Vincolistica della Riserva Marina di Punta Campanella
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Zona A di Riserva Integrale (colore rosso) In tale zona sono vietati: a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente Gestore per motivi di servizio o di studio; b) la balneazione; c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata; d) l’immersione con o senza apparecchi respiratori salvo quanto previsto nel successivo comma. Sono invece consentite: a) le visite guidate subacquee, regolamentate ed autorizzate dall'Ente Gestore, per un periodo massimo di sei mesi all'anno, secondo percorsi prefissati, da svolgersi esclusivamente con l'ausilio di guide appositamente formate e autorizzate dall'Ente Gestore. Le citate visite potranno essere effettuate per un massime di tre giorni a e settimana per entrambe le zone, nel numero massimo di un turno al giorno di non più di quindici persone ciascuna, rispettando un rapporto guida/sub non minore di 1:5. L'autorizzazione all'effettuazione delle suddette visite guidate subacquee sarà subordinata agli esiti del monitoraggio periodico sugli effetti prodotti da tale attività sull'ecosistema marino, previa valutazione degli stessi da parte della Commissione di riserva. Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui alla lettera a) è sospeso la prima domenica di settembre di ogni amo, per festività locale. Il numero delle immersioni subacquee nella suddetta data sarà autorizzato dall'Ente Gestore.
Zona B di Riserva Generale (colore giallo) In tale zona sono vietati: a) la navigazione a motore di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo non autorizzati dall'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta; b) l'ancoraggio libero; c) le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione dell'Ente Gestore dell'area naturale manna protetta; d) la pesca subacquea e quella sportiva; e) la pesca professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore. Sono, invece, consentiti: a) l'accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta per barche dotate di motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee; b) l'accesso libero ai natanti nei corridoi appositamente predisposti dall'Ente Gestore; c) la balneazione; d) la fotografia subacquea in apnea; e) le immersioni subacquee guidate, regolamentate dall'Ente Gestore compatibilmente con la tutela dei fondali; f) la pesca professionale regolamentata e autorizzata dall'Ente Gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art.19 dei decreto ministeriale 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data dei 12 dicembre 1997, nei comuni del Consorzio di gestione e nel Comune di Meta di Sorrento, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 950, aventi sede legale nei detti comuni alla data dei 12 dicembre 1997, e loro soci, inseriti alla data del 12 dicembre 1997, nel registro di ciascuna cooperativa; g) l'ormeggio nelle zone predisposte dall'Ente Gestore e in numero stabilito dallo stesso. A prescindere da motivi di sicurezza della navigazione, nell'arca compresa tra lo scoglio Scruopolo, e la punta a ponente della Grotta Matera, è consentito il transito a velocità non superiore ai cinque nodi ai natanti aventi le dimensioni massime di 7.50 metri se a motore, e di 10 metri se a vela, autorizzati dall'Ente Gestore.
Zona C di riserva parziale (colore verde) In tale zona sono vietati: a) l'ancoraggio libero, ad esclusione di quanto previsto dal successivo punto d); b) qualsiasi forma di pesca sportiva ad esclusione di quella autorizzata dall'Ente Gestore; c) la pesca professionale che non sia stata prevenùvamente autorizzata dall'Ente Gestore. Sono, invece, consentiti. a) l'accesso libero ed il transito a velocità non superiore a 10 nodi anche per barche a motore; b) la balneazione; c) le immersioni subacquee guidate, regolamentate dall'Ente Gestore, compatibilmente con la tutela dei fondata; d) l'ancoraggio libero nonché l'ormeggio predisposto in zone limitate e individuate dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Riserva; e) la pesca professionale regolamentata e autorizzata dall'Ente Gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art.19 dei decreto ministeriale 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data dei 12 dicembre 1997, nei comuni del Consorzio di gestione e nel Comune di Meta di Sorrento, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 950, aventi sede legale nei detti comuni alla data dei 12 dicembre 1997, e loro soci, inseriti alla data del 12 dicembre 1997, nel registro di ciascuna cooperativa; f) la pesca sportiva autorizzata dall'Ente Gestore.
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scarica il Decreto contenente alcune modifiche all’area marina protetta denominata “Punta Campanella”, in formato *pdf |
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