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Art. 1 Della classificazione dei rifiuti Ai sensi del D.P.R. 915 del 10.9.1982 i rifiuti sono classificati come segue: A) RIFIUTI URBANI Interni 1) rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati e insediamenti civili in genere. 2) rifiuti ingombranti di analoga provenienza 3) rifiuti derivanti da attività agricole, commerciali ed artigianali e di servizi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili per qualità o per l’esigua quantità. Sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani quelli che: a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani. b) il cui smaltimento non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per l’ambiente dei rifiuti urbani. c) siano conseguentemente costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sottoelencati a titolo esemplificativo: – imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); – contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); – sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane: cassette, pallets; – accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; – frammenti e manufatti di vimini e di sughero; – paglia e prodotti di paglia; – scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; – fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; – ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; – feltri e tessuti non tessuti; – pelle e simil-pelle; – gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni; – resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; – rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; – imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; – moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; – materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); – frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; – manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; – nastri abrasivi; – cavi e materiale elettrico in genere; – pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; – scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; – scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, buccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili; – residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi. Esterni 1) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. B) RIFIUTI SPECIALI 1) residui di lavorazioni industriali 2) rifiuti per qualità o rilevante quantità non assimilabili agli urbani, derivanti da attività agricole, commerciali, artigianali e di servizi. 3) rifiuti non assimilabili agli urbani e non tossici e nocivi, provenienti da ospedali, case di cura ed affini. 4) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti. 5) veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, fuori uso. 6) residui dell’attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti. C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI Rifiuti che contengono le sostanze sottoelencate o che ne siano contaminati: 01) Arsenico e suoi composti; 02) Mercurio e suoi composti; 03) Cadmio e suoi composti; 04) Tallio e suoi composti; 05) Berillio e suoi composti; 06) Composti di cromo esavalente; 07) Piombo e suoi composti; 08) Antimonio e suoi composti; 09) Fenoli e loro composti; 10) Cianuri, organici ed inorganici; 11) Isocianati; 12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco; 13) Solventi clorurati; 14) Solventi organici; 15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche; 16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione; 17) Composti farmaceutici; 18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi; 19) Eteri; 20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull’ambiente non sono conosciuti; 21) Amianto (polveri e fibre); 22) Selenio e suoi composti; 23) Tellurio e suoi composti; 24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni); 25) Metalli carbonili; 26) Composti di rame solubili; 27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli; 28) Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.
Art. 2 Delle competenze in ordine allo smaltimento dei rifiuti Rientra nella competenza del Comune provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani e disciplinare lo smaltimento dei rifiuti speciali. Lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra comprende tre diverse fasi: a) La fase di raccolta; b) la fase di trasporto dei rifiuti raccolti c) la fase di smaltimento vero e proprio degli stessi mediante interramento o trattamento di trasformazione.
Art. 3 Della raccolta differenziata di materiali riciclabili e di rifiuti tossici e nocivi Il Comune promuove e favorisce, attraverso forme di raccolta differenziata dei rifiuti: • il recupero di ogni genere di materiale passibile, in tutto o in parte di essere riutilizzato; • la raccolta separata di rifiuti di tipo domestico che contengono sostanze tossiche e nocive. • la raccolta degli imballaggi di cui all’art. 43 del d.lgs. 5/2/1997 n. 22 • la raccolta della frazione organica dei rifiuti • la raccolta, porta a porta, del vetro e della carta • il potenziamento delle isole ecologiche Le attività di raccolta differenziata non svolte direttamente, oltre che alle eventuali autorizzazioni di competenza regionale, sono soggette a concessione comunale. La concessione sarà data, su deliberazione della Giunta Municipale, previa verifica della attuabilità, igienicità e rispondenza al pubblico interesse della attività di cui si tratta. Il Comune si riserva di incentivare attività di recupero che rivestano interesse ai fini ecologici, economici e sociali. La raccolta degli imballaggi di cui al primo comma riguarda qualunque tipo di imballaggio cartaceo afferente alle attività commerciali di ogni genere. Tali materiali potranno essere: • conferiti direttamente alle isole ecologiche allo scopo dotate di apposita attrezzatura, senza oneri per gli esercizi commerciali che li conferiscono • oggetto di prelievo presso le sedi commerciali dalla Azienda esercente l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune, dietro versamento di corrispettivo, in conformità all’apposita tabella tariffaria stabilita dal Comune ed aggiornata annualmente. Per questa seconda modalità gli esercizi commerciali hanno titolo di richiedere il servizio in forma di abbonamento. Non è ammesso il conferimento degli imballaggi presso o dentro i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. La tabella tariffaria per il prelievo degli imballaggi sarà definita periodicamente con atto dell’Amministrazione in base ai seguenti parametri: • tipo di attività commerciale • superficie occupata per l'attività commerciale. • durata dell’abbonamento La raccolta della frazione organica dei rifiuti, costituita dal cosiddetto “umido biodegradabile”, si effettua mediante conferimento diretto dei produttori negli appositi cassonetti, utilizzando i sacchetti in dotazione delle speciali bio-pattumiere messe a disposizione gratuitamente dalla Azienda esercente l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune, al fine della possibile trasformazione del materiale in compost verde commercializzabile. I produttori di rifiuti contenenti frazioni organiche significative sono tenuti a separare la frazione organica del rifiuto (costituita da: scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, scarti di caffè e filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, fogliame e residui molli di potature, pane vecchio, salviette di carta, ceneri di caminetti, ossame, e materiali assimilabili) da quella secca. Tale separazione va effettuata utilizzando apposite bio-pattumiere dotate degli specifici sacchetti biodegradabili fornite gratuitamente dalla Azienda esercente l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune. La parte organica così raccolta va conferita, chiusa nei sacchetti biodegradabili delle bio-pattumiere, negli appositi cassonetti stradali. L’orario di conferimento - che sarà modificabile con atto dell’Amministrazione, in ragione delle esigenze accertate - viene stabilito dalle ore 19 alle 22 nel periodo estivo (maggio-settembre) e dalle 17 alle 22 nel periodo invernale (ottobre-aprile) Lo svuotamento dei cassonetti sarà eseguito, salvo modifiche disposte dall’Amministrazione, tra le ore 22 le ore 10 del giorno successivo. Il conferimento dei rifiuti organici sciolti non è ammesso né nei cassonetti specifici, né negli altri cassonetti stradali. Art. 3 bis Istituzione raccolta differenziata e conferimento obbligatorio di alcune categorie di rifiuti Con la data del 1° gennaio 1991 è istituita la raccolta differenziata delle categorie di rifiuti appresso elencate ed è reso obbligatorio il loro conferimento separato: a) Batterie e pile di provenienza domestica (da fabbricati e insediamenti civili). b) Prodotti e relativi contenitori, etichettati “T” e/o “F” ai sensi del D.M. Sanità 21.05.1981 di provenienza identica a quella di cui al precedente punto a). c) Contenitori vuoti dei presidi sanitari per l’agricoltura (fitofarmaci), provenienti dalle categorie di operatori economici che li producono, commerciano, stoccano ed utilizzano. d) Lampade a vapore di mercurio o di sodio, ad alta o bassa pressione, dismesse da impianti di pubblica illuminazione. e) Rifiuti ingombranti, intendendosi per tali quei rifiuti di provenienza esclusivamente domestica, che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei normali contenitori, ovvero ne costituiscono utilizzo anomalo, non lasciando spazio per gli altri rifiuti che vi devono essere ordinariamente conferiti. Non sono da intendere ingombranti quei rifiuti che possono essere facilmente riducibili (con riferimento alla loro natura) o con possibilità di conferimenti frazionati nel tempo (per quanto riguarda la loro quantità). f) Oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva sia quella derivante da attività d’impresa che da comunità, convivenze, scuole ecc. sempre che i pasti giornalmente erogati non siano inferiori a e/o si tratti di una produzione annua non inferiore ai 0,20 q.li. g) Medicinali scaduti di validità di provenienza esclusivamente domestica. E’ istituita la raccolta differenziata delle seguenti altre categorie di rifiuti, facendo leva sulla collaborazione degli utenti: a) Vetro e carta entro appositi contenitori distribuiti sul territorio. b) Lattine di alluminio entro appositi contenitori d’allocare presso le scuole, gli esercizi pubblici ed ogni altro luogo dove il consumo è da ritenere significativo. Il servizio, qualora non gestito direttamente dal Comune, sarà dato in concessione con le procedure di legge a ditte di comprovata capacità tecnico - finanziaria e munite delle prescritte autorizzazioni. Le modalità di conferimento sono quelle indicate negli articoli che seguono. Il Sindaco, con riferimento al contenuto degli stessi, può, con propria ordinanza, stabilire modalità di raccolta, trasporto e smaltimento diverse, alternative o integrative, in relazione al progresso tecnologico e alle scelte operative conseguenti o anche in relazione a semplici esigenze derivanti dall’esperienza acquisita. Con analogo provvedimento del Sindaco potrà essere fatto obbligo a coloro che immettono sul mercato prodotti i cui rifiuti siano oggetto di raccolta differenziata di agevolarla ospitando specifici contenitori, ovvero dotandosene, o anche compartecipare alla raccolta medesima svolgendo compiti di informazione e segnalazione rivolti sia all’utenza che ai responsabili del servizio nonchè curando custodia e manutenzione dei contenitori installati. Con provvedimento della Giunta Municipale può essere reso obbligatorio anche il conferimento separato delle categorie di rifiuti previste nel precedente comma 2. Può essere, altresì, istituito e reso obbligatorio il servizio di raccolta differenziata relativamente ad altre categorie di rifiuti come il materiale plastico, i metalli, ecc. Art. 3 ter Pile, medicinali, prodotti tossico - nocivi etichettati “T” e/o “F”. Modalità della raccolta differenziata La raccolta differenziata e lo smaltimento delle pile o batterie avviene mediante appositi contenitori collocati presso i negozi e i laboratori del settore, ovvero in contenitori opportunamente collocati sul territorio. L’accoglimento dei contenitori è obbligatorio da parte dei titolari degli esercizi suddetti i quali sono tenuti, altresì, ad apporre in luogo ben visibile le indicazioni, scritte o simboleggiate, prescritte dal Comune. La raccolta differenziata e lo smaltimento dei medicinali scaduti di validità avviene mediante appositi contenitori collocati presso le farmacie del territorio comunale. L’accoglimento dei contenitori è obbligatorio da parte dei titolari delle farmacie i quali sono tenuti, altresì, ad apporre in luogo ben visibile le indicazioni, scritte o simboleggiate, prescritte dal Comune. Alla fornitura, svuotamento periodico, manutenzione e sostituzione dei contenitori di cui ai commi precedenti, provvede il Comune direttamente o tramite convenzione con ditta avente i requisiti di legge. La raccolta differenziata e lo smaltimento dei contenitori etichettati “T” e/o “F” avviene mediante contenitori a perdere distribuiti a domicilio dell’utenza. Il conferimento separato da parte di questa avviene mediante deposito dei contenitori ben chiusi a fianco dei cassonetti dei R.S.U. L’asporto è a cadenza giornaliera da parte del servizio dell’Igiene Urbana. Gli oneri derivanti dalla raccolta di cui ai commi precedenti sono a carico del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale n. 31 del 26.04.1990. Art. 3 quater Contenitori fitofarmaci, oli e grassi di cottura. Modalità della raccolta differenziata La raccolta differenziata e lo smaltimento dei contenitori vuoti dei presidi sanitari (fitofarmaci) ed il conferimento obbligatorio avviene su base territoriale mediante contenitori a chiusura protetta, collocati possibilmente presso strutture custodite ed in numero e con dislocazione adeguate all’utenza. Alla collocazione dei contenitori, alla raccolta, trasporto, stoccaggio del prodotto e alla manutenzione provvede il Comune direttamente o tramite ditta convenzionata aventi i requisiti di legge. Gli utenti soggetti al conferimento obbligatorio sono quelli individuati dall’art. 20 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n. 31 del 26.04.1990. Gli oneri sono carico del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale citata. La raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali da cottura degli alimenti avviene a livello delle singole utenze mediante appositi contenitori. Alla fornitura, al vuotamento periodico, alla manutenzione dei contenitori provvede il Comune direttamente o tramite ditta convenzionata avente i requisiti di legge. I medesimi devono essere custoditi all’interno dei locali degli utenti, così come individuati nel precedente art. 3 bis, in posti igienicamente idonei. Il prelievo avverrà con cadenza periodica da stabilire. Gli oneri relativi: a) Ai rifiuti derivanti da attività di impresa del settore commerciale o dei servizi sono a carico delle imprese produttrici ai sensi del combinato disposto degli artt. 2-3-13 e 20 del D.P.R. n. 915/1982 in conformità alle tariffe che verranno stabilite dal Comune i cui importi saranno corrisposti secondo modalità determinate in relazione alla forma di gestione del servizio. b) Ai rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione collettiva non aventi il carattere dell’imprenditorialità, sono a carico del servizio di raccolta e smaltimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 19, comma 3, della Legge Regionale n. 31/1990. Art. 3 quinquies Rifiuti ingombranti - Modalità della raccolta differenziata I rifiuti ingombranti di qualunque tipo, compresi mobili, elettrodomestici dismessi e ceramiche non ingombranti, vanno conferiti direttamente dagli utenti nelle isole ecologiche senza oneri per chi conferisce. Tali materiali potranno in alternativa essere raccolti direttamente dall'Azienda esercente l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune presso gli utenti, su chiamata e dietro pagamento di tariffa proporzionata al volume del materiale da smaltire. Tutti gli scarti derivanti da lavorazioni edili, stradali o di scavo e gli inerti in genere non potranno essere conferiti alle isole ecologiche (ad eccezione di materiali ferrosi non ingombranti, vetro ceramiche e plastiche non ingombranti). I produttori di tali rifiuti potranno conferire detti rifiuti in appositi contenitori di stoccaggio presso la discarica (ad eccezione dei materiali ferrosi che dovranno comunque essere conferiti presso gli appositi centri di raccolta) da riutilizzare successivamente per riempimento di scavi, rilevati e opere stradali. Art. 3 sexies Lampade della pubblica illuminazione. Modalità di raccolta e di smaltimento Alla raccolta differenziata e smaltimento delle lampade a vapore di mercurio o di sodio, ad alta e bassa pressione, dismesse da impianti di pubblica illuminazione provvede direttamente il Comune con le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 20 della Legge Regionale n. 31 del 26.04.1990. Al servizio si può provvedere anche mediante concessione alla ditta cui è affidato il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione, purché in possesso delle prescritte autorizzazioni. Gli oneri relativi, da tenere distinti da quelli per la manutenzione, sono a carico del servizio di raccolta e di smaltimento dei R.S.U. ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale n. 31 del 26.04.1990.
Art. 4 Dei divieti e obblighi concernenti i rifiuti E’ fatto divieto a chiunque di gettare od accumulare, sia pure temporaneamente, rifiuti nelle vie piazze pubbliche e nei terreni sia pubblici che privati. Gli imballaggi costituiti da cartoni, devono essere collocati, in deroga alla disposizione suddetta, nelle immediate adiacenze, dei cassonetti destinati ai R.S.U. purché frazionati, compattati e legati per ridurne il volume ed evitarne la dispersione e nei limiti del seguente orario: non prima delle ore 19,00 nel periodo estivo coincidente con l’ora legale, e delle ore 18.00 nel periodo invernale. E’ vietato introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e ostruire in qualsiasi modo caditoie stesse e le canalette di scolo delle acque ai lati delle strade. E’ vietato conferire al servizio di Igiene Urbana e agli impianti di smaltimento o conferire con modalità diverse da quelle stabilite quelle categorie di rifiuti per le quali sia stata istituita la raccolta differenziata e ne sia stato reso obbligatorio il conferimento separato. Nel caso che sia stata istituita la raccolta differenziata di categorie di rifiuti per i quali non ne sia stato, tuttavia, reso obbligatorio il conferimento separato, il dovere dell’utente si concretizza in un dovere civile di collaborazione con l’Amministrazione Comunale nell’effettuare separati conferimenti. In ogni caso rimane fermo quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 circa le modalità di conferimento sia in via ordinaria, negli appositi contenitori destinati ai R.S.U. e sia in via specifica in quelli destinati alla raccolta differenziata. Ove le modalità prevedano o comportino l’uso di contenitori, domestici o condominiali, sarà cura degli utenti provvedersene, così come sarà loro dovere di curarne pulizia e manutenzione salvo che non sia diversamente stabilito per ciascuna categoria di rifiuti soggetti a raccolta differenziata. Le aree private debbono essere mantenute, a cura dei proprietari, amministratori e conduttori, pulite da rifiuti, immondizie e materiali putrescibili. In caso di violazione della norma su indicata il Sindaco dispone lo sgombero dei rifiuti con ordinanza ponendo a carico dei soggetti inadempienti la spesa relativa, fatte salve le sanzioni di cui al successivo art. 13. I titolari di posteggi di vendita nei mercati o in occasione di fiere debbono mantenere pulito il suolo circostante, raccogliendo ogni materiale di scarto e depositandolo nei contenitori appositi. Il conferimento diretto dei rifiuti nel luogo di smaltimento è consentito soltanto ai produttori di rifiuti speciali, previo convenzionamento.
Art. 5 Delle competenze in ordine alle fasi e alle modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, speciali e speciali assimilabili Alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni non ingombranti e di quelli esterni provvede direttamente il Comune mediante il servizio di Igiene Urbana. Alla raccolta e trasporto dei rifiuti interni ingombranti, così come definiti nel precedente art. 3 lettera e), si provvede con le modalità stabilite nel precedente art. 3 quinquies. Alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, sia di provenienza domestica che da attività di impresa, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei medesimi, direttamente ovvero a mezzo di terzi autorizzati. Alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili derivanti da attività d’impresa dei settori commerciale, industriale, agricolo, dell’artigianato e dei servizi si provvede nei modi, nei termini e con le modalità di cui alla deliberazione consiliare n. 12 del 27/01/1987 - CO.RE.CO. n. 4612/3 del 20.02.1987.
Art. 6 Del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni ed interni non ingombranti La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani esterni e di quelli interni non ingombranti sono effettuati dal Comune con proprio personale e con propri mezzi costituenti il servizio di N.U.- Il servizio suddetto riguarda: a) per quanto concerne i rifiuti esterni – lo spazzamento delle vie e piazze pubbliche – la raccolta e il trasporto del relativo materiale – la pulizia e la disinfezione dei gabinetti e dei mercati pubblici – l’innaffiamento delle vie e piazze pubbliche. b) per quanto concerne i rifiuti interni – la raccolta dei rifiuti provenienti da fabbricati e insediamenti civili in genere (abitazioni, magazzini, negozi ed esercizi pubblici, uffici, ecc.) – il trasporto dei rifiuti al luogo di smaltimento. Il servizio presuppone la collaborazione degli utenti, i quali sono obbligati ad effettuare il conferimento dei rifiuti nei modi e nelle forme - variabili nel tempo in relazione al progresso tecnologico e alle scelte operative conseguenti - stabiliti con ordinanze del Sindaco. L’utenza del servizio è obbligatoria nella zona del territorio comunale in cui lo stesso è operante. La individuazione della zona suddetta risulta dall’allegato elenco delle vie e piazze e dall’allegata planimetria. Il suddetto elenco sarà periodicamente aggiornato, su proposta del Settore Vigilanza Urbana con deliberazione della Giunta Municipale. Nelle zone non coperte dal servizio valgono le norme generali fissate dal Regolamento di Igiene.
Art. 7 Dei compiti in dettaglio del servizio di N.U. Tutti i mezzi impiegati nel servizio di N.U. dovranno essere mantenuti in condizioni tali da evitare esalazioni moleste e dispersione di immondizie. Nell’abitato, la sosta dei mezzi non dovrà protrarsi oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di istituto. Il servizio di nettezza delle vie e piazze pubbliche deve essere eseguito in tutto l’abitato comunale e riguarda anche gli spazi di uso pubblico. Nel servizio di N.U. è compreso l’obbligo di spazzare, raccogliere e trasportare qualunque cumulo o ammasso di materiale che si trovi sul suolo pubblico (esclusi quelli derivanti da costruzioni edili o da lavori stradali), i rifiuti dei mercati, le carogne di animali morti, le bucce, le carte, gli escrementi del bestiame, lo scatolame ed ogni altro oggetto abbandonato. Sono, inoltre, compresi nel servizio di nettezza urbana la pulizia dei fori dei chiusini, la raccolta del terriccio e del fango depositati dalle acque piovane sulle cunette o nei canali di scolo, il lavaggio dei banchi del mercato del pesce, la rimozione delle foglie e delle paglie ovunque siano sparse o accumulate sul suolo pubblico. Oltre alla spazzatura delle vie e piazze pubbliche sarà altresì provveduto alla scopatura e pulizia dei mercati con esclusione di quello zootecnico. La pulizia, lavaggio e disinfezione dei gabinetti e degli orinatoi pubblici con disinfettanti indicati dall’Ufficiale Sanitario, saranno effettuate giornalmente. I fori delle caditoie stradali destinati allo scarico delle acque piovane saranno sempre tenuti sgombri e puliti sia che si trovino sulla pavimentazione stradale che sui marciapiedi. Spetta pure al servizio di provvedere a detergere con lavaggi il suolo pubblico per liberarlo da residui di materie corrosive, fetide, coloranti ed oleose. Sarà cura del servizio di eseguire la pulizia delle vie e piazze dove si svolgono mercati e fiere periodiche o straordinarie. Il servizio di N.U. dovrà infine collaborare con l’Ufficio Tecnico per quanto riguarda la rimozione della neve e il successivo lavaggio delle strade. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato tutti i giorni non festivi e nella seconda giornata festiva in caso di due festività consecutive, salvo casi eccezionali da considerarsi di volta in volta. Non rientra nei compiti della N.U. il diserbamento, la pulizia delle fonti, delle chiaviche stradali, la periodica pulizia della base dei monumenti, delle panchine, la pulizia degli spazi verdi attrezzati e non, la pulizia delle scarpate, la cancellazione delle scritte abusive sui muri, incombenze tutte spettanti all’Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 8 Della responsabilità del servizio di N.U. L’organizzazione e la sorveglianza del servizio sono affidate al Settore Vigilanza Urbana, il quale si avvarrà della collaborazione dell’ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda mezzi ed attrezzature tecnologiche e relativi operatori, i quali funzionalmente faranno capo al suddetto Settore. Le eventuali richieste, proteste o reclami debbono essere rivolti al predetto Settore, il quale eseguirà, ove occorra gli opportuni accertamenti ed adotterà i provvedimenti del caso.
Art. 9 Della raccolta e trasporto dei rifiuti interni ingombranti ABROGATO (Del. Cons. n. 17 del 29.9.1991)
Art. 10 Della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali sono tenuti i produttori dei rifiuti stessi, i quali provvedono direttamente, ovvero a mezzo di terzi autorizzati, al conferimento nel luogo di smaltimento. Il conferimento è subordinato alla stipulazione di convenzione con il Comune e al pagamento di corrispettivo. Le modalità di convenzionamento sono deliberate dalla Giunta Municipale in modo da realizzare la maggiore snellezza e di evitare agli utenti ogni impaccio burocratico. Il corrispettivo è fissato annualmente dalla Giunta Municipale in apposita tariffa, avuto riguardo alla quantità e qualità dei rifiuti. La Giunta determina altresì le modalità di riscossione, avendo anche in ciò l’obiettivo di semplificare al massimo le incombenze facenti carico agli utenti. Nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti sia affidato a terzi - previa regolazione dei rapporti fra Comune e gestore dell’impianto - la riscossione del corrispettivo potrà avvenire direttamente ad opera di quest’ultimo.
Art. 11 Del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali Allo smaltimento dei rifiuti il Comune può provvedere: a) mediante interramento in apposita discarica autorizzata, gestita in proprio o da terzi, ubicata nel territorio comunale o in prossimità di esso, b) mediante idoneo trattamento in apposito impianto, gestito in proprio o da terzi, ubicato in prossimità del territorio comunale. Competerà alla Giunta Municipale determinare quali rifiuti debbano essere smaltiti nella discarica di cui al punto a) e quali nell’impianto di cui al punto b) nel caso di contemporaneo esercizio dei due sistemi di smaltimento.
Art. 12 Della responsabilità del servizio di smaltimento La sorveglianza sul funzionamento del servizio di smaltimento dei rifiuti è affidata all’Ufficio Tecnico Comunale per quanto concerne le modalità tecniche di attuazione delle operazioni di interramento nella discarica di cui al punto a) del precedente art. 11. Al Settore di Vigilanza Urbana farà capo ogni altra attribuzione riferita in particolar modo al controllo della disciplina di accesso (rispetto degli orari di funzionamento, rispetto delle modalità di utilizzazione, verifica dell’utenza), ferma restando la competenza territoriale.
Art. 13 Delle sanzioni per l’inosservanza di obblighi e divieti. Disposizioni finali e transitorie I trasgressori alle norme del presente regolamento, fatte salve le fattispecie previste dal D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e dell’art. 19, comma 5 della Legge Regionale n. 31 del 26.4.1990, sono perseguibili ai sensi dell’art. 106 e ss. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1934. Il Regolamento per l’applicazione e riscossione della tassa per la raccolta e smaltimento del R.S.U. interni e relative tariffe sarà oggetto di revisione per quanto attiene alla classificazione dei locali in categorie ai fini tariffari in relazione all’articolazione differenziata dei servizi di raccolta stabilita dal presente regolamento. Fino all’attivazione dei diversi servizi previsti per la raccolta differenziata, restano consentite le forme di smaltimento in vigore.
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