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REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LE RACCOLTE DIFFERENZIATE
CAPITOLO I Art. 1 Obiettivi della gestione rifiuti 1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune: a) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento b) proporre azioni atte a: • coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale • diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale • promuovere l’attività di raccolta differenziata in modo da favorire l’aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.
Art. 2 Riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (“Decreto Ronchi”), attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE su i rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (Ronchi bis) e dalla legge 426 del 9/12/1999 (Ronchi Ter). 2. Esso rimanda inoltre: alla Legge Regione Lombardia 1 luglio 1993 n. 21 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto riutilizzabili alla Legge Regione Lombardia 11 aprile 1994 "Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili" al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti).
Art. 3 Principi generali 1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia. 2. Il Comune promuoverà - se del caso, di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.
Art. 4 Oggetto del regolamento 1. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o per rendere innocui i medesimi - nonché di ammasso e smaltimento - inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento - di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: a) i rifiuti radioattivi b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n. 748 e successive modificazioni e integrazioni. e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido f) i materiali esplosivi in disuso.
Art. 5 Definizione e classificazione dei rifiuti 1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi che rientri nelle categorie riportate nell’allegato A del Dlgs 22/97. (vedi allegato A) 2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 3. Sono rifiuti urbani: 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 22/97 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali 4. Sono rifiuti speciali quelli derivanti: 1) da attività agricole e agro-industriali 2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo 3) da lavorazioni industriali 4) da lavorazioni artigianali 5) da attività commerciali 6) da attività di servizio 7) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi 8) da attività sanitarie 9) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del già citato Decreto Legislativo 22/97, nonché sulla base degli allegati G, H, ed I del D. Lgs. N. 389/97. 6. Sono rifiuti pericolosi anche quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ad esclusione dei altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5), dell’art. 5 del presente att, come da Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Tutela Ambiente della Regione Lombardia n° 3480 del 6/7/1998.
Art. 6 Attività di competenza del Comune 1. Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n° 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie: a) tutti i rifiuti urbani di cui al terzo comma dell'articolo n° 5 "Definizione e classificazione dei Rifiuti" del presente Regolamento b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo N° 8 " Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani" del presente Regolamento c) i rifiuti e i fanghi di cui al punto 7 del 4° comma del citato articolo n° 5"Definizione e classificazione dei Rifiuti".
Art. 7 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti 1. In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti. Materiali: • rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto come definito al primo comma dell’articolo n° 5 “Definizione e classificazione dei rifiuti” • frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani • frazione secca residua: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione, o allo smaltimento finale in discarica • compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità • combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche • imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Soggetti: • produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti • detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene Attività ed operazioni qualificanti: • gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni • conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore. • raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. • raccolte differenziate: le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee - compresa la frazione organica umida - da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima. • cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi. • trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento. • recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono: utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali, sparsi sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ambiente. • riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti. • riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti. • reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere) • trattamento intermedio: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione • smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo • luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti • stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero • deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodinbenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm 2. il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale 3. il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale 4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute 5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi 6. deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi • spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali. • isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. • piattaforma di primo livello: area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni di cui all’art. 5 comma 2 della legge di Revisione della L.R. 21/93, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità. • piattaforma di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.
Art. 8 Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani 1. Il Ministero dell’Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell’Industria, della Sanità, dell’Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall’art.18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i “criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”. 2. In attesa di tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della delibera 27/7/1984 (Comitato interministeriale di cui all’art.5 del D.P.R. 915/82), con l’aggiunta degli “accessori per l’informatica”, (cfr. Elenco allegato allegato alla delibera di C.C. N°63 del 21/5/98) 3. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.
Art. 9 Rifiuti speciali e pericolosi 1 - Disposizioni di carattere generale 1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute: nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984 nelle disposizioni regionali e provinciali. 2. Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. 3. I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi. 4. In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all’art. 10, 2° comma del Decreto Legislativo 22/97 - approvate dall’Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio 2 - Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi 1. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi: a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3)* sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi. (*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97 (Articolo 6 - 1° comma - lettera m) ..... omissis ..... 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori. ..... omissis ..... 3 - Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi 1. Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia. 2. È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento. 3. È altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1ª categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. 4 - Rifiuti sanitari 1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni. 2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento. 3. Essi pertanto possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, come indicato nel paragrafo 2.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984. 4. I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1.3 della suddetta deliberazione oppure, con autorizzazione del Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro della Sanità e il Ministro dell’Ambiente, in discarica controllata previa sterilizzazione. 5. I rifiuti costituiti da parti anatomiche devono essere avviati ai forni crematori con le cautele di cui ai commi 7 e 8 del paragrafo 2.2 della citata Deliberazione 27 luglio 1984. 6. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della Deliberazione 27 luglio 1984 e delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1989 e devono essere comunque assoggettate all'autorizzazione amministrativa di legge.
Art. 10 Particolari categorie di rifiuti 1 - Beni durevoli 1. Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97: a) frigoriferi, surgelatori e congelatori b) televisori c) computer d) lavatrici e lavastoviglie e) condizionatori d'aria. 2. Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore: ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero all’Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2. 3. I beni in oggetto - ad esclusione dei frigoriferi e surgelatori che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all’estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti - continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere: a) l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico. 2 - Imballaggi 1. Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97 : ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l’Anci che stabilisca in particolare “le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero”. 2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i “primari” - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica. 3. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi “terziari” di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi “secondari” non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma). • È definito “imballaggio per la vendita” o “primario” l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore • È definito “imballaggio multiplo” o “secondario” l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche • È definito “imballaggio per il trasporto” o “terziario” l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. 4. È definito “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione. 3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti 1. I rifiuti costituiti da: parti di veicoli a motore carcasse di autoveicoli e motoveicoli carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati. 2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro. 4 - Rifiuti inerti 1. Sono considerati rifiuti inerti: i materiali provenienti da demolizioni e scavi gli sfridi di materiale da costruzione le rocce e i materiali litoidi i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale. 2. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, dovranno trovare collocazione presso la Piattaforma ecologica in un apposito contenitore. 5 - Rifiuti cimiteriali "trattati" 1. Rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi i rifiuti cimiteriali “trattati”, così come definiti dalla Circolare n. 21 del 24 maggio 1989 e dal D.D.G. Tutela ambientale Regione Lombardia 3480 del 6/7/98 emanata congiuntamente dai Settori Ambiente Ecologia e Sanità della Regione Lombardia: resti e avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco o del piombo presenti, nonché come definito dal Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Tutela Ambiente della Regione Lombardia n° 3480 del 6/7/1998 2. Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nella Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Lombardia n. 13502 del 22 dicembre 1992, di cui anche alla Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità, punto 15, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta “Rifiuti Cimiteriali Trattati” ed avviati agli impianti di termodistruzione autorizzati. 3. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani “ordinari”.
CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI Art. 11 Forme di gestione 1. Le attività di raccolta e smaltimento di cui ai Capitoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con le forme, previste dalla legge 8 giugno 1990 n° 142 e richiamate dall'art. 8 della Legge Regione Lombardia n° 21 dell'1 luglio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino più confacenti. 2. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di concessione. 3. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’art.30 del Decreto Legislativo 22/97. 4. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Comune e/o l’eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 (cfr. articoli 40 - 41 - 47 - 48) e con le associazioni di categoria specializzate. 5. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate: con l'Impresa concessionaria, approvate dal Comune, oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell’eventuale Concessionaria.
Art. 12 Divieti ed obblighi 1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. 2. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dell’Amministrazione Comunale. 3. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. 4. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi. 5. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati. 6. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma Comunale, salvo che da parte del personale autorizzato. 7. È vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi. 8. È vietato altresì il conferimento nei contenitori di: ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni. 9. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati. 10. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio. 11. Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
Art. 13 Vigilanza del servizio 1. Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definiti dal 1° comma dell’art. 4 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato al Servizio Ambiente - Ecologia del Comune, ai sensi dell’art.21 del Decreto Legislativo 22/97. 2. L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano al locale corpo di Polizia Municipale. 3. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi. 4. All'Amministrazione Provinciale spettano il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 2°comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 20 del Decreto Legislativo 22/97, nonché le attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.
Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti 1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 22/97 e da quanto previsto dalla legge 142/90, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. 2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.
Art. 15 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature 1. È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione: dei mezzi di trasporto dei rifiuti quotidianamente delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori quotidianamente dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature almeno quotidianamente.
Art. 16 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio 1. Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma comunale, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti: 1) deve essere sottoposto periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede. 2) deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria. 2. Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull’attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 3. Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.
CAPITOLO 3
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 17 Oggetto della raccolta differenziata 1. La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 21/93 ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento. 2. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa: principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo, oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.
Art. 18 Finalità 1. La raccolta differenziata è finalizzata a: a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
Art. 19 Localizzazione siti e contenitori 1. La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l’eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale. 2. Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati “isole ecologiche”, dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata. 3. La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. 4. È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento. 5. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere: • Frazione Umida e Scarti vegetali MARRONE • Frazione Secca residua TRASPARENTE • Carta BIANCO • Vetro VERDE • Plastica GIALLO 6. La pulizia dei contenitori dedicati alla raccolta condominiale/famigliare dei rifiuti urbani, ad esclusione di quelli indicati nell’art. 29 del presente regolamento, è a carico dell’utenza stessa.
Art. 20 Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento Locali immondezzaio I fabbricati devono disporre di un apposita area interna alla proprietà atta ad ospitare i sacchi contenenti i rifiuti e/o cassonetti per le raccolte in atto. Canne di caduta 1. Le canne di caduta sono vietate, così come prevede l'articolo 3.4.60 del vigente Regolamento Locale di Igiene e l'Ordinanza sindacale 63/2000 del 29 febbraio 2000, emanata in occasione dell'introduzione sul territorio comunale delle nuove raccolte differenziate monomateriali. 2. Nel caso in cui le canne di caduta ancora esistenti sul territorio, costituiscano reale impedimento, o compromettano i risultati delle nuove raccolte differenziate monomateriali, il Sindaco potrà emanare una Ordinanza specifica di chiusura delle stesse, estesa a tutto il territorio comunale. - Convenzione per concessione in uso di aree pubbliche 1. L’Amministratore pro-tempore di condomini prevalentemente localizzati in quartieri ad alta densità urbanistica, in mancanza di adeguate aree interne condominiali, può richiedere all’amministrazione comunale la concessione in uso a titolo oneroso, di aree pubbliche per il conferimento dei rifiuti prodotti. 2. Ogni richiesta sarà valutata dai servizi comunali competenti e, qualora accettata, saranno considerati caso per caso i criteri architettonici e le soluzioni costruttive che meglio soddisfino sia l’estetica complessiva dell’area pubblica sia la funzionalità del progetto da approvarsi. - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti all’interno delle proprietà condominiali: 1. L’Amministratore pro–tempore di condomini può richiedere all’Amministrazione comunale l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti all’interno della proprietà per gli stabili che presentino le caratteristiche necessarie: Accesso alla proprietà senza necessità di telecomandi o chiavi Proprietà accessibile durante tutta la giornata Presenza di spazi adeguati per l’effettuazione del servizio ed il transito dei mezzi 2. Il servizio di raccolta potrà essere attivato previo sopralluogo dei tecnici comunali e del responsabile operativo della Società concessionaria, che ne verificherà la fattibilità. 3. Il Servizio Ecologia, sulla base del sopralluogo prima citato, esprimerà un parere in merito alle richieste inoltrate. 4. In caso di parere favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra L’Amministrazione Comunale, l’Amministratore pro-tempore e la società concessionaria. 5. Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti ed i doveri delle singole parti, nonché le coperture assicurative necessarie per l’accesso dei mezzi di raccolta all’interno delle proprietà
Art. 21 Piattaforma comunale per la raccolta differenziata 1. La Piattaforma comunale per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello) è un’area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla .L.R. 1 luglio 1993 n° 21, e destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. 2. La gestione della piattaforma può essere effettuata - in regime di concessione - da soggetti privati o da Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune. 1 - Rifiuti ammessi 1. Alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello) possono essere conferiti i seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde c) rifiuti ingombranti d) beni durevoli e) rifiuti da imballaggio f) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione g) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune. 2 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti 1. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori - adeguatamente contrassegnati per favorire l’ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando previsto, negli appositi spazi. 2. È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili. 3. Il Gestore del servizio ha l’obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l’igiene del luogo e per la sicurezza delle persone. 3 - Orari di apertura 1. L’orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza in particolare in orario serale e sabato. 2. In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore può autorizzare l’apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità. 4 - Obblighi dei cittadini 1. I cittadini devono trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. 2. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione della carta di identità, avendo cura di rispettare le relative destinazioni. 3. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo. 5 - Obblighi del Gestore del servizio 1. Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune. 2. In particolare il personale di controllo è tenuto a: a) curare l’apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prefissati; b) verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune (a mezzo documento di riconoscimento) e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio, controllando che le ditte conferenti siano in possesso del “permesso allo scarico” rilasciato dal servizio Ambiente Ecologia. c) essere costantemente presente durante l’apertura della piattaforma; d) effettuare le pesate dei rifiuti conferiti e di quelli trasportati verso gli impianti di smaltimento/recupero; e) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento; f) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture; g) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato di concessione; h) tenere aggiornati i registri di carico e scarico; i) curare la tenuta di un registro di impianto, su supporto informatico in collegamento con il Servizio Ambiente Ecologia, riportante: 1) i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali; 2) il conferimento dei beni durevoli; 3) i conferimenti dei rifiuti speciali a seguito di convenzione; j) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti; k) controfirmare il formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato. 3. La concessionaria provvederà a nominare il direttore tecnico, responsabile della piattaforma per lo stoccaggio degli oli minerali usati e degli accumulatori al piombo esausti, così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n° 5/8462 del 2/5/1991.
Art. 22 Rifiuti oggetto di raccolte differenziate: 1. Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, un documento di identità che ne attesti la residenza nel Comune . 2. I materiali raccolti saranno avviati ad Impianti di trattamento finale autorizzati. 3. I detentori, a far tempo dalla emanazione di apposite ordinanze del Sindaco con la specifica delle relative modalità di conferimento, hanno l’obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo: 1) frazioni “umida” e “secca residua” dei rifiuti solidi urbani 2) carta e cartoni 3) vetro e lattine 4) contenitori in plastica per liquidi 5) rottami metallici 6) beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili 7) legname e manufatti in legno 8) stracci ed altri scarti tessili 9) componenti elettronici 10) polistirolo espanso 11) ingombranti non differenziabili 12) materiali inerti 13) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno 14) altri rifiuti urbani di provenienza non domestica, ivi compresi gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva. 1) - Frazioni “umida” e “secca residua" dei rifiuti solidi urbani 1. Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione delle frazioni "umida" e "secca residua". 2. I rifiuti appartenenti alla “frazione umida” devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale. 3. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile. 4. Il conferimento di erba tagliata è consentito solo per limitate quantità. Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti al servizio di raccolta a domicilio o presso la Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate. 5. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati. 6. Il Comune, può promuove l’utilizzo di compostori da parte delle utenze civili. 7. I rifiuti urbani interni appartenenti alla “frazione secca residua” verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene semitrasparenti. 8. Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico alla Ditta Concessionaria il contestuale asporto. 9. Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione saranno trasportati ad idonei impianti autorizzati. 2)- Carta e cartoni 1. La carta ed i cartoni vengono raccolti a domicilio, conferiti dagli utenti in pacchi legati, sacchi di carta o scatole di cartone o in bidoni carrellabili. 2. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore bianco, posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate. 3. La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori. 4. La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate. 3)- Vetro e lattine 1. La raccolta separata del vetro e delle lattine viene effettuata mediante l'utilizzo di campane, di colore verde, di idonea capacità, diffusi sul territorio, dove gli utenti introdurranno direttamente il rifiuto. 2. È altresì previsto il servizio di ritiro a domicilio con impegno di bidoni carrellabili di idonea capacità per: condomini, esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense. 3. Con gradualità la raccolta domiciliare sarà estesa a tutte le utenze con contestuale rimozione delle campane dal territorio. 4. I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97. 4)- Contenitori in plastica per liquidi 1. I contenitori in plastica per liquidi vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere giallo/trasparenti, normalizzati da lt. 100. 2. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere consegnati presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate. 3. La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97. 5)- Rottami metallici 1. La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate. 2. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97. 6 - Beni durevoli 1. I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili. che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 44, comma 2) del Decreto Legislativo 22/97, oppure conferiti all’Impresa incaricata della gestione dei rifiuti, tramite ritiro a domicilio su chiamata e/o conferimento diretto presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate. 2. I beni durevoli raccolti saranno avviati ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97. 7)- Legname e manufatti in legno 1. La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate. 2. Il materiale raccolto verrà avvio ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97. 8)- Stracci ed altri scarti tessili 1. Gli utenti potranno conferire stracci ed altri scarti tessili direttamente presso la Piattaforma ecologica Comunale, ove sarà disponibile un apposito contenitore identico a quelli posizionati sul territorio comunale, la cui vuotatura e manutenzione è a carico di un’organizzazione senza scopo di lucro convenzionata con l’Amministrazione Comunale. 9)- Componenti elettronici 1. Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica Comunale , ed immesso in apposito cassonetto. 2. Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati. 10)- Polistirolo espanso 1. Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica Comunale, ed immesso in grossi sacchi di plastica. 2. Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati. 11)- Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili 1. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari. 2. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso l'apposita piattaforma comunale attrezzata, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima oppure tramite ritiro a domicilio su chiamata. 12)- Materiali inerti 1. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, potranno essere consegnati presso la Piattaforma ecologica in un apposito contenitore. 2. Il materiale raccolto verrà smaltito presso idonea discarica per inerti. 3. È facoltà dell'Amministrazione comunale consentire il conferimento diretto - a pagamento - da parte delle imprese edili, del rifiuto in questione, purché proveniente da opere di ristrutturazione effettuate sul territorio comunale attestata da idonea documentazione (esempio: concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce inizio attività - DIA, etc.). 4. L'importo dovuto, a carico dei privati, sarà determinato dalla Giunta comunale nel rispetto del criterio della totale copertura del costo dei servizi (smaltimento più spese di gestione). 13)- Rifiuti vegetali 1. La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, avviene con ritiri a domicilio su chiamata, oppure mediante conferimenti diretti presso la Piattaforma ecologica comunale. 2. L’Amministrazione Comunale si riserva di attrezzare, previa istanza autorizzatoria alla Provincia di Milano, l’area comunale attrezzata di Via Giolitti, per lo stoccaggio temporaneo di scarti vegetali, sfalci e ramaglie raccolte direttamente o conferite dai privati nei cassoni posizionati in piattaforma. 3. I materiali raccolti saranno poi avviati ad Impianti di compostaggio autorizzati. 14)- Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva 1. I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente. 2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, o conferiti direttamente presso la Piattaforma. 3. La raccolta di tali oli e grassi avviene anche mediante posizionamento presso la Piattaforma ecologica comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato. 4. Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi del D.L. 22/97.
Art. 23 Rifiuti urbani pericolosi 1. Sono istituiti la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni. 2. Si considerano rifiuti urbani pericolosi: 1) batterie e pile 2) accumulatori esausti. 3) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" 4) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati 5) le lampade a scarica e tubi catodici 6) le siringhe abbandonate 7) le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 8) gli oli minerali usati 1)- Batterie e pile 1. La raccolta separata di batterie e pile viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, presso le scuole, i supermercati e i tutti i punti di vendita delle stesse, che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, nonché presso la Piattaforma ecologica comunale. 2. Il Gestore dei servizi ne curerà il successivo avvio ad Impianti di trattamento autorizzati. In base al D.M. n. 476/97 pubblicato il 13. 1.1998 di recepimento di due Direttive CEE, dal 13 luglio 1998 le pile devono portare il simbolo chimico dei metalli pesanti presenti, e i rivenditori sono obbligati a mettere a disposizione del pubblico un contenitore adatto alla riconsegna delle pile scariche. 2)- Accumulatori esausti 1. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso la Piattaforma ecologica comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475. 3)- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" 1. La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale; Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati. 4)- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati 1. La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo, all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale che espongono apposite vetrofanie e presso la Piattaforma ecologica comunale. 2. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento autorizzati. 5)- Lampade a scarica e tubi catodici 1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale. 2. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati. 6)- Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico 1. Questa raccolta viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione. 2. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato. 7)- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale. 2. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati. 8)- Oli minerali usati 1. La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. 8)bis – automezzo itinerante denominato Eco mobile 1. I Rifiuti urbani pericolosi potranno essere raccolti anche attraverso l’impiego di un automezzo itinerante denominato ecomobile, al quale gli utenti conferiranno direttamente questa tipologia di rifiuto, sulla base di un calendario annuale concordato con il servizio Ambiente Ecologia.
Art. 24 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento 1. L’Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà istituire nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel presente regolamento. 2. Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti. 3. Per quei servizi che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento non sono svolti secondo quanto descritto nello stesso, l’applicabilità degli articoli relativi è subordinata a loro attivazione.
Art. 25 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta 1. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti. 2. La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio. 3. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. 4. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori. 5. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo: • le strade e piazze classificate comunali • le strade vicinali classificate di uso pubblico • le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta • aree a verde pubblico. 6. I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima delle ore 22.00 del giorno precedente e non dopo le ore 6 del giorno stabilito per la raccolta. 7. Nel caso di numerose utenze poste all’interno di grandi cortili o di aree private - a servizio di grandi condomini o complessi residenziali - che permettano il transito di autoveicoli e quindi di mezzi-satellite del servizio, la raccolta - salvo diverse disposizioni degli organi comunali competenti - potrà avvenire all’interno dei cortili medesimi. 8. L’Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio. 9. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati: i rifiuti urbani pericolosi i rifiuti ingombranti gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.) sostanze liquide materiali accesi materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. 10. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite: frazione umida dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale restante parte dei rifiuti solidi urbani (frazione secca residua): frequenza bisettimanale su tutto il territorio comunale, per zone ad alta densità abitativa e con particolari situazioni urbanistiche la frequenza potrà essere maggiore, rifiuti solidi urbani (nel caso di non attuazione della raccolta separata secco/umido): frequenza pari a due volte la settimana su tutto il territorio comunale materiali in plastica provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza settimanale materiali in vetro e alluminio provenienti da contenitori su strada: svuotamento settimanale materiali in vetro e alluminio provenienti da utenze commerciali (bar, pizzerie, ristoranti): frequenza di svuotamento settimanale materiali in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza settimanale rifiuti verdi e ramaglie: raccolta su chiamata con frequenza bisettimanle da aprile a dicembre e con frequenza settimanale nel restante periodo dell’anno rifiuti ingombranti: raccolta su chiamata con frequenza settimanale
Art. 26 Trasporto allo smaltimento finale 1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati tecnologicamente le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori. 2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.).
CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Articolo 27 Definizione 1. Per rifiuti urbani esterni si intendono: a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Articolo 28 Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio 1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite impresa concessionaria e/o Cooperativa Sociale iscritta all’apposito Albo, entro il perimetro definito dall’Amministrazione Comunale. 2. Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici: a) le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico, b) le strade vicinali classificate di uso pubblico, c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, d) aree adibite a verde pubblico, e) rive dei corsi d’acqua superficiali 3. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.
Articolo 29 Modalità di svolgimento del servizio 1)- Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata 1. Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo. 2. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro. 3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale. 4. Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti. 5. I rifiuti raccolti verranno conferiti alla Piattaforma ecologica Comunale, ove l’accumulo avverrà in appositi contenitori o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini. 6. Il Gestore provvederà per il loro avvio a smaltimento presso discarica autorizzata. 2)- Servizi accessori 1. Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano: Pulizia fontanelle 1. Il servizio di igiene ambientale provvede periodicamente a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via, nel rispetto della vigente normativa sanitaria. Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato 1. Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato. 2. Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà. provvedere all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti. Spurgo dei pozzetti stradali 1. Il Comune provvede a mantenere puliti i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupaie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. 2. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia. Estirpazione delle erbe 1. Il Comune provvede periodicamente alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune. 2. L'uso dei diserbanti, diserbanti e prodotti chimici destinati a tale scopo, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia. 3 – Altri servizi di pulizia 1. Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni: la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili; l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia; rimozione delle deiezioni canine; lavaggio e disinfezione dei cassonetti r.s.u. e delle campane, deaffissione/trattamento antigraffiti secondo interventi programmati o di emergenza.
Articolo 30 Cestini getta carta e porta rifiuti 1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l’installazione di appositi contenitori. 2. È comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all’interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata. 3. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.
Articolo 31 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc. 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti. 2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. 3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 4. I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire, durante le stesse, la pulizia delle aree interessate. Al termine delle manifestazioni che si svolgono su area pubblica la concessionaria provvederà ad un accurata pulizia di tutta l’area interessata e di quelle limitrofe, con interventi manuali e meccanizzati.
Articolo 32 Raccolta rifiuti provenienti dai mercati 1. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione, in particolare nelle aree adibite alla vendita di prodotti ittici. 2. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune. 3. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. 4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità: • cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti • “frazione umida” e “frazione secca residua”, separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale • altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
Articolo 33 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati 1. I lotti inedificati compresi o immediatamente contigui all’abitato e visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a richiesta dell’Amministrazione Comunale. 2. Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene. 3. I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione di rifiuti che vi vengano depositati. 4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità degli stessi sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell’area e all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
Articolo 34 Carico e scarico di merci e materiali 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
Articolo 35 Disposizioni per proprietari di animali domestici 1. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni solide degli animali loro affidati in conformità con quanto indicato nell’ordinanza Sindacale N° 145 del 1997 per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, anche negli spazi destinati alla conduzione dei cani (cfr. vigente regolamento comunale del verde art. 8.6).
Articolo 36 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi 1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. 2. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all’occorrenza l’innaffiamento dell’area interessata.
Articolo 37 Educazione e informazione alla cittadinanza 1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. 2. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.
CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI
Articolo 38 Abbandono di rifiuti 1. Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta. 2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore dei servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese. 3. Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.
Articolo 39 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati 1. I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art.17, comma 1, del Decreto Legislativo 22/97 e successive modifiche.
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40 Sanzioni 1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato.
Articolo 41 T.A.R.S.U. / Tariffa 1. Si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale per la T.A.R.S.U. ed in accordo a quanto disposto nel Dlgs 22/97 e successive modifiche, al nuovo Regolamento Comunale per la determinazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, subordinatamente all’entrata in vigore di quest’ultimo.
Articolo 42 Contributo CONAI 1. I contributi che, ai sensi del Decreto 22/1997, il CONAI e/o i Consorzi di filiere dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, de riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale. 2. A tal fine il Gestore dei servizi dovrà: segnalare all’Amministrazione Comunale i quantitativi raccolti mensilmente, distinti per tipologia, riversare integralmente al Comune gli eventuali importi che - a titolo di contributo come sopra - gli fossero stati direttamente corrisposti.
Articolo 43 Riferimento ad altri regolamenti 1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene, di polizia urbana, del verde, edilizio e per la determinazione della TARSU/TARIFFA per la gestione dei rifiuti urbani. 2. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.
Articolo 44 Riferimento alla legge 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.
Articolo 45 Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.
Allegato 1 ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) della DELIBERA 27/7/1984 del Comitato interministeriale di cui all’art.5 del D.P.R. 915/82 In base alla vigente normativa, sono “assimilate” ai Rifiuti Solidi Urbani le seguenti categorie di Rifiuti: Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili) Sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane Cassette, pallets Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili Frammenti e manufatti di vimini e di sughero Paglia e prodotti di paglia Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta Feltri e tessuti non tessuti Pelle o similpelle Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. 915/82 Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili Nastri abrasivi Cavi e materiale elettrico in genere Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi Accessori per l’informatica.
Allegato 2 ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMINABILI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Riferimenti Legislativi (D. L.vo 5.2.97 n°22 - “Decreto Ronchi”) 1 Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti Lit. 50.000 2 Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide Lit. 50.000 3 Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000 4 Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.) Lit. 50.000 5 Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi Lit. 50.000 6 Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000 VIOLAZIONI SANZIONI Riferimenti Legislativi (D. L.vo 5.2.97 n°22 - “Decreto Ronchi”) 7 Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000 8 Conferimento diretto in modo improprio Lit. 50.000 9 Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta Lit. 50.000 10 Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici Lit. 50.000 11 Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani da Lit. 200.000 a Lit. 600.000 12 Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori Lit. 200.000 13 Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000 14 Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati - rifiuti non pericolosi - rifiuti pericolosi da Lit. 50.000 a Lit. 300.000 più spese rimozione/ripristino da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 più spese rimozione/ripristino Art.. 14 c.1 + 3 e 50 c.1 Art.. 14 c.1 + 3 e 50 c.1
Riferimenti Legislativi (D. L.vo 5.2.97 n°22 - “Decreto Ronchi”) 15 Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati. Da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 più spese rimozione/ripristino Art.. 14 c.2 + 3 e 50 c.1 16 Cernita dei rifiuti Lit. 500.000 17 Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade Lit. 500.000 18 Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato Lit. 500.000 19 Mancata pulizia di terreni e aree Lit. 500.000 20 Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici Lit. 500.000 21 Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti Lit. 500.000 22 Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci Lit. 500.000 23 Mancata rimozione deiezioni animali domestici Lit. 50.000
Riferimenti Legislativi (D. L.vo 5.2.97 n°22 - “Decreto Ronchi”) 24 Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000 25 Sollevamento polvere e molestie Lit. 200.000 26 Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve Lit. 200.000 27 Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali Lit. 500.000 28 Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000 29 Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di legge da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000 30 Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 Art.. 43 c.2 e 50 c.1 31 Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 Art.. 44 c.1 + 3 e 50 c.10 (allegato)
STRALCIO DAL D. L.VO 05/02/97 N° 22 (aggiornato con modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n° 389) Art. 9 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi 1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2. Art. 14 Divieto di abbandono 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'arca ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa. Art. 17 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce: a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica. c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere. 1.bis I censimenti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell’ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni. 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e/o degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: a) deve essere data, immediata entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto e attuale di inquinamento del sito; b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e alla Provincia territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario e ambientale; c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate. 3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia e alla Regione. 4. Il comune approva il progetto e autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche e integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un’area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione. 5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche e integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica. 6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte a impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. 6.bis Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11. 7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. 8. Il completamente degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. 9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 47 del 28 febbraio 19/85. 11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui: a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti; b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica; c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; d) la stima degli oneri finanziari. 13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8. 13.bis Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati. 14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al ministero dell'Ambiente e approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. L’approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica. 15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Art. 43 1 Divieti 1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla G.U. delle Comunità Europee ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti. 4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, a eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a: a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998; b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999; c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001. 5. Con decreto del ministro dell'Ambiente e del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea: a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata; b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c). Art. 44 Beni durevoli 1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell’articolo 25. 2. Il ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono: a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale; c) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni; d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico. 3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2. 4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e. dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all’acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l’avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1. 5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono: a) frigoriferi, surgelatori e congelatori; b) televisori; c) computer; d) lavatrici e lavastoviglie; e) condizionatori d'aria. Art. 50 Abbandono di rifiuti 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 44, comma 1 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 1.bis Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni 2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3 o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 e 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto fino a un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti. Art. 51 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27,28,29,30,31,32 e33 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, e 33. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nell’ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisirti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati è punito con la pena di cui al comma 1 lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. Con violazione delle prescrizioni di cui all’art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 per i quantitativi non superiori a 200 litri. 6.bis Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6.bis, 6.ter, 6.quater, e 47, comma 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Art. 55 Competenza e giurisdizione l. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
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