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Art.3
Denominazione di vendita
Ingredienti
Additivi
Aromi
Ingrediente evidenziato
Scadenza
Quantità
Codice a barre
Titolo alcolometrico
Prezzo finale di vendita D.lgs del 18/2/2000
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Le etichette alimentari devono riportare le seguenti indicazioni:
- la denominazione di vendita;
- l'elenco degli ingredienti;
- la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso, ove necessario;
- il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto
- il prezzo finale di vendita e quello riferito all'unità di misura
Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana;
è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano
corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.
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