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Art. 8

Ingrediente evidenziato (Art. 8)


Se sulla confezione di un prodotto viene evidenziato un ingrediente, questo deve essere indicato con la percentuale in peso. L' obbligo di indicare nell'etichetta la percentuale scatta quando questo risulti essenziale alle caratteristiche del prodotto, al quale il consumatore attribuisca un particolare valore merceologico e nutrizionale.

L'indicazione della percentuale dell'ingrediente posto in evidenza deve figurare accanto all'ingrediente.

Non va indicata la percentuale quando l'ingrediente è:

  • un liquido di governo;
  • un ingrediente la cui quantità di impiego è fissata da norme specifiche, sia nazionali che comunitarie. Per es. le paste all'uovo (4 uova per chilogrammo di semola, per un peso complessivo non inferiore a 200g di uova) o le aranciate (12% di succo di arancia)

  • i prodotti costituiti essenzialmente dall'ingrediente evidenziato, come il purè di patate;
  • ingredienti presenti in piccole quantità come aromatizzanti evidenziati allo scopo di far conoscere il gusto del prodotto, come per es. le caramelle alla menta. Questi possono anche essere raffigurati sulle etichette. Non devono essere raffigurati gli aromi di origine artificiale.