Associazione Giovanni Palatucci

 
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S T A T U TO

Art. 1

1. L’Associazione “Giovanni Palatucci”, costituita in data 17 maggio 1999, è un’Associazione privata di fedeli della Diocesi di Roma approvata a norma del can.299 C.I.C. con decreto del Cardinale Vicario di Sua Santità prot. 494/99
2. Essa ha sede in Roma in Via Panisperna, n.200, CAP 00184, presso l’Ufficio del Cappellano Coordinatore Nazionale della Polizia di Stato.

Art. 2

L’Associazione ha i seguenti fini:
1) mantenere viva la memoria di Giovanni Palatucci, Commissario di Polizia reggente la Questura di Fiume, deceduto a Dachau il 10 febbraio 1945; diffonderne la conoscenza, favorendo la crescita nella vita cristiana di tutti i membri dell’Associazione stessa.
2) raccogliere notizie e testimonianze della vita di Giovanni Palatucci, in particolare delle sue virtù, del suo amore verso Dio e verso il prossimo, nonché di eventuali grazie o miracoli ottenuti per sua intercessione, procurando tutto quanto è utile per lo svolgimento del processo per la sua canonizzazione.
3) contribuire alle spese del processo canonico di cui al numero precedente, e raccogliere libere offerte presso terzi.

Art. 3

I soci si distinguono in:
1) Soci Effettivi
2) Soci simpatizzanti
3) Soci Onorari.

Art. 4

1. Possono essere ammessi come Soci Effettivi i fedeli di maggiore età che intendano cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità dell’Associazione e ne facciano domanda scritta al Presidente, dichiarando di accettare lo Statuto e versando la quota associativa annuale.
2. L’ammissione dei Soci Effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, su presentazione da parte di un Socio.

Art. 5

Possono essere ammessi come Soci Simpatizzanti tutti coloro che intendano partecipare alle attività dell’Associazione, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti ed abbiano, se minori, il consenso scritto dei genitori.

Art. 6

Sono Soci Onorari - per insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, che attribuisce il titolo su proposta motivata del Presidente - coloro che abbiano contribuito in vario modo alle finalità dell’Associazione o se ne siano resi benemeriti.
Art. 7

I Soci hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, partecipare alle attività dell’Associazione ed avere un comportamento corretto sotto ogni profilo, non in contrasto con le finalità dell’Associazione.

Art. 8

1. I Soci Effettivi decadono dalla loro qualità per dimissioni formali, da presentare per iscritto al Presidente, per mancato rinnovo dell’iscrizione entro sei mesi dall’inizio dell’anno sociale, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo; gli altri Soci, per libera rinuncia o deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. Contro la decisione del Consiglio il Socio Effettivo può presentare ricorso all’Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della notizia.
3. L’ammissione e la dimissione dei Soci Effettivi avvengono con atto formale del Presidente.

Art. 9

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 10

1. L’Assemblea, composta da tutti i Soci, viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto. Viene poi convocata in seduta straordinaria dal Presidente - previa consultazione del Consiglio Direttivo - quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci Effettivi.
2. Il Presidente convoca l’Assemblea comunicando per tempo ai soci l’ordine del giorno nonché la data e il luogo della prima e della seconda convocazione.

Art. 11

1. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto non occorre che l’Assemblea deliberi con una presenza qualificata di Soci: si richiede però il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

L’Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo ed elegge il Consiglio Direttivo, composto come all’articolo successivo. L’Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario, le eventuali modifiche dello Statuto o dell’Atto Costitutivo e lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere e da altri due consiglieri, e dura in carica tre anni. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno dei sette membri, il Consiglio Direttivo elegge un Consigliere supplente che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. 14

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, ed in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da due Consiglieri. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio altri Soci, però senza diritto di voto.
2. In caso di votazioni, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo delibera, fra l’altro:
- la misura della quota associativa, di cui all’art.4 §1;
- l’ammissione ed esclusione dei Soci;
- la relazione annuale ed il rendiconto, da presentare all’Assemblea;
- gli atti di straordinaria amministrazione;
- la nomina annuale dei Soci Responsabili dei diversi settori di attività;
- la nomina dei Consiglieri supplenti;
- ogni altra decisione relativa alla vita dell’Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

Art. 16

Il Presidente dirige l’Associazione nel rispetto dello Statuto e ne ha la legale rappresentanza. Ha, inoltre, tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 17

Il Presidente si avvale della collaborazione di due Vice Presidenti espressi dal Consiglio Direttivo. Tra i due, il Presidente ha facoltà di scegliere un suo Delegato, che lo sostituisce in caso di assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che il Presidente fosse impedito all’esercizio delle medesime, fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Art. 18

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio, e conserva il libro dei Soci e il libro dei Verbali.

Art. 19

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali dei Soci, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o contributi straordinari di Soci o terzi. Esso comprende anche gli oggetti appartenuti a Giovanni Palatucci e affidati all’Associazione.
2. Tutte le prestazioni dei Soci nei confronti dell’Associazione sono gratuite. I Soci possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell’Associazione ed in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 20

L’Associazione è soggetta alla vigilanza dei competenti organi ecclesiastici e civili.

Art. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private dei fedeli e le leggi dello Stato italiano.

 

 

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