"Noi siamo ciò che mangiamo"

Merceologia alimentare

Etichettatura, confezione ed imballaggio dei prodotti alimentari.

 

L'etichettatura: un insieme di informazioni a vantaggio del consumatore.

Per la lunghezza dell'argomento e per la complessa casistica, conviene riportare il seguente

Sommario degli argomenti:

Etichettatura ed imballaggio.

Con l’enorme sviluppo dei prodotti alimentari preconfezionati, è cresciuta l’importanza dell’etichettatura.

A norma di legge, si intende per prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall' imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

A norma di legge, si intende per etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

La confezione e l’imballaggio servono a proteggere il prodotto alimentare, a conservarlo, e ad identificarlo rispetto alla concorrenza. Ovviamente, la confezione è l’oggetto che contiene il prodotto alimentare, mentre l’imballaggio è l’involucro esterno alla/alle confezioni per facilitarne il trasporto.

Etichettatura obbligatoria dei prodotti preconfezionati (Elenco A.)

ELENCO A.

  1. il nome o ragione sociale o marchio depositato dall’impresa produttrice o confezionatrice
  2. sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
  3. gli ingredienti
    • Nota: quando sono più di uno, elencati in ordine di peso decrescente (con l’indicazione della loro quantità solo in alcuni casi)
  4. gli additivi, segnalati col loro nome e/o con la sigla europea
  5. la quantità e, in caso di conserve in un liquido (acqua, aceto, salamoia), il peso sgocciolato
  6. prezzo di vendita, e prezzo per unità di misura, salvo le eccezioni (D.Lgs. n.84/2000)
    • Nota 1: le eccezioni per il prezzo di vendita riguardano i prodotti somministrati in locali non aperti al pubblico, o somministrati per prestazioni di servizio, o i prodotti offerti nelle vendite all’asta.
    • Nota 2: le eccezioni per il prezzo per unità di misura riguardano i prodotti commercializzati sfusi, che possono essere venduti a pezzo o a collo, i prodotti di diversa natura posti un una stessa confezione, i prodotti dei distributori automatici, i gelati monodose (non in confezione).
  7. il termine minimo di conservazione, o la data di scadenza
    • Nota 1: va indicato con la frase "da consumarsi preferibilmente entro …" quando la data contiene l’indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine..." negli altri casi, seguita dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa data figura. Il formato della data si compone generalmente del giorno, del mese e dell’anno. Per i prodotti conservabili per meno di tre mesi, è però sufficiente il giorno ed il mese; per quelli conservabili per più di tre mesi ma per meno di 18 è sufficiente il mese e l’anno; per più di 18 mesi , occorre il formato completo della data.
    • Nota 2: sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza e la dicitura deve essere "da consumarsi entro …" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto in cui essa data figura. La disposizione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza non si applica agli ortofrutticoli freschi, ai vini, ai prodotti della panetteria e pasticceria e a pochi altri.
  8. le modalità di conservazione
  9. un codice a barre e un codice alfanumerico con la sigla del Paese di produzione e la sigla CE
  10. un codice di identificazione del lotto di appartenenza del prodotto (per la rintracciabilità di partite difettose).
  11. l’eventuale presenza di O.G.M.
    • Nota: l’obbligo scatta quando tale presenza supera la soglia dello 0,9% (0,5% se il prodotto non è stato ancora autorizzato). In questo caso l’etichetta deve avere la dicitura:"questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati", oppure "questo prodotto contiene…", e a seguire il nome dell’O.G.M.  Sono esenti dall’obbligo di segnalazione in etichetta: la carne, le uova ed i prodotti caseari derivanti da animali nutriti con O.G.M (dir.94/54/CE, dir.96/21/CE, d.p.c.m. del 28 luglio 1997)
  12. le indicazioni specifiche per taluni elementi (es. grado alcolico, specificazioni sugli aceti, avvertenze di vario genere legate alla tipologia del prodotto)
  13. gli edulcoranti presenti (norme comunitarie e nazionali relative a singoli settori e singole categorie di prodotto)
  14. ulteriori indicazioni
    • Nota: devono essere specificate ad es. solo per prodotti ittici o per latte e derivati o per carni fresche e trasformate, o per oli, o per vini e così via per le varie categorie (tranne casi eccezionali, ad esempio l’etichettatura obbligatoria per i polli, a causa dell’infezione aviaria HN1V5).
   

Etichettatura facoltativa dei prodotti preconfezionati (Elenco B.)

(dir.89/395/CEE, dir.89/396/CEE, d lg.109/92)

ELENCO B.

  1. le informazioni sulle modalità d’uso della confezione
  2. la descrizione di ricette
  3. le informazioni sulle iniziative promozionali autorizzate con decreto ministeriale quali raccolte a premi, buoni sconto, ecc.
  4. gli slogan legati al riciclo della confezione e al rispetto dell’ambiente
  5. ogni altra informazione complementare che possa essere di guida al consumatore nella scelta del prodotto
  6. Etichettatura nutrizionale (dir.90/496/CEE, d.lg.77/93)
    • Nota 1: dichiarazione relativa al valore energetico e l’indicazione relativa ai seguenti nutrienti, purché presenti in quantità significativa: grassi, proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali, fibre alimentari, sodio, non accompagnata da una informazione nutrizionale.
    • Nota 2: l’etichettatura nutrizionale è facoltativa, ma diventa obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta, o nella presentazione, o nella pubblicità dei prodotti alimentari; per informazione nutrizionale si intende una descrizione e un messaggio pubblicitario relativo alla non presenza, o presenza in più o in meno, di nutrienti, e/o al loro valore energetico non fornito, o fornito in misura ridotta o maggiorato. Il dlgs 77/93 dice anche: a) come devono essere espressi i valori energetici dei nutrienti (Kcal./gr. o Kj/gr.); b) quali vitamine e sali minerali possono essere dichiarati in etichetta; c) i relativi RDA (Razione giornaliera raccomandata), e con quali unità di misura (ad esempio, in mgr. vit. C (RDA=60),E, B6, e Ca, P, Mg e Zn; in mcg. Vit. A (RDA=mcg. 800), D, B12, iodio).

Etichettatura per prodotti contenenti O.G.M.

(reg. CE 258/97, reg. CE 1139/98, reg. CE 49/2000, reg. CE 50/2000)

ELENCO C.

  1. per soia e mais la dicitura: "prodotto con soia geneticamente modificata" o "prodotto con granoturco geneticamente modificato" se il prodotto contiene anche un solo ingrediente con proteine o DNA derivanti dalla modificazione genetica, anche in calce nell’elenco degli ingredienti mediante un riferimento con asterisco
  2. la descrizione di ricette
  3. per alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati l’indicazione di caratteristiche diverse da quelle di cui alla dir. 79/112/CEE e successive modifiche
  4. l’indicazione di additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati contenuti in prodotti e ingredienti alimentari
  5. Etichettatura obbligatoria per prodotti DOP, STG, IGt.

    (reg. CEE 2081/92, reg CEE 2082/92)

    ELENCO D.

    1. per i prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario, la dicitura e il logo rispettivamente:
      • di denominazione d’origine protetta (DOP)
      • di indicazione geografica protetta (IGP)
      • di specialità tradizionale garantita (STG)

     

    Etichettatura per prodotti biologici

     
    (reg. CEE 2092/91, reg. CE 1804/99, d.m.338/92)

    ELENCO E.

    1. Etichettatura obbligatoria. Per i prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario,accanto alla denominazione di vendita del prodotto, deve comparire la dicitura: "Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE - " per i prodotti con almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola ottenuto con il metodo biologico
      • Nota: il restante 5% degli ingredienti deve essere compreso nella lista positiva e comprende gli additivi e i prodotti tropicali d’importazione
    2. Etichettatura facoltativa: il logo comunitario volontario “agricoltura biologica”
      • (reg. CE 331/2000)

     

     

    Il codice a barre.

     

    Prima di lasciare l’argomento dell’etichettatura, vogliamo accennare anche al codice a barre (EAN-13 - European Artiche Numbering), che identifica i prodotti alimentari e non posti in vendita, specie nei supermercati e nelle catene della grande distribuzione, ed  introdotto per agevolare la vendita, il carico, lo scarico, e l’inventario della merce.

    Esso è formato da 13 posizioni numeriche (flags): i primi due flags identificano l’autorità nazionale di codifica (per l’Italia, INDICOD, n. 80; per la Norvegia, n. 70; ecc.), i successivi 5 flags il Codice Produttore assegnato dall’INDICOD al proprietario del marchio, i successivi 5 flags rappresentano il Codice Prodotto assegnato dal Produttore, ed infine l’ultimo flag che serve solo come codice di controllo.

    Esempio, una confezione di piselli extrafini di 500 gr. ha come codice a barre: 80-12345-00001-2, cioè 80 * prefisso EAN per l’Italia (INDICOD), 12345 sta per “Rossi s.p.a., P.zza Duse, 2 20100 Milano, 0001 sta per piselli extrafini 500 gr., e 2 è il codice di controllo.

    Il cartello degli ingredienti.

    (D.M. 20 Dicembre 1994)

    Se i prodotti alimentari sono posti in vendita allo stato sfuso, e cioè non confezionati, allora è obbligatorio, e deve essere tenuto bene in vista, il cartello degli ingredienti, contenente nome del prodotto, elenco degli ingredienti, in ordine decrescente in base al peso (e secondo un preciso schema a norma di legge per: a) pane, pane speciale, prodotti da forno, e pizze; b) paste alimentari fresche, anche speciali, e speciali con ripieni; c) prodotti della gelateria, e cioè gelati al latte, alla frutta e agli ortaggi, semifreddi; d) prodotti della pasticceria, di tutti i tipi), modi di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, e data di scadenza per le paste fresche.

    L’indicazione del prezzo secondo le norme comunitarie.

    Salvo pochi casi speciali (prodotti sfusi venduti a pezzo o a collo, o in distributori automatici, o confezioni con più prodotti, o da mescolare al momento dell’uso, ecc.), i prodotti esposti per la vendita al consumatore devono recare sia il prezzo di vendita che il prezzo per unità di misura, e cioè, ad esempio euro 5,55/Kg (D. Lgs. n.84/2000).