Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune

  Roana

  Abitanti

  3.772

  Provincia

  Vicenza

  Regione

  Veneto

 

Allegato – B -

alla deliberazione di C.C. n.112 del 03 Nov.1995

C O M U N E D I R O A N A

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Approvata con Del.ne di Consiglio Comunale di Roana n.112 del 03/11/1995

CO.RE.CO N°11237/3 DEL 07/12/1995

Controdedizioni del Comune n.824 del 17/01/1996

CO.RE.CO N°754 DEL 25/01/1996

Approvata con Del.ne di Consiglio Comunale di Rotzo n.65 del 09/11/1995

CO.RE.CO.N°11394 DEL 29/11/1995

Approvato con delibera di C.C. n° 107 del 03/11/1995

Come modificato con delibera di C.C. n°04 del 31/01/1996

 

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. E’ istituita nel Comune di Roana la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 esuccessive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

 

ART.2 – AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di nettezza urbana e disciplinato dal Regolamento previsto dall’articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.

2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale, individuate dal Regolamento del servizio di nettezza urbana, ove la raccolta è obbligatoria.

3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all’interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all’articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1°, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L’utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all’Ufficio

Tributi del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio.

5. Nella zona in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall’articolo 3 del presente Regolamento.

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ART.3 - PARTICOLARE MODALITA’ PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE

NON SERVITE

1. Nelle zone del territorio comunale in cui non e effettuato la raccolta in regime di privativa dei

rifiuti solidi urbani interni, gli occupati o detentori degli insediamenti comunque situati fuori

dell’area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo

dei contenitori viciniori.

2. La tassa è dovuta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone

perimetrali, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

DISTANZA DAL CONTENITORE PERCENTUALI DA APPLICARE

Fino a 1.000 metri 40%

Oltre 1.000 metri 30%

3. La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene

computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

4. E’ ammissibile in casi particolari relativi alla ubicazione degli immobili, che l’utente o gli

utenti usufruiscono del servizio Raccolta rifiuti urbani da altri Comuni viciniori con pagamento

della, relativa tassa a detti Comuni e viceversa.

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ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. L’individuazione dei presupposti che determinano l’applicazione della tassa, dei soggetti passivi

e dei soggetti responsabili e operata dalla legge cui si fa rinvio.

2. In particolare la tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca

locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il

servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

3. Sono solidamente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo

familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.

4. Nel caso di abitazione o disposizione (2^ casa) i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo

familiare che fanno uso permanente in comune dell’abitazione di residenza o principale anche

se posta in altro Comune.

5. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica

con le modalità previste dall’articolo 62, comma primo, del Decreto Legislativo 15 novembre

1993 n. 507.

6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a

propri uffici e servizi per i locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sostiene

interamente le spese di finanziamento.

7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e

comunque per periodi di durata inferiore all’anno, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali.

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ART.5 – LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree

accessorie e pertinenziali salve le esclusioni previste dalla legge e dall’articolo 6 del presente

regolamento.

2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all’uso salvo

quanto previsto dall’articolo 6 del presente Regolamento.

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ART.6 – LOCALI ED AREE INTASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura

o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di

inutilizzabilità nel corso dell’anno, quali:

-. Locali destinati a centrale termica:

-. vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali

telefoniche:

-. locali, o parte di essi, occupate da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza

lavorazione):

-. locali interclusi o impraticabili o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione:

-. superfici destinate e attrezzate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività

sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superficie aperte

al pubblico o destinate a servizi:

-. locali non allacciati ai servizi e rete e privi di mobilio e suppellettili:

-. edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto:

-. locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici:

-. locali adibiti a legnaie, soffitte, sottotetti e simili:

-. fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e

limitatamente al periodo di mancata utilizzazione:

-. i locali e le aree scoperte indicate all’articolo 62 comma quinto, del Decreto Legislativo

n. 507/1993 (5).

2. Per eventuali locali ed aree non considerate nell’elenco di cui al precedente comma si farà

riferimento a criteri di analogia.

3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate

dall’articolo 15 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per

destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei

quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicati nella denuncia

prevista dall’art.21 del presente Regolamento.

5. Le condizioni di esclusione dell’applicazione del tributo dovranno essere riscontrate in base ad

elementi obbiettivi direttamente rilevabili o su presentazione di idonea documentazione.

 

 

ART. 7- PARTI COMUNI

1. le parti comuni del condominio, a disposizione del condomino, di cui all’art. 1117 del Codice

Civile, quali lastricati solari, scale, androni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili,

lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti sono soggette alle

norme del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall’art.21 del presente Regolamento, non evidenzi in

modo esplicito la quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del

condominio è imputabile al contribuente, la stessa verrà calcolata d’ufficio secondo i seguenti

criteri:

CONDOMINI AUMENTO PERCENTUALE

DELLA SUPERFICIE

- quattro 10%

- da cinque a dieci 8%

- da undici a venti 6%

- da ventuno a trenta 4%

- oltre trenta 2%

3. Alla superficie riguardante la quota condominiale sono applicabili la tariffa e le eventuali

attenuazioni ed agevolazioni proprie dell’occupante o detentore del singolo alloggio.

4. All’eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini

corrisponde obbligazioni tributaria in capo agli stessi.

5. L’amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno,

all’ufficio Tributi del Comune l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del

condominio.

 

 

ART.8 – MULTIPROPRIETA’ E CENTRI COMMERCIALI

1. per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri

commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento

della tassa, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o

quote di multiproprietà.

2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente è tenuto a presentare, entro

il 20 Gennaio di ciascun anno, all’ Ufficio Tributi del Comune l’elenco degli occupanti o

detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel

caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità

esclusiva.

 

 

ART.9 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione vengono riconosciute a fronte di

particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie da determinare con

riferimento al regolamento comunale dei contributi.

 

 

ART. 10 – MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle

strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.

2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle

stesse al netto delle superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.

3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.

4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si

trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

 

 

ART. 11 – GETTITO DELLA TASSA

1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri definiti dall’articolo 61

del D.Lgs. n. 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la

deliberazione di approvazione delle tariffe.

2. Il grado di copertura dei costi di servizio non potrà essere inferiore a 0,5 ne superiore a 1=.

 

 

ART.12 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa viene determinata, in ragione d’anno, sulla base della quantità e qualità medie

ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree

in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si

definiscono le seguenti entità:

a. Costo convenzionale del servizio (Ccs): è dato del prodotto tra il costo di esercizio (C)

determinato secondo le disposizioni dell’art.61 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e il

grado di copertura (gc) stabilito con le modalità dell’art. II del presente Regolamento:

Ccs = C * gc ( £ )

b. Tariffa media (Tm): è data dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio (Ccs) e la

superficie complessiva imponibile (S) nota o accertata.

Tm = Ccs / S ( £/mq = £ / mq )

c. Produttività media (Pm): è data dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q)

complessivamente prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili

(S):

Pm = Q / S ( Kg /mq = Kg / mq )

d. Produttività specifica (Ps): è data dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni

singola attività o gruppo di attività (Pc) e la superficie tassabile della stessa attività (Sc):

Ps = Pc / Sc ( Kg/mq = Kg / mq )

e. Costo medio di smaltimento (Cm): è dato tra il rapporto tra il costo complessivo dello

smaltimento (C) e il quantitativo di rifiuti solido urbani complessivamente prodotti (Q):

Cm = C / Q ( £/Kg = £ / Kg )

f. Costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento

per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo

prodotta dalla stessa attività (Qc):

Cs = Cc / Qc ( £/Kg = £ / Kg )

 

3. TARIFFA UNITARIA (Tu):si ottiene applicando la tariffa media per il rapporto tra la

produttività specifica e la produttività media e per il rapporto tra il costo specifico e il costo

medio:

Ps Cs £ Kg/mq £/Kg

Tu = Tm * - - - - - - - * - - - - - - - - ( - - - - * - - - - - - - - * - - - - - - - )

Pm Cm mq Kg/mq £/Kg

4. I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati

direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti,

oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da

organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, o di altri Enti ed Istituti di ricerca.

5. I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti al

comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i

valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde

ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente

formula:

W

Cc = - - - - - - - * C

< W

6. Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali

composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e delle onerosità

della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

 

 

ART. 13 CRITERI PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:

a. revisione annuale della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura, del gettito

previsto e del variare delle superfici tassabili;

b. revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del

costo specifico qualora si acquisiscono nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla

introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenziano la necessità di

provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie:

2. L’aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali

potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata

costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

 

 

ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1. l’individuazione delle categorie e sotto categorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la

stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo

di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.

2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle loro diverse categorie tassabili

con criteri di analogia.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e

professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è

commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

CATEGORIA A

Classe A 1 – Case, appartamenti e locali ad uso abitazione compresi gli accessori.-

Classe A 2 – Locali destinati ad usi pubblici o privati, a studi professionali e simili.-

Classe A 3 – Laboratori e locali artigianali, stabilimenti industriali, distributori di

carburanti che producano di regola rifiuti urbani e/o rifiuti speciali

assimilabili agli urbani.-

Classe A 4 – Locali destinati a circoli, sale da convegno, teatri cinematografi e sale

All’aperto.-

Classe A 5 – Trattorie, osterie, bar, caffè, pubblici esercizi, negozi.-

Classe A 6 – Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, colonie, asili.-

Classe A 7 – Ospedali ed istituti di cura pubblici e privati che producano di regola

Rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani.-

CATEGORIA B

Classe B 1 – Residenza temporanea.-

Classe B 2 – Alberghi, esercizi alberghieri.-

Classe B 3 – Campeggi.-

 

 

ART. 15 – LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Sono computate in ragione del 25% le superfici scoperte che costituiscono pertinenze od

accessorio dei locali ed aree assoggettate alla tassa.

2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e non

contemplate dal comma precedente.

3. Le riduzioni delle superfici di cui ai commi precedenti sono applicate sulla base di elementi ed

atti contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dell’anno

successivo.

 

 

ART. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

COMMERCIALI E DI SERVIZI.

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali

della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l’attività assoggettata alla

tassa:

a. nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al

20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, per interventi

comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da

comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica propria della singola

attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o

un’analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, e accordata una riduzione

della relativa tariffa unitaria pari al 20%:

b. a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione

merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio

abbia attivato forma di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al

conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione

che il titolare dell’attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a

selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile

l’incidenza di quest’ultima per almeno il 40% della produzione poderale complessiva, e

accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%:

c. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel

rispetto di vigenti disposizione normative, al conferimento di frazioni merceologiche a

soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile

l’incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione poderale complessiva, è

accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%:

2. Nell’ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a)

b) e c) la riduzione tariffaria assentata non può superare il 50% dell’entità della relativa tariffa

unitaria.

3. Ai fini dell’ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la

produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la

superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di

contribuenza in cui risulta inserita l’attività di che trattasi.

 

 

ART.17 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo a condizione che tale

destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione

di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere

l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune da utente

che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio

Nazionale.

b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti

organi per l’esercizio dell’attività:

2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la

parte abitativa della costruzione rurale.

3. E’ stabilita la seguente speciale agevolazione:

a. esenzione totale, previa attestazione dell’Ufficio Servizi Sociali , per le abitazioni occupate

da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socioeconomiche

particolarmente disagiate:

4. L’agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e

la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio

cui si riferisce l’iscrizione predetta.

5. Le riduzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall’anno successivo a

quello di presentazione della domanda.

 

 

ART.18 – MODALITA’ PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia,

previsti dall’art. 21 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.

2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati

richiesti.

3. Le riduzioni una volta concesse competano anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova

domanda fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta.

4. L’agevolazione di cui al comma 3 dell’ art. 17 del presente Regolamento verrà concessa

dall’Ufficio Tributi su dichiarazione dell’Ufficio Assistenza.

5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari

per il mantenimento delle riduzioni e dell’agevolazione.

 

 

ART. 19 – CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli artt. 3 e 17, commi primo e

secondo, del presente Regolamento, sono cumulabili con il limite massimo dell’80 per cento

della tariffa ordinaria.

2. Ove ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall’art.15 del presente

Regolamento, sono cumulabili con il limite massimo dell’80 per cento della superficie

complessiva.

 

 

ART. 20 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o

detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree

pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di

smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo l’uso inferiore a sei mesi e

non ricorrente.

2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione

è pari all’ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla

categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di

uso assimilabile per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50%

3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il colo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti

nell’ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri

derivanti dall’applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da

effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,

all’atto dell’occupazione con il modulo di cui all’art.50 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507, o, in

mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuare presso la Tesoreria

Comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento

dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

a. occupazione effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;

b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;

c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;

d. occupazioni per effettuazione di traslochi;

e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al

loro svolgimento;

f. occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sportive o

del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di

vendita o di somministrazione;

g. occupazioni realizzate con cantieri edili

 

 

ART.21 – DENUNCE

1 . I soggetti indicati all’art.63 del D.Lgs. n. 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20

Gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed

aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall’art.70 del citato

Decreto Legislativo.

2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a

disposizione degli utenti presso l’Ufficio Tributi.

3. L’Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo

servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità

rimangano invariati.

In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del

presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione

che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e

riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli

elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza,

che occupano o detengano l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano

nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della

denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società,

ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne

hanno la rappresentanza e l‘amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei

singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio

dell’occupazione o detenzione.

6. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, ed il motivo della non

tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.

 

 

ART. 22 – INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E

DETENZIONE

1. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto

inizio l’utenza.

2. L’obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a

quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con

esclusione di quanto previsto dall’art.15, primo, secondo e terzo comma, e 17 del presente

regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione si applicano

le disposizioni dell’art.64, comma quarto, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni

dell’applicazione della tariffa ridotta di cui all’art.17 del presente Regolamento; in difetto si

applicano le disposizioni di cui all’art. 66, comma sesto, del D. Lgs. 15.11.1993, n.507.

 

 

ART .23 – ACCERTAMENTO

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi

dell’art.71 del D.Lgs. 507/1993.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato ai sensi dell’art. 74 del

D.Lgs. n. 507/1993.

3. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni

dell’ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

 

 

ART. 24 – RISCOSSIONE

1. La riscossione avviene con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 15

Novembre 1993, n.507.

2. I ruoli sono formati dal Funzionario Responsabile sulla base dei ruoli dell’anno precedente,

delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.

 

 

ART. 25 – RIMBORSI E SGRAVI

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e nei termini stabiliti dall’art.75 del D.Lgs. 15

Novembre 1993, n. 507.

2. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionamento Responsabile sulla base di adeguata

documentazione.

 

 

ART. 26 –CONTROLLI

1. L’attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento

d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta

dall’Ufficio Tributi con i poteri conferitigli dall’art. 73 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti

individuali dal comma secondo dell’art. 73 del D. Lgs. 507/1993 anche per i controlli in sede

istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

 

 

ART. 27 – SANZIONI

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall’art.76 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e

per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell’elenco di cui all’art. 63,

comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da

determinare in base alla gravità della violazione.

3. Il Sindaco determina l’ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla Legge 24

Novembre 1981, n. 689.

 

 

ART. 28 – CONTENZIOSO

1. Il contenzioso, fino all’insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal Decreto

Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546, è regolato dall’articolo 63del D.P.R. 28 Gennaio 1998, n.

43 e dall’articolo 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 638.

 

 

ART.29 – OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed

aree interessate, sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto,

fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di denuncia di cui all’art. 21 del presente

Regolamento.

 

 

ART. 30 – NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate

in materia.

 

 

ART. 31 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Consiglio Comunale adotta, entro il 31 Ottobre 1995, per l’applicazione a decorrere dal 1°

Gennaio 1996, la struttura tariffaria e la classificazione in categoria e sottocategorie tassabili

secondo i criteri stabiliti dagli articoli 12 e 14 del presente Regolamento, indicando il rapporto di

copertura delle spese.

 

 

 

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