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LA QUERELLE SULLE IMMISSIONI OCCASIONALI: E' DI NUOVO SCARICO.

Recentemente, con l'emanazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.258 che ha modificato il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152, tra gli argomenti di discussione che ritornano in auge a causa dei "ripensamenti" del legislatore, che non lascia passare anno per rimettere le mani sui testi unici (a riprova del fatto che, evidentemente, non si può mai dire quando questi siano unici sul serio, anzi, la tendenza è ormai a chiedere a gran voce numerosi bis, tris...), c'è anche quello relativo alle cosiddette "immissioni occasionali".

Prima tuttavia di porre all'attenzione dei lettori i contenuti del dibattito attorno all'oggetto del titolo, è necessario accennare ai frangenti che hanno condizionato l'emanazione di questo, come di altri testi normativi, nel passato recente. Innanzitutto il nuovo testo unico è il frutto di una lunga attesa, durata quasi 10 anni, prima che l'Italia si decidesse a recepire due direttive CEE emanate dalla Comunità a tutela delle risorse idriche, rispettivamente la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Il decreto legislativo n.152/99 trova infatti la sua ragion d'essere nella Legge Comunitaria del 1994 la quale si affidava al Governo perchè desse rapido seguito al recepimento delle direttive soprarichiamate, poi questo "affidavit" ha conosciuto i tempi del Parlamento che, in quanto a rispetto dei termini, non può purtroppo essere d'esempio ad alcuno. Peraltro se il tempo occorso fosse stato effettivamente sfruttato per la riuscita del lavoro di costruzione e ricostruzione del nuovo testo, nessuno avrebbe a che lamentarsi. Ma non è così. La concertazione che oggi richiede la Legge Comunitaria per poter approvare un decreto legislativo, con il necessario interessamento di una moltitudine di enti e di soggetti istituzionali o meno, ha in realtà il difetto di portare ad un risultato spesso scadente sotto il profilo della chiarezza testuale, dove ad errore si somma errore. Manca cioè una precisa strategia nella conduzione del processo legislativo, per cui tutti sono legittimati a introdurre emendamenti e modifiche, a volte di scarso significato, a volte con esiti avversi nelle intenzioni di chi li ha proposti, se non adirittura controproducenti.

L'aggiunta delle parole "....ovvero di una immissione occasionale, ..." sta proprio nel solco di questa che ormai si è costretti a chiamare una tradizione. Così almeno narrano gli storici. Questa, come altre, è stata una modifica dell'ultimo momento, appena prima di entrare in stampa. Il sistema sanzionatorio delineato dagli artt.54, comma 1, e 59, comma 5, del D.leg. 152/99, riguardanti il superamento dei valori limite fissate nelle tabelle dell'allegato 5 alla legge, ha così introdotto la condotta di immissione occasionale, un'ipotesi talmente chiara da non richiedere neppure una spiegazione, come è vero che non figurava essere inserita tra le definizioni riportate all'art.2 del testo unico.

Quella che a prima vista poteva infatti sembrare una giusta preoccupazione, il rischio di dimenticare cioè quel lungo elenco di scarichi accidentali (dove l'accidentalità non è mai stata ritenuta tale) che ha arricchito negli anni le raccolte di diritto ambientale, rivelava in effetti paradossalmente un discutibile rovescio della medaglia. Ma lasciamo parlare i giudici...

" Cass.pen.sez.III, 14 settembre 1999, n. 2774 (Rivoli)

....Il D.leg.152/99 ha modificato la precedente disciplina della L.319/76 ed ha distinto tra scarico di acque reflue industriali e l'immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta..., il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata occasionalità. Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione, mentre è ancora tale in relazione al superamento dei limiti di accettabilità, perchè espressamente disciplinato. Il giudice di merito, nel caso in cui l'immissione sia stata occasionale, ha pertanto il dovere di verificare tale estremo anche in relazione a fatto commessi prima della vigenza della nuova disciplina, che ad essi applicabile, essendo disposizione più favorevole."

Cosa era quindi accaduto? Che con la nuova legge (prima delle ultime modifiche) si finiva per punire solo lo scarico di nuove acque industriali, se effettuato senza autorizzazione, e solo quando questo si presentasse con continuità. Di fatto, con la nuova condotta di imissione occasionale, si arrivava pressochè ad annullare l'elemento di deterrenza, e soprattutto di prevenzione, contenuto nell'obbligo di munirsi di un'autorizzazione prima di attivare qualsiasi scarico, il cui mancato rispetto veniva sanzionato con l'antico art.21, comma 1, della L.319/76 e l'odierno art.59, comma 1.

Era cioè sufficiente sostenere in dibattimento l'elemento della casualità, dell'accidendalità o dell'eccezionalità per sconfigurare il reato di scarico senza autorizzazione. Se a questo aggiungiamo l'evidente difficoltà nel campionare uno scarico che avviene improvvisamente, in un frangente di scarsa rilevabilità sociale, e con una durata limitata, tanto che spesso la polizia giudiziaria è solo in grado di portare le prove di uno scarico avvenuto e al limite, con un prelievo a valle, di certificarne gli effetti sulla qualità delle acque superficiali, si può arrivare a comprendere come la certezza della pena in una condizione del genere sia pressochè esclusa.

Non a caso la sez.III sottolineava come "...nella specie il Pretore, facendo applicazione della pregressa giurisprudenza, sul tema dell'occasionalità dello scarico (inteso, secondo la L.319/76, in senso omnicomprensivo) ha fornito una motivazione che non è più in linea con le innovazioni intervenute. Precedentemente anche l'immissione occasionale senza autorizzazione era sanzionata, pertanto era sufficiente accertare che essa fosse avvenuta per applicare la pena (sussistendo l'elemento soggettivo). Attualmente è indispensabile accertare la continuità dello scarico, che diversamente non è scarico e non è represso con saznione penale, se effettuato senza autorizzazione."

A seguito di questa sentenza, come di altre dalle identiche conclusioni, il Governo è corso ai ripari presentando una schema di decreto legislativo a correzione di questa ed altre inesattezze presenti nella prima versione. La relazione ministeriale a motivazione della necessità di un intervento correttivo dice pertanto a proposito:

"Si è ritenuto poi di escludere dal testo l'indicazione relativa alle "immissioni occasionali" ciò tenuto conto che la chiara definizione della nozione di scarico prevista dall'art. 2 bb e la formulazione elaborata dalla giurisprudenza anche sotto il vigore della I. n. 3 19/76 consentivano di ricomprendere in quest'ultima tutte le immissionì effettuate tramite condotta, anche solo periodiche, discontinue o momentanee. Al contrario la previsione sia della figura dell'immissione occasionale che di scarico avevano giustìficato il nuovo orientamento giurisprudenziale e dottrinario più limitativo della nozione di scarico, senza peraltro aggiungere chiarezza ma anzi creando possibili equivoci nella distinzione tra disciplina della acque e dei rifiuti laddove l'immissione occasionale fosse stata intesa come immissione indiretta. Di conseguenza si è scelto, più che di normare sotto il profilo autorizzatorio l'immissione occasionale, di espungerne la previsione dal testo, in considerazione che l'originaria nozione di scarico e la relativa disciplina sono certamente in grado di ricomprendere anche gli scarichi occasionali. Di conseguenza la relativa indicazione è stata soppressa sia nell'art. 54 che nell'art. 59."

Tutto chiaro quindi, tutto finito. Con l'emanazione del nuovo Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.258 le immissioni occasionali sono rientrate a tutti gli effetti nella nozione di scarico e la condotta de quo andrà sanzionata senza ombra di dubbio come scarico non autorizzato. Se poi la polizia giudiziaria sarà riuscita nell'arduo compito di prelevare un aliquota di tale scarico mentre questo è ancora attivo, nel punto immediatamente a monte, prima dell'immissione in uno di recapiti indicati dal decreto, allora sarà possibile anche integrare il reato di superamento dei valori limite, sempre che tali limiti siano stati effettivamente superati.

Ma.. c'è un ma. Nonostante la chiarezza del passo dedicato dalla relazione ministeriale agli equivoci derivanti dalle immissioni occasionali si legge in questi giorni, non senza sconcerto, nei commenti al testo modificato, una versione completamente opposta della volontà del legislatore. L'eliminazione, cioè, dal testo emendato di qualsiasi riferimento alle immissioni occasionali porterebbe, secondo una analisi logico deduttiva, alla cancellazione del reato tout court, per cui tutte le attività connotate da occasionalità ed episodicità non farebbero più capo alla disciplina degli scarichi, ma semmai a qulla dei rifiuti liquidi.

Ancora una volta si assiste cioè alla costruzione di una castello di carte poggiato su basi instabili. L'annosa querelle sulla distinzione tra scarico e rifiuto liquido, ben lontana dall'aver trovato pace con i noti ossimori ("autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue"), minaccia di destabilizzare una delle poche granitiche convinzioni relative alla materia degli scarichi, la sanzionabilità di ogni tipo di immissione, sia essa continua, dicontinua, occasionale o accidentale, quando effettuata senza autorizzazione ( salvo le debite eccezioni, per es.gli scarichi domestici in fognatura), in pratica la messa in mora di una delle (poche) affermazioni categoriche che la normativa di tutela dell'ambiente possa annoverare: "Art.45. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati."

Con l'intervento di oggi lo scrivente si augura di aver esposto qualche elemento, concreto, storicizzato, per continuare ad applicare nel modo più corretto la disciplina sugli scarichi.

Per concludere, per portare, se ce ne fosse ancora bisogno, l'ennesima dimostrazione a sostegno delle tesi esposte, si danno di seguito le definizioni di scarico che, con esemplare scelta dei termini, l' Istituto di Ricerca sulle Acque diede alle stampe nel settembre del 1994 con i "Metodi analitici per le acque". Le definzioni, in questo ambito, avevano ed hanno tuttora l'elementare obiettivo di stabilire le modalità di campionamento più rappresentative per assicurare a questa operazione la significatività sotto il profilo della pienezza della prova.

"Tipi di scarico

3.1.1 - Scarico continuo. E' uno scarico prolungato che permane per tutto il tempo in cui è attivo l'insediamento che lo produce.

3.1.2 - Scarico discontinuo. E' uno scarico che dà luogo ad emissioni intermittenti, solitamente di breve durata, e che può essere ulteriormente distinto in :

3.1.2.1 - Discontinuo periodico. Quando avviene con una periodicità nota e definita nel tempo (ad es. una volta ogni 4 ore, cioè alle ore 4, 8, 12, 16, ecc.).

3.1.2.2 - Discontinuo non periodico o saltuario, ma prevedibile. Quando, pur non essendo ben definita la periodicità, si può prevedere lo sversamento entro certi limiti di tempo (ad es. lo scarico è previsto fra le ore 8 e le 12 del mattino).

3.1.2.3 - Discontinuo non periodico, imprevedibile o occasionale. Quando la periodicità dello sversamento non solo è indefinita ma neppure prevedibile ( ad es. per cicli lavorativi diversificati di una certa attività si possono presupporre sversamento in tempi diversi e non ripetibili).

3.1.3 - Scarico accidentale. E' lo scarico che avviene improvvisamente per motivi di natura diversa, di solito in casi di forza maggiore (ad es. per inconvenienti o disservizi durante le lavorazioni, ecc.)."

Per inciso nell'allegato 5 del D.Leg.152/99, al paragrafo 4, relativo alle metodiche di campionamento, si legge "...rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

Forse, con un minimo di attenzione in più per gli aspetti pratici, molta della fatica espressa in innovative elaborazioni concettuali poteva essere risparmiata.

 

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