Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune   Pisa
  Abitanti   92.379
  Provincia   PI
  Regione   Toscana

 

COMUNE DI PISA

SERVIZIO TUTELA AMBIENTE

U.O.C. Tutela dagli Inquinamenti

_____________________________________

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

Regolamento

per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

redatta a cura della

Commissione Provinciale sui Rifiuti

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1569 del 27 novembre 1989

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e delle leggi della Regione Toscana n. 65 del 13 novembre 1984 e n. 60 del 19 agosto 1988.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni;

e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;

f) agli esplosivi.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in urbani e speciali assimilabili agli urbani.

a) I rifiuti URBANI si distinguono in

a-1) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonchè‚ quelli provenienti da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine etc.). Tali rifiuti interni si suddividono a loro volta in

a-1.1) rifiuti interni non ingombranti ordinari, qualora non presentino caratteristiche particolari (quali scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici etc.);

a-1.2) rifiuti interni non ingombranti pericolosi costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici e prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" (legge 29.5.1974 n. 256 - D.P.R. 24.11.1981 n. 927).

a-2) rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché‚ da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività… di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

a-3) rifiuti esterni, cioè rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali o sulle rive dei fiumi o di altri corsi d'acqua.

b) Si considerano rifiuti SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

b.1) i residui derivanti da attività… artigianali, agricole, commerciali e di servizi, prodotti in qualità e quantità compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e di trasporto effettuato dal Comune per i rifiuti solidi urbani ordinari, e che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti in dicati nella Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 915 pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13. 8.1984 ed in altre disposizioni normative successive, nonché‚ di quantità tale, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa, da non causare un costo di smalti mento superiore al ricavo derivante dalla applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Tali residui possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani per l'intero ciclo di smaltimento, come definito dall'articolo 3.

b.2) i residui di cui sopra prodotti in qualità e quantità non compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e trasporto effettuato dal Comune per i rifiuti solidi urbani ordinari, ma che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nella Deliberazione 27 luglio 1984 citata ed in altre disposizioni normative successive. Tali residui possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani soltanto ai fini dello smaltimento finale.

Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento dei rifiuti

Per "smaltimento" si intende il complesso delle attività sotto definite:

1) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

2) Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi e dei fossi.

4) Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di rimozione e smaltimento.

5) Cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuti, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione o del recupero degli stessi.

6) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo del trattamento.

7) Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione.

8) Trattamento finale: l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo dei rifiuti in appositi impianti, interramento controllato od altro idoneo conferimento finale del rifiuto.

Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché‚ ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) deve essere perseguita la diminuzione della produzione dei rifiuti, favorendo e promuovendo i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune. Obbligo della preselezione

Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento intermedio e finale dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie

• tutti i rifiuti urbani come specificati dall'articolo 2 punto a);

• i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani per l'intero ciclo di smaltimento come definito dall'articolo 2, punto b.1;

• i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti urbani e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti e della depurazione di acque di scarico esclusivamente di carattere urbano. La diminuzione della produzione dei rifiuti tramite preselezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani Š componente obbligatoria delle attività di smaltimento attribuite al Comune.

Art. 6 - Divieti ed obblighi

È assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare abusivamente, anche temporaneamente, sulle aree pubbliche e sulle aree private soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, le gronde lagunari, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde etc., ferme restando le disposizioni contenute nella legge n. 319 del 10.5.1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico i liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di smaltimento.

È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune ed autorizzati dalla Amministrazione Provinciale.

È vietata l'installazione e la gestione di impianti di innocuizzazione e/o eliminazione dei rifiuti speciali, e di conseguenza il relativo smaltimento di questi, senza che sia stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione all'Ente preposto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

È vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente alle emissioni in atmosfera, il Sindaco può stabilire, con apposita Ordinanza Sindacale, deroga al presente divieto in relazione ai rifiuti costituiti da scarti verdi derivanti da attività… agricole o di giardinaggio, prescrivendo precise modalità… e criteri di comportamento a salvaguardia della salute pubblica.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè‚ sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombro dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

L'utenza dei servizi di smaltimento è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.

Art. 7 - Scarico od abbandono di rifiuti

Salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 9 del D.P.R. 915/82 e dall'articolo 6 del presente Regolamento, sono in ogni caso vietati, in qualsiasi area, l'abbandono e lo scarico, anche se con modalità e tempi tali da non costituire formazione di discarica, di rifiuti che possano creare inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o, comunque, un pericolo.

Il Sindaco, ove necessario, ordina la rimozione dei rifiuti.

I proprietari di terreni oggetto di abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia, possono essere chiamati a rispondere in sostituzione dei diretti responsabili qualora questi rimangano ignoti.

Art. 8 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministro della Sanità e la Provincia.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 9 - Misure di prevenzione

Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 60 del 19 agosto 1988 il Comune può emanare disposizioni dirette ad eliminare i rischi igienico-sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti. Tali disposizioni devono essere rivolte ad eliminare o ridurre rischi accertati e dipendenti

• dalla intervenuta acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla tossicità e nocività del rifiuto;

• dalla provata impossibilità di innocuizzazione, con gli impianti di smalti mento esistenti, di particolari rifiuti prodotti;

• da situazioni particolari di emergenza nella funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti.

Tali disposizioni possono prevedere termini, anche graduali, per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui essi derivano.

Art. 10 - Forma di gestione

Il Comune esplica l'attività di smaltimento di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del presente Regolamento con diritto di privativa, direttamente o mediante azienda municipalizzata o consorziale, o mediante concessioni ad enti od imprese specializzati ed autorizzati.

Il servizio viene effettuato nelle zone del territorio comunale individuato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER L'INTERO CICLO DI SMALTIMENTO

Art. 11 - Ambito di applicazione

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti ordinari, come definiti dall'articolo 2, punto a-1.1.

Le stesse disposizioni si applicano per i rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, sulla base della definizione di cui all'articolo 2, punto b.1.

I residui di cui all'articolo 2 punto b.2, possono essere dichiarati assimilati agli urbani ai fini dello smaltimento finale mediante apposita convenzione ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del D.P.R. 915/82, convenzione che stabilisce termini e modalità… del conferimento, nonché‚ il compenso per lo smaltimento.

Art. 12 - Conferimento

I rifiuti urbani interni non ingombranti ordinari ed assimilati per l'intero ciclo di smaltimento devono essere conferiti a cura del produttore il quale è tenuto ad osservare le seguenti norme.

Dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l'esposizione all'aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo.

Nella gestione del servizio pubblico di nettezza urbana, dove possibile, la raccolta è organizzata tramite contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori chiusi in sacchetti idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione.

L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo. È vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori. I rifiuti non devono essere conferiti in forma sciolta o liquida, od in fase di combustione. È vietato il conferimento di materiali, metallici e non, che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta.

Il conferimento nei contenitori deve essere effettuato in qualsiasi momento nell'intervallo fra uno svuotamento e l'altro. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Dove, per le caratteristiche di viabilità della zona o per altri motivi, non sia possibile l'uso di contenitori, viene istituito un servizio di raccolta manuale. In tal caso i rifiuti devono essere conferiti in sacchetti di provata resistenza ed accuratamente chiusi e deposti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare comunque ogni intralcio al transito veicolare o pedonale. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. Il conferimento deve essere effettuato tassativamente nell'orario prescritto con apposita Ordinanza del Sindaco.

I rifiuti urbani od assimilati prodotti all'esterno del perimetro nel quale Š istituito il servizio pubblico di raccolta devono essere conferiti dai produttori nei centri di raccolta e con le modalità indicati dall'Amministrazione Comunale. È consentito il conferimento diretto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento finale, avendo cura che ne sia impedita la dispersione ed ogni rischio igienico-sanitario.

Art. 13 - Raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

La determinazione del perimetro viene effettuata dall'Amministrazione Comunale in base a criteri dettati dalla necessità igienico-sanitaria del territorio, dalla economicità del servizio, dal percorso dei mezzi addetti al servizio, dalla densità della popolazione, dalla distanza degli utenti dai contenitori e dal posizionamento dei contenitori.

Il perimetro può essere revisionato, su proposta dell'ufficio comunale competente, con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti ordinari e speciali assimilati per l'intero ciclo di smaltimento viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza giornaliera od a giorni alterni, o comunque con periodicità minimo bisettimanale e tale da evitare che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento, e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici.

Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Nelle zone dove viene effettuata la raccolta manuale viene fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, prescritto nell'apposita Ordinanza.

È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente. È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché‚ di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

Art. 14 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, previa autorizzazione della Amministrazione Provinciale, con idonei automezzi le cui caratteristi che e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare la dispersione di materiale, ogni emanazione di odori molesti ed ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e dei principi generali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Deve essere evitato qualsiasi ritardo non motivato nello svuotamento dei veicoli adibiti alla raccolta. Gli stessi veicoli, dopo la raccolta, dovranno essere regolarmente lavati e periodicamente disinfettati.

Art. 15 - Trattamento

I rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente Titolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento, intermedio e finale, previsti dal piano regionale di smaltimento, e debitamente autorizzati per questo scopo.

Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme specifiche contenute nei provvedimenti di autorizzazione.

TITOLO III

Smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 16 - Normativa

Per il disposto dell'articolo 8, secondo comma, punto d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e per l'articolo 3, legge 29 ottobre 1987, n. 441 (conversione del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361), i Comuni istituiscono il servizio di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani pericolosi.

Art. 17 - Principi generali

Nell'ambito del suddetto servizio dovranno essere adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale, e perseguiti, in via prioritaria, obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti pericolosi e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi, nonché‚ favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.

Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ad altri tipi di rifiuto diversi da quelli urbani pericolosi.

Art. 18 - Definizione rifiuti urbani pericolosi

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 ed in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti

• batterie e pile;

• prodotti farmaceutici;

• prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F".

Art. 19 - Divieti ed obblighi

Competono obbligatoriamente al Comune, direttamente o mediante ditte o enti autorizzati, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi.

È inoltre compito della Amministrazione Comunale provvedere allo smaltimento o ad altra destinazione definitiva dei rifiuti, fatta salva e preferita ogni possibile forma di riutilizzo o recupero consentita dalla tecnica contemporanea.

È fatto assoluto divieto di gettare, depositare o abbandonare rifiuti urbani pericolosi in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dalla pubblica amministrazione, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.

I produttori di rifiuti urbani pericolosi sono tenuti al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta differenziata, secondo le modalità prescritte dalla pubblica amministrazione.

Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dalla legge a carico dei produttori di rifiuti solidi urbani, speciali e tossici e nocivi.

Art. 20 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale lo rendano necessario, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di trattamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi, dandone tempestiva comunicazione ai Presidenti delle Amministrazioni Regionale e Provinciale.

Art. 21 - Centri di stoccaggio provvisorio

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuato in apposite aree e locali predisposti dalla Amministrazione comunale, preferibilmente in centri comprensoriali. Le aree di pre-stoccaggio vengono gestite in conformità ai criteri stabiliti dal presente Titolo.

L'ubicazione dei centri deve tener conto della loro compatibilità con l‘assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico. Sono fatte salve le disposizioni in materia di lavorazioni di industrie insalubri.

Il centro di stoccaggio provvisorio deve essere adeguatamente controllato e reso inaccessibile agli estranei. In luogo visibile deve essere apposta una targa che individui la destinazione del luogo (Centro di stoccaggio Rifiuti Urbani Pericolosi) e vieti l'accesso ai non addetti al servizio.

Il centro deve essere dotato di appositi registri in cui saranno annotate le quantità e ogni altra informazione utile inerente i rifiuti stoccati. È ammesso lo stoccaggio di diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi purché‚ sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

I privati cittadini che vogliano usufruire del servizio direttamente presso il centro di stoccaggio, debbono avvalersi, per il conferimento dei rifiuti, del personale addetto.

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi deve essere autorizzato dalla Amministrazione Provinciale in conformità alla normativa vigente.

Art 22 - Smaltimento definitivo

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire con le tecniche e le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Nell'ambito delle modalità di smaltimento definitivo saranno preferiti i sistemi di riciclaggio o recupero dei rifiuti urbani pericolosi o di materie o energie contenute dagli stessi.

Per la disciplina inerente il regime autorizzativo e di controllo, nonchè‚ per le prescrizioni tecniche, si rinvia a quanto stabilito dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dalla Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82, e dalla vigente normativa regionale in materia.

CAPO II - Norme relative allo smaltimento delle batterie e pile

Art. 23 - Definizione

Nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani pericolosi operata dalla Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’articolo 5 del D.P.R. n 915/82 si intendono per batterie e pile qualunque tipo di accumulatore di energia o apparato chimico produttore di corrente elettrica, di piccole dimensioni, tipo pile a secco, con carbone e biossido di manganese, batterie nichel-cadmio, pile al mercurio (dette anche a bottone), batterie di autoveicoli e natanti etc.

Art. 24 - Raccolta batterie

Per le batterie di autoveicoli o simili l’amministrazione comunale predispone un servizio di raccolta su chiamata, soltanto per modeste quantità.

Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purché‚ finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

Art. 25 - Raccolta pile

Ai fini del conferimento delle pile scariche da parte dei cittadini vengono posti a disposizione appositi contenitori di materiale plastico, anche di piccole dimensioni, muniti di coperchio e sacchetto di polietilene, presso tutti gli esercizi commerciali interessati alla vendita delle pile(negozi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, foto ottica, tabacchi, supermercati etc.) e le circoscrizioni comunali.

L'amministrazione pubblica, qualora lo ritenga opportuno, potrà procedere anche alla installazione di idonei contenitori esterni, purché‚ gli stessi garantiscano la più completa sicurezza della collettività.

Sarà cura della amministrazione comunale predisporre specifico servizio di raccolta periodica delle pile presso i punti di cui al primo e secondo comma, con fornitura di nuovi sacchetti. L'Amministrazione comunale garantisce, compatibilmente alle esigenze di servizio, una raccolta su richiesta nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data di raccolta programmata.

Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purché‚ finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

Art. 26 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi consistenti in batterie e pile deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei.

Le batterie contenenti liquido elettrolitico devono essere trasportate su mezzi con pavimentazione del piano di appoggio in materiale antiacido, tale da evitare sversamenti all'esterno; le batterie lesionate devono essere racchiuse in idonei sacchetti in materiale plastico antiacido.

Le pile devono essere racchiuse nei sacchetti di polietilene forniti con i contenitori. Deve inoltre essere garantita la separazione fra le pile suscettibili di un recupero e quelle destinate allo smaltimento.

Lo stato di conservazione e manutenzione degli automezzi devono assicurare la massima sicurezza igienico-sanitaria nel rispetto dei criteri espressi nei commi precedenti e, comunque, dei principi di tutela della salute pubblica ed ambientale cui si ispira il presente Regolamento.

È consentito il trasporto di diversi tipi di rifiuti pericolosi sullo stesso automezzo, purché‚ sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi deve essere autorizzato dalla Amministrazione Provinciale in conformità alla normativa vigente.

Art. 27 - Stoccaggio provvisorio delle batterie

Lo stoccaggio delle batterie deve avvenire al coperto, in area o locale chiuso o controllato, con sufficiente areazione. Il locale o area di stoccaggio deve essere munito di idonea pavimentazione antiacido; sono consentite pavimentazioni con lastre o pannelli, anche limitate alla sola superficie interessata al deposito dei rifiuti. Il centro di stoccaggio deve essere fornito di contenitore in materiale antiacido per l'eventuale raccolta di liquidi corrosivi.

L'impianto di stoccaggio, oltre a rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, deve evitare la formazione di esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti ed insetti.

Ulteriori modalità potranno essere individuate dall'Amministrazione Comunale in relazione alla convenzione stipulata con la ditta adibita al ritiro del rifiuto.

Art. 28 - Stoccaggio provvisorio delle pile

Le pile, racchiuse in sacchetti di polietilene, devono essere inserite in appositi cassonetti di cemento; l'inserimento deve avvenire al coperto, in area o locale chiuso o controllato, con sufficiente areazione.

Una volta completata la capienza del cassonetto lo stesso deve essere chiuso, tramite cementificazione, con coperchio in cemento. Sul cassonetto deve essere annotata la dicitura "R.U.P. - PILE" e la data di riempimento.

Lo stoccaggio dei cassonetti, in attesa dello smaltimento finale, può avvenire anche all'aperto, purché venga controllato periodicamente lo stato di conservazione degli stessi. Qualora si ritenga necessario procedere a nuova cementificazione dovranno essere osservati i criteri espressi nel comma precedente e conservata la data di riempimento originaria.

CAPO III - Norme relative allo smaltimento dei prodotti farmaceutici

Art. 29 - Definizione

Nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani pericolosi operata dalla Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’articolo 5 del D.P.R. n 915/82 si intendono per prodotti farmaceutici i rifiuti costituiti da contenitori (compresse, capsule, perle, supposte, ovuli, etc. e contenitori in vetro per farmaci liquidi), sostanze ancillari (eccipienti, additivi, dolcificanti, diluenti, coloranti etc.) e forme farmaceutiche (sostanze chimiche ad attività… farmacologica - c.d. principi attivi) scaduti o rimasti inutilizzati o parzialmente utilizzati e destinati all'abbandono.

Non rientrano nella categoria le confezioni cartacee che contengono i farmaci.

Art. 30 - Raccolta

Ai fini del conferimento dei farmaci scaduti da parte dei cittadini, l'Amministrazione Comunale distribuisce a tutte le farmacie comunali, distretti socio-sanitari e circoscrizioni appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, con resistente sacchetto di materiale plastico intercambiabile.

L'amministrazione pubblica, soltanto qualora lo si ritenga necessario per la completezza del servizio, può procedere alla predisposizione di contenitori metallici esterni, purchè‚ gli stessi garantiscano la più completa sicurezza della collettività.

Sarà cura della Amministrazione Comunale predisporre specifico servizio di raccolta periodica dei medicinali presso i punti di cui al primo e secondo comma.

Dovrà, comunque, essere garantita, compatibilmente alle esigenze di servizio, una raccolta su richiesta, presso i centri di cui al primo comma, nell’ipotesi di completamento del contenitore prima del passaggio dell'addetto alla raccolta.

Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purchè‚ finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

Art. 31 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi consistenti in farmaci scaduti deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei. Lo stato di conservazione e manutenzione degli automezzi impiegati devono assicurare la massima sicurezza igienico-sanitaria.

I farmaci, debitamente racchiusi nei sacchetti di plastica forniti coni contenitori, devono essere raccolti soltanto a cura dell'addetto al servizio munito della chiave del contenitore, il quale provvederà all'installazione del nuovo sacchetto ed alla chiusura del contenitore.

Il trasporto dei farmaci scaduti deve essere autorizzato dalla Amministrazione Provinciale in conformità alla normativa vigente.

Art. 32 - Stoccaggio provvisorio

Lo stoccaggio dei farmaci deve avvenire al coperto, in area o locale chiuso o controllato, dotato di strutture in grado di proteggere sufficientemente i rifiuti dagli agenti atmosferici, in particolare dagli sbalzi termici, ed inaccessibile ad estranei ed animali.

L'impianto di stoccaggio, oltre a rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, deve evitare la formazione di esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti ed insetti.

Il locale o area di stoccaggio deve essere munito di idoneo impiantito in cemento e di appositi contenitori (casseformi, sacchi o cassonetti, preferibilmente in materiale plastico) per il deposito dei sacchetti contenti i farmaci scaduti. Su tali contenitori deve essere riportata la dicitura “R.U.P. - Farmaci Scaduti" e, nel caso di lunghi periodi di stoccaggio provvisorio, la data di riempimento. I suddetti contenitori (se non destinati anch'essi allo smaltimento) saranno sottoposti a bonifica con periodicità minimo annuale.

Il centro di stoccaggio deve essere fornito di contenitore in materiale antiacido per l'eventuale raccolta di liquidi provenienti dai rifiuti.

TITOLO IV

Smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti

Art. 33 - Ambito di applicazione

Il presente Capo disciplina le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti come definiti dall'articolo 2, punto a-2.

Art. 34 - Conferimento

L'asportazione dei rifiuti ingombranti avviene tramite un servizio speciale organizzato, su richiesta dell'utente, secondo le modalità adottate dal competente Ufficio.

Il conferimento, comunque, deve avvenire a piè‚ del fabbricato presso l’ingresso delle abitazioni.

È consentito il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti, ad opera dell'utente, presso il centro di raccolta e/o di smaltimento, senza alcuna autorizzazione, purché‚ si tratti di rifiuti prodotti nel territorio comunale e conferiti negli orari previsti.

Art. 35 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitariedi cui ai principi generali dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 36 - Smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente Titolo deve avvenire attraverso impianti idonei, salvo garantire il recupero di parti e materiali destinabili al riciclaggio o riutilizzo.

TITOLO V

Smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 37 - Ambito di applicazione

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni come definiti dall'articolo 2, punto a-3.

Art. 38 - Raccolta, spazzamento e trattamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Il servizio non viene effettuato nelle aree in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genera vanno spazzati e raccolti a cura del pubblico servizio, purchè‚ le manifestazioni risultino sempre debitamente autorizzate.

Art. 39 - Cestini porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell'Amministrazione Comunale, appositi cestini. Il servizio di nettezza urbana provvede periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia degli stessi.

L'uso dei cestini è consentito esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti, e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; Š comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone. L'installazione e la gestione dei cestini possono essere affidate dall'Amministrazione Comunale a ditte private con scopi pubblicitari, purché‚ senza oneri per il Comune.

Art. 40 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè‚ le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. I proprietari o coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti potesse diventare pregiudiziale per l'igiene pubblica, il Sindaco con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art. 41 - Pulizia di mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.

I rifiuti che si formano in dette aree devono essere raccolti in sacchi e conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 42 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 43 - Spettacoli viaggianti, manifestazioni etc.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti nei contenitori predisposti dal servizio di raccolta. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare, ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione col servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 44 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché‚ il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 45 - Espurgo di pozzetti stradali

Il servizio di smaltimento dei rifiuti esterni comprende anche la pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. È assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 46 - Obblighi vari

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo, eventualmente, ad adeguata pulizia.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dal Servizio Comunale (dei Macelli Pubblici) (di Igiene Urbana), secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai competenti uffici della U.S.L. o prescritte dal Regolamento comunale di igiene e sanità.

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 47 - Altri servizi di pulizia

Rientrano fra le attività di competenza del servizio di smaltimento dei rifiuti esterni le seguenti

• lavaggio periodico delle pavimentazioni dei loggiati;

• lavaggio e disinfezione delle aree di mercato;

• lavaggio e disinfezione dei bacini e vasche delle pubbliche fontane e fonti, assicurando il regolare deflusso delle acque ed evitando il ristagno o la dispersione delle stesse;

• diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;

• pulizia, lavatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;

• altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 47 bis - Servizio di sgombro neve

In caso di rilevante nevicata il servizio di nettezza urbana provvede allo sgombro della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale, nelle zone e strade individuate con Ordinanza Sindacale, dando in ogni caso la precedenza a ponti, salite, strade di grande traffico, accessi ad uffici pubblici ed a luoghi di pubblico interesse.

A tal fine, il personale del servizio deve rendersi immediatamente reperibile.

È consentito lo spargimento di idonee miscele contro la formazione di ghiaccio.

TITOLO VI

Preselezione dei rifiuti

Art. 48 - Servizio di preselezione

Compete obbligatoriamente al Comune, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 60 del 19 agosto 1988, la diminuzione della produzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani tramite preselezione.

L'attività di preselezione concerne tutti i materiali presenti nei rifiuti sopraddetti per i quali sia possibile organizzare una raccolta differenziata ed il riutilizzo in condizioni di economicità, detratti i costi promozionali e valutati tutti i vantaggi ambientali, diretti ed indiretti.

La preselezione è obbligatoria anche per quei rifiuti la cui raccolta differenziata consenta uno smaltimento differenziato in condizioni di maggiore economicità o di minore impatto ambientale.

Competono obbligatoriamente al Comune, direttamente o mediante aziende municipalizzate o consorziali, o mediante concessione a ditte od enti specializzati ed autorizzati, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti preselezionati.

Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono portati in detrazione dei costi complessivi del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art. 49 - Obbligo del conferimento differenziato

L'Amministrazione Comunale istituisce, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, servizi di raccolta differenziata per taluni rifiuti.

I produttori di tali rifiuti sono tenuti al conferimento degli stessi presso gli appositi punti di raccolta e contenitori, secondo le modalità prescritte dalla Pubblica Amministrazione.

I rifiuti devono essere conferiti quanto più possibile epurati di sostanze o materiali non destinati alla raccolta differenziata.

È fatto divieto assoluto di gettare, depositare o abbandonare i rifiuti destinati alla raccolta differenziata in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.

Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Art 50 - Riduzione della produzione di rifiuti e riutilizzo delle materie seconde

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti.

Negli enti comunali e nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione Comunale è vietato l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari.

Per le attività comunali vengono utilizzati, in ogni ipotesi tecnicamente possibile, carta e cartoni provenienti da materie prime secondarie.

TITOLO VII

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

Art. 51 - Smaltimento distinto

I produttori di rifiuti speciali e tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed urbani assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, come prescritto dall'articolo 3, comma terzo, del D.P.R. 10.9.1982 n. 915.

Art. 51 bis- Smaltimento mediante convenzione con l'Ente che gestisce il servizio pubblico di smaltimento rifiuti (solo per Comuni con impianti di smaltimento per rifiuti speciali)

I produttori di rifiuti speciali e tossici e nocivi, nell'ambito del bacino di smaltimento di appartenenza, possono conferire gli stessi ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di smaltimento rifiuti urbani ed assimilabili, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del D.P.R. n. 915/82.

Il conferimento dei rifiuti al gestore pubblico è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. A tale scopo i produttori dei rifiuti devono presentare domanda in carta legale al Sindaco. La domanda dovrà contenere

• le generalità complete del richiedente;

• la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti;

• la quantificazione dei rifiuti (in metri cubi e quintali, giornalieri e mensili) e loro tipologia;

• la periodicità di consegna prevista e proposta;

• ogni altra notizia ritenuta utile.

Il Comune accerta la possibilità di recepire i rifiuti di cui si chiede lo smaltimento, stabilendo le modalità, i tempi ed il costo del servizio.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta entro tre mesi dalla scadenza.

La convenzione decade per il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione stessa.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità della convenzione, per motivi di servizio, per ragioni di igiene o, comunque, per altre necessità di pubblico interesse.

I costi di servizio da addebitare agli utenti e le relative tariffe da applicare sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 52 - Rifiuti inerti

Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti, purché‚ non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive

• i materiali provenienti da demolizioni e scavi;

• gli sfridi di materiali da costruzione;

• i materiali ceramici cotti;

• i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;

• le rocce ed i materiali litoidi da costruzione.

Tali rifiuti devono essere smaltiti in discarica autorizzata dal Comune (discarica di seconda categoria tipo A, punto 4.2.3.1 Deliberazione del Comitato Interministeriale citata), a norma della L.R. n. 65 e della deliberazione R.T. n. 14.390 del 17.12.1984.

L'Amministrazione Comunale fisserà nel provvedimento di autorizzazione le modalità di gestione che dovranno essere applicate.

I rifiuti speciali inerti vengono preferibilmente smaltiti tramite riutilizzo e/o riempimento e coperture. I soggetti che hanno necessità dei suddetti rifiuti ne danno comunicazione all'Ufficio comunale competente indicando il luogo e lo scopo di reimpiego e la quantità dei rifiuti richiesti. Il reimpiego è ammesso nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Ufficio competente.

Per la consultazione da parte dei cittadini che abbiano necessità di smaltire questo tipo di rifiuti speciali, sarà predisposto elenco dei punti di scarico autorizzati.

Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il Comune favorisce l'utilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.

Art. 53 - Rifiuti provenienti da cimiteri

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni o estumulazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 21.10.1975 n. 803 "Regolamento di Polizia Mortuaria", ed ad altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri pubblici, quali fiori secchi, lumini esausti, carte, etc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani interni.

Art. 54 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

Per i rifiuti costituiti da parti di macchine ed impianti obsoleti, carcasse di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravans, macchine operatrici e simili, che per volontà dei proprietari o disposizioni di legge siano destinati alla demolizione, lo smaltimento è regolamentato secondo quanto prescritto dall'articolo 15 del D.P.R. 915/82, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.84 citata e dalla L.R. n. 65 del 1.11.84.

Tali rifiuti devono essere conferiti dal proprietario degli stessi agli appositi centri di raccolta, al fine della demolizione, rottamazione od eventuale recupero di parti e materiali.

Il Comune ha facoltà di istituire e gestire un centro comunale di raccolta per i rifiuti di cui trattasi.

Per il rilascio a privati della licenza comunale prevista dal quarto comma del citato articolo 15 del D.P.R. n.915/82, per l'installazione e la gestione di centri di raccolta per la demolizione, rottamazione o recupero di autoveicoli, rimorchi e simili, gli interessati devono presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco. La domanda dover… contenere:

• generalità complete del richiedente;

• denominazione e ragione sociale della Ditta rappresentata dal richiedente;

• superficie che il richiedente intende utilizzare per la realizzazione del centro di raccolta;

• planimetria generale in scala 1/2000 con indicazione della ubicazione della superficie utilizzata nel territorio comunale e planimetria del centro di raccolta in scala non inferiore a 1/500;

• attrezzatura che si intende utilizzare nella gestione del centro;

• quantitativo massimo di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso;

• tempo massimo di detenzione, previsto da parte del centro di raccolta, dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione non superiore comunque ai 180 giorni dalla data di conferimento;

• caratteristiche della recinzione dell'area occupata dal centro.

La licenza viene rilasciata dal Sindaco dietro istruttoria da parte degli uffici comunali competenti.

Resta salvo l'obbligo per i gestori dei centri di cui trattasi, di ottenere l'autorizzazione provinciale prevista dalla normativa vigente.

Art. 55 - Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

Compete al Comune lo smaltimento dei residui prodotti dalle attività di trattamento di rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque di scarico, in conformità ai criteri dettati dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56. - Disposizioni finanziarie

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, urbani pericolosi e speciali assimilati per l'intero ciclo di smaltimento, nonchè‚ per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti ed esterni, viene istituita apposita tassa annuale in base a tariffa, nel rispetto dei criteri e di ogni altra disposizione stabilita dalla Sezione II, Capo XVIII, Titolo III t.u. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni.

Sono incentivati ed agevolati gli interventi diretti a limitare la formazione dei rifiuti. Il Regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento potrà prevedere speciali agevolazioni, a norma dell'articolo 270 del t.u. sulla finanza locale, per le attività commerciali, artigianali e di servizi che adottino misure idonee a ridurre la formazione di rifiuti, secondo quanto specificato nel Regolamento stesso.

Art. 57 - Programmazione del servizio

Al fine di consentire l'elaborazione di piani di sviluppo o di intervento, gli uffici interessati sono tenuti a fornire periodicamente al competente ufficio l'elenco delle concessioni edilizie e delle licenze di abitabilità rilasciate per nuovi edifici, lottizzazioni, grosse ristrutturazioni, complessi civili ed industriali, la copia delle planimetrie dei progetti di strade, fognature, arredo urbano e zone verdi approvati da parte della Amministrazione Comunale ed ogni altra notizia, documento, o progetto utile alla programmazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art. 58 - Norme concernenti il personale addetto al Servizio di Nettezza Urbana

Oltre il rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Organico del personale, gli addetti al servizio di N.U. sono tenuti a

• adempiere ai compiti loro assegnati dal competente ufficio utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;

• utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incoluminità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;

• prendere ogni precauzione durante lo svolgimento del proprio lavoro per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre al minimo ogni molestia;

• sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o, comunque, ritenute opportune dagli organi competenti;

• segnalare tempestivamente all'ufficio competente, ogni disservizio o problema igienico-sanitario ed ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;

• segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con indicazione, ove possibile, dei contravventori.

Al personale di cui trattasi è vietato accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto ed appropriarsi di qualsiasi materiale conferito quale rifiuto al servizio di N.U..

Il servizio di N.U. viene svolto, secondo le necessità, nei sette giorni della settimana.

Art. 59 - Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il personale addetto al servizio di Nettezza Urbana

L'Amministrazione Comunale, oltre al rispetto del vigente Contratto collettivo Nazionale del Lavoro è tenuta a

• organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, tenendo presente le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;

• fornire i materiali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto necessario a garantire la sicurezza del personale;

• assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali ove necessaria.

Gli orari di lavoro vengono concordati tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali d'Ente, sulla base delle vigenti norme contrattuali.

Art. 60 - Controlli

In attuazione al disposto dell'articolo 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 61 e dell'articolo 7 del D.P.R. 915/82 e della L.R. n. 65/84, le Provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi delle UU.SS.LL., salve ulteriori competenze di altri organi previste dalla legge.

Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sè‚ o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinchè sia possibile il piu tempestivo ed idoneo intervento correttivo. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti debbono essere sempre recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

Art. 61 - Violazione delle norme regolamentari. Sanzioni

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati, ai sensi dell'articolo 106 del t.u.l.c.p. approvato con R.D. 3.3.1934 n. 383 e delle ulteriori disposizioni legislative vigenti in materia.

Nella "Tabella delle Sanzioni" allegata, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni, nonché‚ il rinvio alle maggiori sanzioni previste dal D.P.R. n. 915/82.

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 62 - Proprietà dei rifiuti

Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà del Comune.

Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate".

Art. 63 - Efficacia del presente Regolamento

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'articolo 62 del vigente t.u. della Legge Comunale e Provinciale, entra immediatamente in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.P.R. n. 915/82 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.

Ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

Tabella delle sanzioni

Valori massimi e minimi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Regolamento e sanzioni previste dal D.P.R. n. 915/82

Riferimento al Regolamento Violazione Sanzione Minima Sanzione Massima Riferimento al DPR 915/82

Art. 6 Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche e di uso pubblico 20.000

100.000

200.000 1.000.000

2.000.000

5.000.000 se urbani

se speciali

se tossici e nocivi

Art. 6 Scarico di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche o private come sopra come sopra come sopra

Art. 6 Sversamenti liquidi su aree pubbliche o di uso pubblico 50.000 300.000

Art. 6 Cernita, rovistamento, recupero non autorizzato dei rifiuti conferiti 25.000 150.000

Art. 6 Smaltimento di rifiuti urbani da parte di privati si rimanda all’art. 25

Art. 6 Installazione o gestione di impianti di innocuizzazione e/o di eliminazione di rifiuti speciali, smaltimento rifiuti speciali senza autorizzazione si rimanda all’art. 25

Art. 6 Inottemperanza alle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali si rimanda all’art. 27

Art. 6 Incendio di rifiuti(salvo applicazione di sanzioni superiori) od inottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla pubblica amministrazione per l’incenerimento dei rifiuti verdi 50.000 300.000

Art. 6 Mancato rispetto obbligo di raccogliere e smaltire i rifiuti scaricati abusivamente in aree pubbliche o di uso pubblico 150.000 900.000

Art. 7 Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area con inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado delle caratteristiche paesaggistiche, danni all’ambiente o pericolo, con esclusione dei casi in cui sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 24 DPR 915/82 20.000

100.000

200.000 200.000

600.000

1.000.000 se urbani

se speciali

se tossici e nocivi

INDICE

TITOLO I 2

DISPOSIZIONI GENERALI 2

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2

ART. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 2

ART. 3 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 4

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO 4

ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE. OBBLIGO DELLA PRESELEZIONE 5

ART. 6 - DIVIETI ED OBBLIGHI 5

ART. 7 - SCARICO OD ABBANDONO DI RIFIUTI 6

ART. 8 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 6

ART. 9 - MISURE DI PREVENZIONE 6

ART. 10 - FORMA DI GESTIONE 7

TITOLO II 7

ART. 11 - AMBITO DI APPLICAZIONE 7

ART. 12 - CONFERIMENTO 8

ART. 13 - RACCOLTA 8

ART. 14 - TRASPORTO 9

ART. 15 - TRATTAMENTO 10

TITOLO III 11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 11

ART. 16 - NORMATIVA 11

ART. 17 - PRINCIPI GENERALI 11

ART. 18 - DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 12

ART. 19 - DIVIETI ED OBBLIGHI 12

ART. 20 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 12

ART. 21 - CENTRI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO 12

ART 22 - SMALTIMENTO DEFINITIVO 13

CAPO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE E PILE 13

ART. 23 - DEFINIZIONE 13

ART. 24 - RACCOLTA BATTERIE 13

ART. 25 - RACCOLTA PILE 14

ART. 26 - TRASPORTO 14

ART. 27 - STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE BATTERIE 14

ART. 28 - STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE PILE 15

CAPO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI 15

ART. 29 - DEFINIZIONE 15

ART. 30 - RACCOLTA 15

ART. 31 - TRASPORTO 16

ART. 32 - STOCCAGGIO PROVVISORIO 16

TITOLO IV 17

ART. 33 - AMBITO DI APPLICAZIONE 17

ART. 34 - CONFERIMENTO 17

ART. 35 - TRASPORTO 17

ART. 36 - SMALTIMENTO 17

TITOLO V 18

ART. 37 - AMBITO DI APPLICAZIONE 18

ART. 38 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO 18

ART. 39 - CESTINI PORTA RIFIUTI 18

ART. 40 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI 19

ART. 41 - PULIZIA DI MERCATI 19

ART. 42 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI 19

ART. 43 - SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI ETC. 20

ART. 44 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI 20

ART. 45 - ESPURGO DI POZZETTI STRADALI 20

ART. 46 - OBBLIGHI VARI 20

ART. 47 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA 21

ART. 47 BIS - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE 21

TITOLO VI 22

ART. 48 - SERVIZIO DI PRESELEZIONE 22

ART. 49 - OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO 22

ART 50 - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E RIUTILIZZO DELLE MATERIE SECONDE 23

TITOLO VII 24

ART. 51 - SMALTIMENTO DISTINTO 24

ART. 51 BIS- SMALTIMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CON L'ENTE CHE GESTISCE IL SERVIZIO PUBBLICO DI SMALTIMENTO RIFIUTI (SOLO PER COMUNI CON IMPIANTI DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI SPECIALI) 24

ART. 52 - RIFIUTI INERTI 25

ART. 53 - RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI 25

ART. 54 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI 26

ART. 55 - RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI AFFLUENTI 27

TITOLO VIII 28

ART. 56. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE 28

ART. 57 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO 28

ART. 58 - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 28

ART. 59 - OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VERSO IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 29

ART. 60 - CONTROLLI 29

ART. 61 - VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI. SANZIONI 30

ART. 62 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI 30

ART. 63 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO 30

TABELLA DELLE SANZIONI 31

INDICE 33

 

 
 

La Gestione dei Rifiuti

Regolamenti Comunali

 

Barbaresco

Bassano del Grappa

Cinisello Balsamo

Firenze

Galliate

Macerata

Minerbio

Narni

Occhiobello

Oliveto Citra

Pisa

Roana

Soave