disturbano spesso lo svolgersi dei dibattiti. Nasce così l'appellativo di tricoteuses: le donne, come si dice quando viene coniata l'espressione (1795), che "piazzate nelle tribune, con le loro voci rauche influenzano i legislatori riuniti in assemblea". La presenza nelle tribune è il mezzo per intromettersi nella sfera politica, concretamente e simbolicamente. Nella mentalità popolare infatti, le tribune assumono una funzione politica essenziale: il controllo degli eletti. Prendendo posto in una tribuna pubblica, si dimostra di far parte del Popolo Sovrano, si esercita parte della sovranità,

anche se non se ne posseggono gli attributi.

Tuttavia le donne non sono membri a pieno diritto delle organizzazioni rivoluzionerie, alcune si riuniscono allora in club. Le affiliate, imparentate con notabili rivoluzionari, tengono regolari sedute in cui si dà lettura delle leggi e dei giornali, si discutono i problemi politici locali o nazionali, ci si occupa di opere filantropiche, si prendono le difese del clero costituzionale davanti alle cittadine. I club fenmminili vengono vietati dalla Convenzione nel 1793. Nel rapporto introduttivo al decreto il deputato Amar, ponendo la questione della distribuzione sociale e politica dei ruoli fra i sessi, emette un giudizio perentorio: "non è possibile che le donne esercitino i diritti politici". Una condanna senza appello che non impedisce alle donne di svolgere un ruolo politico, nelle strade, nelle tribune, nei complotti organizzati contro il potere nel 1795, nelle insurrezioni, ecc.