Associazione Giovanni Palatucci |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S T A T U TO Art. 1 1. L’Associazione “Giovanni Palatucci”, costituita in data 17 maggio
1999, è un’Associazione privata di fedeli della Diocesi di Roma approvata a
norma del can.299 C.I.C. con decreto del Cardinale Vicario di Sua Santità prot.
494/99 Art. 2 L’Associazione ha i seguenti fini: Art. 3 I soci si distinguono in: Art. 4 1. Possono essere ammessi come Soci Effettivi i fedeli di maggiore età
che intendano cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità
dell’Associazione e ne facciano domanda scritta al Presidente, dichiarando di
accettare lo Statuto e versando la quota associativa annuale. Art. 5 Possono essere ammessi come Soci Simpatizzanti tutti coloro che intendano partecipare alle attività dell’Associazione, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti ed abbiano, se minori, il consenso scritto dei genitori. Art. 6 Sono Soci Onorari - per insindacabile decisione del Consiglio Direttivo,
che attribuisce il titolo su proposta motivata del Presidente - coloro che
abbiano contribuito in vario modo alle finalità dell’Associazione o se ne siano
resi benemeriti. I Soci hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, partecipare alle attività dell’Associazione ed avere un comportamento corretto sotto ogni profilo, non in contrasto con le finalità dell’Associazione. Art. 8 1. I Soci Effettivi decadono dalla loro qualità per dimissioni formali,
da presentare per iscritto al Presidente, per mancato rinnovo dell’iscrizione
entro sei mesi dall’inizio dell’anno sociale, o per esclusione deliberata dal
Consiglio Direttivo; gli altri Soci, per libera rinuncia o deliberazione del
Consiglio Direttivo. Art. 9 Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Art. 10 1. L’Assemblea, composta da tutti i Soci, viene convocata ordinariamente
dal Presidente una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto. Viene poi
convocata in seduta straordinaria dal Presidente - previa consultazione del
Consiglio Direttivo - quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di
almeno un decimo dei Soci Effettivi. Art. 11 1. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono valide se
prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la
metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 12 L’Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo ed elegge il Consiglio Direttivo, composto come all’articolo successivo. L’Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario, le eventuali modifiche dello Statuto o dell’Atto Costitutivo e lo scioglimento dell’Associazione. Art. 13 Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere e da altri due consiglieri, e dura in carica tre anni. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno dei sette membri, il Consiglio Direttivo elegge un Consigliere supplente che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Art. 14 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, ed in
seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto
da due Consiglieri. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio altri
Soci, però senza diritto di voto. Art. 15 Il Consiglio Direttivo delibera, fra l’altro: Art. 16 Il Presidente dirige l’Associazione nel rispetto dello Statuto e ne ha la legale rappresentanza. Ha, inoltre, tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Art. 17 Il Presidente si avvale della collaborazione di due Vice Presidenti espressi dal Consiglio Direttivo. Tra i due, il Presidente ha facoltà di scegliere un suo Delegato, che lo sostituisce in caso di assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che il Presidente fosse impedito all’esercizio delle medesime, fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Art. 18 Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio, e conserva il libro dei Soci e il libro dei Verbali. Art. 19 1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali dei
Soci, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o
contributi straordinari di Soci o terzi. Esso comprende anche gli oggetti
appartenuti a Giovanni Palatucci e affidati all’Associazione. Art. 20 L’Associazione è soggetta alla vigilanza dei competenti organi ecclesiastici e civili. Art. 21 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice
di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private dei fedeli e le leggi
dello Stato italiano. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
sito ottimizzato per la risoluzione 1024x768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2005 Pina Allocca Tutti i diritti riservati. Per comunicazioni scrivere a: p.allocca@associazionegiovannipalatucci.it |