Achillea Sanità Notizie
N. 55  - Maggio 2003

Editoriale

Prima pagina

Quando i simboli sono sbagliati

Sulle pensioni inevitabile lo scontro

Attività professionale dei medici

Iraq: si spengono i riflettori ma il dramma continua

Figli trascurati di un dio minore

Salute e società

Uno studio per tentare di risolvere la situazione del personale precario

Naturalmente

Sirchia contro i tagli alla sanità

Sars: nuove conoscenze sul virus

Le funzioni di coordinamento infermieristico

 

©1998
EnzoAbramo

 

Proseguono su vari fronti i tentativi di risolvere la difficile situazione degli infermieri generici, di quelli psichiatrici e delle puericultrici

Figli trascurati di un dio minore

Ma esiste una effettiva volontà politica per la risoluzione di questo problema?

Premessa

Figura professionale dell’assistente infermieristico di base e ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione

La condizione di grave emergenza infermieristica nell’ambito delle aziende sanitarie campane impone misure urgenti che abbiano la capacità di intervenire non solo sulla situazione contingente, ma siano indicazione strategica quale espressione di volontà politica di prospettiva.

La proposta che le aziende sanitarie, per motivi oggettivi e per scelta strategica aziendale, stanno dando è una risposta devastante per il quadro di garanzie contrattuali e normative con inevitabile abbattimento dei livelli di qualità delle prestazioni assistenziali.

Tali misure si concentrano essenzialmente in ricorso all'interinale, utilizzo dei contratti a tempo determinato in sostituzione delle carenze di organico, aumento dei carichi di lavoro, ricorso smodato allo straordinario e, non da ultimo, l'utilizzo fuori qualifica di operatori sanitari, senza riconoscimento salariale e senza garanzie normative, in una condizione raffigurabile come esercizio abusivo di professione sanitarià con arricchimento indebito delle aziende che ne utilizzano le prestazioni.

La condizione lavorativa di infermieri generici e psichiatrici è quella indicata nel punto precedente, una situazione inaccettabile e vissuta in condizione di frustrazione professionale e una condizione oggettiva di ricatto da parte delle aziende sanitarie. Figure ad esaurimento che risultano in realtà essere insostituibili in servizi primari e di emergenza delle strutture sanitarie, senza alcun riconoscimento, in. una condizione di precarietà professionale. e di insicurezza lavorativa. Operano sicuramente in una situazione normativa di esercizio o di mansioni superiori.

La condizione lavorativa delle puericultrici è ancora più precaria e difficile perché costrette ad operare al di fuori del proprio profilo professionale, anch'esse impegnate in servizi primari e di emergenza con condizioni di ricatto e senza identità professionale.

La condizione psicologica di questi operatori è di isolamento e mancata rappresentanza sociale, di frustrazione professionale di chi fa senza poter essere, in contrasto con altri profili visti come pericolo per il mantenimento del posto di lavoro e per la continuità del loro impegno lavorativo. Non hanno alcun potere contrattuale e ogni loro possibile rivendicazione si scontra con la minaccia più o meno velata di mobilità interna o collocazione in esubero. Questi operatori non possono essere considerati indispensabili ai fini lavorativi e un disagio per le aziende a fini salariali e normativi.

La condizione normativa e contrattuale di questi operatori diventa un ostacolo per il riconoscimento della collocazione e del ruolo di altri profili definiti di supporto, come Ota e 0ss. Queste figure non sono antagoniste agli infermieri generici o alle puericultrici, né è accettabile che riassorbano tali profili facendo perdere loro la condizione professionale di riferimento. Dopo non aver riconosciuto il loro lavoro si pretende anche di cancellare la loro formazione trasformandone l'identità, obiettivamente è troppo.

L'affermazione di un nuovo modello di assistenza non può prescindere dall'introduzione di figure infermieristiche intermedie che definiscano ruolo è funzione di generici, puericultrici e psichiatrici e consentano ruolo e funzione del personale cosiddetto di supporto, come ota e oss.

In attesa che il quadro nazionale, sia a livello normativo che contrattuale si chiarisca, esistono le condizioni per cui le singole regioni intervengano in materia.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

IL CONSIGLIO DI STATO riunito in Adunanza Generale l’11 aprile 2002, esprimendosi sullo schema di D.M. concernente l’individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell’odontotecnico, ha affermato alcuni principi fondamentali:

Le disposizioni dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs 502/92, (come sostituito dall’art. 7 del D.Lgs 517) e dell’art. 1 della legge 42199 che attribuiscono la podestà regolamentare delle professioni sanitarie al Ministero della Salute, devono ritenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo titolo V della costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare

Nel nuova sistema di legislazione concorrente lo stato ha solo il potere di determinare i principi fondamentali; vale a dire gli elementi della disciplina che richiedono un assetto unitario. Viene invece riconosciuto alla legge regionale la possibilità di avvalersi di regolamenti regionali di attuazione dei principi fondamentali.

• I profili sanitari individuati dal Ministero della Salute sotto forma di regolamento dovranno essere riscritti sotto forma legislativa, modificandone; i contenuti che entrano in conflitto con le nuove competenze regionali. Da ciò si evince che i principi fondamentali non sono stati emanati e i profili non sono normali. Il Consiglio di Stato ritiene che le regioni possano continuare ad intervenire nel settore formazione di quelle che sono di nuovo arti ausiliarie e non professioni sanitarie.

PROPOSTA

Profilo professionale dell'assistente infermieristico di base e

ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione e a norma sostegno della formazione degli operatori socio sanitari.

Art. 1

(figura e profilo)

1. Le Regione Campania individua la figura dell’ASSISTENTE INFERMIERISTICO DI BASE ad indirizzo CLINICO, PEDIATRICO e PSICHIATRICO, quale titolo conseguito al termine di un progetto di riqualificazione straordinaria che coinvolge gli infermieri generici, psichiatrici con formaazione annuale e puericultrici.

2. l’operatore sanitario che, a seguito dell’attestato regionale di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata all’assistenza primaria di carattere infermieristico, tesa a favorire il completo ristabilimento dello stato di salute, delle condizioni di benessere e dell’autonomia della persona.

Art. 2

(formazione)

1. la Regione Campania provvede all’organizzazione dei corsi di formazione e delle relative attività assumendone i costi e utilizzando le aziende Asl, ospedaliere e le istituzioni pubbliche per la effettuazione dei corsi di formazione.

2. la formazione è interna all’orario di lavoro con attività teorica residenziale e tirocinio pratico espletato durante il lavoro.

3. la Regione Campania , rilevata il numero degli operatori interessati, attiva i corsi formativi da concludersi entro un anno, con formazione di tipo modulare.

4. la durata dei corsi è individuata in ....... di attività teorica in ......... per attività pratica.

5. gli operatori interessati dal progetto vengono considèrati all’attivazione dei corsi considerati ASSISTENTI INFERMIERISTICO DI BASE in formazione, ne assume il mansionario e ha titolo ad un assegno di studio mensile pari all’equivalente di fascia della categoria C.

6. il progetto di formazione coinvolge anche gli operatori delle strutture private e coloro che abbiano cessato il servizio a seguito di licenziamento.

7. le aziende sanitarie si impegnano a consentire la partecipazione ai corsi degli operatori interessati

Art. 3

(contesti operativi)

1. l’assistente infermieristico di base coadiuva l’infermiere in tutte le sue attività, inoltre, su indicazione 6 prescrizione del medico, provvede direttamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 della presente legge.

2. l’assistente infermieristico di base svolge la sua attività in ambito sanitario, in servizi di tipo socio sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.

Art. 4

(contesto relazionale)

1. l’assistente infermieristico di base svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Art. 5

(attività)

1. le attività dell’assistente infermieristico di base sono:

• assistenza infermieristica di base

• intervento terapeutico e/o di pronto soccorso

• intervento igienico sanitario

• intervento amministrativo,gestionale e formativo.

2. le attività di cui al comma 1, nonché le relative competenze, sono riassunte nell’allegata tabella A che forma parte integrante della presente legge regionale.

Art. 6

(requisiti di accesso)

1. per l’accesso al progetto di riqualificazione straordinaria è richiesto il possesso del titolo dì infermiere generico, puericultrice o infermiere psichiatrico con formazione annuale.

Art. 7

(organizzazione didattica)

1. i corsi di qualificazione per assistente infermieristico di base avranno durata annuale per un numero di ore non inferiore a ......., come di seguito articolate

Ore teoriche

Ore pratiche

Stages/esercitazioni

2. attesa l’ampia possibilità di utilizzò dell’assistente infermieristico di base, per un più congruo inserimento nei servizi, si prevedono moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all’utenza, sia al contesto operativo di riferimento, inseriti nella formazione ECM..

Art. 8

(materie di insegnamento)

1. le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici sono articolate nelle seguenti aree:

area sanitaria

area culturale, istituzionale e legislativa

area psicologica e sociale

area igienico sanitaria

area tecnico operativa

2. le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegato B che forma parte integrante della presente legge.

Art. 9

(tirocinio pratico)

I. tutti i corsi prevedono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'assistente infermieristico di base è prevista

2. tale tirocinio, svolto in orario di lavoro può realizzarsi con mobilità temporanea nei servizi interessati.

3. il tirocinio è riconosciuto come effettuato per quei servizi dove l'operatore abbia già prestato servizio.

4. qualora la mobilità temporanea neo servizi interessati al tirocinio si renda impossibile per esigenze di servizio o motivate esigenze personali, il tirocinio svolto durante il precedente corso di formazione viene riconosciuto come èffettuato con dichiarazione dell'operatore avente validità di autocertificazione.

5. durante lo svolgimento del tirocinio l'infermiere professionale ha compiti di tutorato con riconoscimento di crediti.

Art. 10

(verifica finale di apprendimento e rilascio dell'attestato)

1. la frequenza ai corsi è obbligatoria, non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale li operatori che abbiano superato un numero di assenze pari a .......

2. gli operatori interessati non hanno obbligo di lavoro straordinario e non possono essere trattenuti in servizio durante l'orario di lezione, hanno diritto ad una turnazione che consenta loro la frequenza delle lezioni.

3. gli operatori interessati hanno diritto alle 150 ore di permesso studio con priorità sulle altre richieste.

4. al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e una prova pratica con apposita commissione di verifica dell'apprendimento composta da

5. l'attestato ha valore legale su tutto il territorio regionale, è fatto obbligo alle aziende sanitarie di. prevedere Dei propri atti aziendali l'utilizzo della nuova figura regionale.

Art. 11

(norme a sostegno della formazione dell'operatore socio sanitario)

1. nell'ambito. del progetto di riqualificazione straordinaria previsto nella presente legge, in analogia a quanto previsto per gli infermieri generici, psichiatrici con formazione annuale e puericultrici, si attiva un progetto analogo per la straordinaria riqualificazione del personale ota in operatore socio sanitario.

2. individuato il debito formativo in ore,si attivano corsi di formazione da concludersi entro l'anno.

3. il progetto di riqualificazione straordinaria per l'operatore socio sanitario è riproposto l'anno successivo per la trasformazione del personale ausiliario in operatore socio sanitario.

4. con successivo atto legislativo, la regione Campania si impegna a recepire l'accordo Stato Regioni sul nuovo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e ne determina i corsi.

 

 

Censimento degli infermieri

L’assessorato alla Sanità della Regione Campania ha deciso una ricognizione su tutto il territorio per conoscere il numero degli infermieri generici, psichiatrici e delle puericultrici.

Il testo che pubblichiamo si riferisce alla richiesta fatta dall’assessorato ai responsabili delle aziende sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private, della Campania per raccogliere questi dati.

Questo Settore sta procedendo all’aggiornamento della propria banca dati segnatamente alle qualifiche di infermiere generico, di infermiere psichiatrico e di puericultrice interessanti il personale attualmente in servizio rispettivamente presso codeste strutture sanitarie pubbliche e private associate.

A tal proposito le SS.LL. sono invitate a far pervenire, entro e non oltre la data del 10 aprile p.v., via fax al n. 08115629052, le seguenti informazioni

1. numero di operatori inquadrati con le predétte qualifiche;

2. attuale livello di inqudramento di tali categorie di personale.