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Art. 5

Ingredienti (Art. 5)


Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
Tutti i prodotti alimentari devono riportare nell'etichetta l'elenco degli ingredienti, in percentuale, in ordine di peso decrescente. Questo permette di individuare i componenti presenti in maggiore quantità e di effettuare un confronto quantitativo con gli altri prodotti analoghi.
In base al decreto emanato il 25 febbraio 2000, non basta più, come avveniva prima, indicare la percentuale di ogni ingrediente menzionato o che compare nella denominazione, ma bisogna anche dare il dato preciso di ogni ingrediente che sia in qualche modo sottinteso. La percentuale di un certo ingrediente deve essere indicata anche nel caso in cui sia evidenziato con immagini o rappresentazioni grafiche.
Il termine "ingrediente" si riferisce alle sostanze presenti nel prodotto al momento della vendita. E' un ingrediente anche l'acqua, quando presente in quantità superiore al 5% in peso del prodotto finito. Non sono invece ingredienti, e non vengono menzionati, tutti quei componenti (come solventi e composti chimici) utilizzati nella preparazione ma che non compaiono poi nel prodotto finito.
In prodotti formati da miscugli di frutta o di ortaggi in cui non vi è predominanza tra i vari componenti, gli ingredienti possono essere indicati con un altro ordine purchè sia indicata la dicitura "in proporzione variabile".

Tale norma vale anche per i miscugli di spezie e di piante aromatiche. Se nel prodotto sono contenute le carni, deve essere specificato il nome della specie animale.