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Art.3


Denominazione di vendita

Ingredienti

Additivi

Aromi

Ingrediente evidenziato

Scadenza

Quantità

Codice a barre

Titolo alcolometrico

Prezzo finale di vendita D.lgs del 18/2/2000

Ciò che le etichette devono indicare (Art. 3)


Le etichette alimentari devono riportare le seguenti indicazioni:

  1. la denominazione di vendita;
  2. l'elenco degli ingredienti;
  3. la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
  4. il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
  5. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
  6. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
  7. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  8. una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
  9. le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
  10. le istruzioni per l'uso, ove necessario;
  11. il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto
  12. il prezzo finale di vendita e quello riferito all'unità di misura

Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.