Home


Etichette


Art.12

Titolo alcolometrico


Il titolo alcolometrico è il numero di parti in volume di alcool puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura. E' obbligatorio nelle etichette delle bevande alcoliche (vini, birre, liquori, acquaviti, ecc.) aventi un contenuto di alcool superiore a 1,2% in volume. Le modalità di indicazione sono stabilite anche dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.875 con cui è stata data attuazione in Italia alla direttiva CEE del Consiglio n. 76/766 relativa alle tavole alcolometriche. Il simbolo che indica la percentuale di grado alcolico può essere preceduto dalla parola "alc." Il titolo alcolometrico va indicato nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto.