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TITOLO I
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e spe-ciali assimilati nel territorio del Comune di Bassano del Grappa, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 22/97, e stabilisce in particolare: a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del tra-sporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei ri-fiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di in-viarli al recupero e allo smaltimento; g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolo-si ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in: • RIFIUTI URBANI • RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI • RIFIUTI SPECIALI • RIFIUTI PERICOLOSI
ARTICOLO 3 RIFIUTI URBANI 1. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, se-condo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani (in breve RU): a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi di-versi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sopra elencati so-no classificati nelle seguenti categorie: 1. FORU frazione organica degli RU, denominata anche frazione u-mida, composta da: a1. scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e da grandi produt-tori della ristorazione a2. scarti dei mercati ortofrutticoli, a3. scarti della manutenzione del verde pubblico e privato. 2. RUR frazione recuperabile degli RU, in particolare: b1. residui di carte e cartoni b2. contenitori in vetro, plastica e metallo b3. ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportuni-tà di mercato. 3. RUP rifiuti urbani pericolosi (v. definizione al successivo art. 6): ad esempio farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi fluorescenti, olii minerali, contenitori per fitofarmaci, ecc. Ai soli effetti dell’organizzazione della raccolta differenziata, come disposto del D.M.I.C.A. n. 476 del 20.11.97, vengono in-serite in questa categoria anche le pile. 4. RUI rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arreda-mento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o vasi (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa di-smessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.). 5. FSRU frazione secca degli R.U., costituita dai rifiuti che non rien-trano nelle altre categorie e che sono destinati ad interramento in discarica o termodistruzione.
ARTICOLO 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI 1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n. 18 comma 2 lettera d del Decreto Le-gislativo n. 22/9797 così come modificato dal D.Lgs. n. 389 /97. 2. In via transitoria, nelle more dell’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo n. 57 comma n. 1 del Decreto Legislativo N. 22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comi-tato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'articolo N. 5 del DPR 915 del 10 settembre 1982 integrata con la voce ac-cessori per l’informatica, con le limitazioni quantitative riportate nell'allegato n. 2 al presente Regolamento, non pro-venienti da cicli produttivi .
ARTICOLO 5 RIFIUTI SPECIALI 1. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonchè i rifiuti peri-colosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
ARTICOLO 6 RIFIUTI PERICOLOSI 1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I.
TITOLO II
ARTICOLO 7 FORME DI GESTIONE – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modifiche e dell’articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integra-zioni, che dispone che i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale organizzino la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. 3. In applicazione del Piano di bacino per la gestione dei R.U., approvato con D.A.G. n. 19 del 22.12.97, e come previsto dagli art. 5 e 21 del D. Lgs. 22/97, il Comune premuove la raccolta dif-ferenziata dei rifiuti con l’obiettivo di raggiungere, a livello di bacino, le percentuali di raccolta del 35% entro il 2001 e del 50% entro il 2006. 4. Le modalità del servizio vengono diversificate in funzione della densità abita-tiva del territorio comunale, al fine di ottimizzare i costi in funzione delle quantità raccoglibili, come meglio chiarito nella tabella riportata nell’allegato n. 2. 5. In particolare nella frazione montana di Rubbio, in virtù della convenzione esistente tra i Comuni di Bassano del Grappa e di Conco per la gestione dei servizi intercomunali nella frazione di Rubbio del 14.07.98, valida per anni dieci, il servizio di gestione rifiuti urbani viene svolto dal Comune di Conco, e si svolge con le modalità stabilite dallo stesso; nel seguito, dove viene fatta menzione del territorio comunale, deve pertanto intendersi “il territorio comunale esclusa la frazione di Rubbio”. 6. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Associazioni di volontariato, Enti o Ditte private. 7. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. 8. L’Amministrazione Comunale può attivare la raccolta differenziata per stadi successivi, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all’incenerimento.
ARTICOLO 8 MODALITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 1. Il servizio prevede le due seguenti modalità di svolgimento: 1. Servizio “ordinario” reso alle abitazioni ed alle attività economiche con mo-desta produzione di rifiuti: viene eseguito attraverso la raccolta porta-a-porta, in tutto il territorio servito, ad ec-cezione del centro storico dove vengono utilizzati vasi stradali per la frazione umida. 2. Servizio “su misura” reso alle attività economiche di maggiore produzione di rifiuti urbani ed assimilati attraverso installazione di appositi contenitori presso le singole aziende: la quantità dei contenitori verrà definità in base alla produttività specifica di rifiuti, come risultante dall’allegato n.1, e alla frequenza del servizio stabilita. 2. L’organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito. 3. Per la FORU - FRAZIONE ORGANICA (FRAZIONE UMIDA) vengono attivati i seguenti servizi, in funzione della quantità e del tipo di rifiuto organico prodotto e della localizzazione dell’utente: a) FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori reci-si). MODALITA’ PER TUTTO IL TERRITORIO SERVITO ESCLUSO IL CENTRO STORICO. Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in bio-contenitori forniti dal Comune, di colore verde, muniti di coperchio, di capacità pari a 10 lt; ai condomini con 10 o più famiglie verranno forniti, in contratto d’uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità. Il rifiuto deve essere inserito nel bio-contenitore in sacchetti in polietilene semitrasparente. La raccolta viene effettuata con cadenza bisettimanale. Le utenze sono tenute a posizionare i bio-contenitori fronte strada davanti alla propria abitazione non prima della sera precedente alla raccolta. Entro la giornata i bio-contenitori svuotati vanno ricondotti all’interno della proprietà. Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore. b) FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori reci-si). MODALITA’ PER IL CENTRO STORICO Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta, avvolta in sac-chetti in polietilene semitrasparente, negli appositi vasi stradali, che vengono svuotati giornalmente, nei giorni feriali. c) FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori reci-si). COMPOSTAGGIO DOMESTICO Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nu-clei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORU prodotta e dei residui derivanti della manu-tenzione del verde. Nel regolamento di applicazione della tassa o tariffa del servizio vengono indicati l’ammontare di un’eventuale riduzione, da applicare agli abitanti che pratichino il compostaggio domestico, e le modalità del controllo. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale ope-razione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controlla-to, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicini e non dar luogo ad emissioni di odori nocivi. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trat-tamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igie-nico-sanitario, esalazioni moleste,proliferazione di insetti o qualsiasi altro disagio per la popolazione. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lon-tano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti: - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un`adeguata sterilizzazione del materiale ; - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivolta-mento periodico del materiale - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso. d) FORU prodotta dai "GRANDI PRODUTTORI” Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, supermercati, mense, pubblici esercizi avranno in dotazione bio-contenitori (di ca-pacità adeguata alle esigenze) per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività. I contenitori devono essere mantenuti all’interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta. Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore. La raccolta viene effettuata due volte alla settimana durante tutto l’arco dell’anno, ad eccezione del centro storico, nel quale il servizio viene svolto quotidianamente, nei giorni feriali. e) Raccolta dei residui vegetali dei GIARDINI PRIVATI I residui organici provenienti dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non può essere avviata a compostaggio domestico, viene raccolta mediante servizio por-ta-a-porta con le seguenti modalità: raccolta porta a porta quindicinale su tutto il territorio comunale (viene richie-sta la prenotazione telefonica per le sole frazioni di Campese, Valrovina e S. Michele). Il materiale deve essere conferito in contenitori rigidi a rendere (secchi, ceste, cassette o scatoloni) oppure legato a fascine della lun-ghezza massima di un metro e sollevabili con un braccio. Su richiesta, il gestore fornisce vasi o piccoli cassonetti in contratto d’uso gra-tuito, dietro versamento di un importo cauzionale. Il materiale vegetale può essere anche conferito, a cura del produttore, presso il C.I.S.P. (Centro Intercomunale di stoccaggio e recupero) sito in q.re Prè, nella quantità trasportabile da un’automobile ad uso civile. f) Residui della manutenzione delle AREE VERDI Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, deve essere portato, a cura dei soggetti gestori dei servizi di manutenzione, presso i centri di raccolta predisposti dall’Amministrazione Comunale. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci. g) Residui vegetali CIMITERIALI I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori. Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separa-zione degli scarti vegetali da altri materiali estranei ed a conferire nei cassoni appositi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e finalizzati alla raccolta dello scarto vegetale. h) Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili. Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite le modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature di frutteti e altri cascami prodotti dalle aziende agricole. 4. FSRU - frazione secca a) FSRU di produzione domestica. L’utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in sacchi di plastica semitrasparente, fronte strada davanti alla propria abitazione, non prima della sera precedente alla raccolta. Ai soli condomini con 10 o più famiglie verranno forniti, in contratto d’uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità: essi devono essere posizionati fronte strada davanti al condominio non prima della sera precedente alla raccolta. Entro la giornata i contenitori svuotati vanno riportati all’interno della proprietà. La raccolta avviene bisettimanalmente durante tutto l’arco dell’anno in tutto il territorio servito , ad eccezione del centro storico, dove avviene quotidianamente nei giorni feriali. b) FSRU di produzione non domestica, derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. La raccolta avviene bisettimanalmente durante tutto l’arco dell’anno in tutto il territorio servito , ad eccezione del centro storico, dove avviene quotidianamente nei giorni feriali. L’utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in sacchi di plastica semitrasparente, fronte strada davanti alla propria azienda, non prima della sera precedente alla raccolta. In casi particolari, va-lutati singolarmente, quali case di riposo, supermercati ecc., potranno esere forniti in contratto d’uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità. 5. RUI - Rifiuti ingombranti. I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, utilizzando, su chiamata, il servizio pubblico di raccolta porta-a-porta. Il servizio, attivato con frequenza settimanale, provvede a prelevare il ri-fiuto e, previa cernita delle frazioni riutilizzabili da inviare al recupero, a smaltirlo in centri autorizzati. Il rifiuto deve es-sere predisposto fronte strada non prima del giorno precedente il passaggio del servizio di raccolta, in quantità non su-periori a 3 colli per due chiamate all’anno. Per quantità superiori i cittadini sono tenuti a conferire i RUI direttamente al C.I.S.P. I RUI ingombranti derivanti da operazioni di sgombero e/o ristrutturazione di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell’articolo 44 del D.Lgs. 22/97: a) frigoriferi, surgelatori, congelatori; b) televisori; c) computer; d) lavatrici e lavastoviglie; e) condizionatori d’aria. ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio, con le modalità sopra descritte.
ARTICOLO 9 MODALITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI 1. RUR - Rifiuto riciclabile 1.1. Carta e cartoni Le utenze domestiche e non domestiche site nel centro storico sono tenu-te a conferire carta e cartone fronte strada davanti alla propria abitazione, o nei punti che verranno successi-vamente indicati, la sera prima del giorno fissato per la raccolta porta-a-porta, che avviene con cadenza setti-manale. Il materiale, che non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere piegato e riposto con cura, senza ostruire il passaggio dei pedoni. E’ vietato il conferimento in scatoloni chiusi. E’ possibile, inoltre, conferire carta e cartone direttamente all’interno delle campane distribuite sul territorio comunale, purchè adeguatamente ridotti di volume, e presso il centro comu-nale di raccolta C.I.S.P. di q.re Prè. Le utenze domestiche e non domestiche site nel restante territorio comu-nale sono tenute a conferire carta e cartone all’interno delle campane distribuite sul territorio comunale, purchè adeguatamente ridotti di volume, e presso il centro comunale di raccolta C.I.S.P. di q.re Prè. Le utenze commerciali, site nel centro storico, sono tenute a conferire carte e cartoni fronte strada davanti alla propria attività, o nei punti che verranno successivamente indicati, la sera prima del giorno fissato per la raccolta porta-a-porta, che avviene con cadenza bisettimanale. Il materiale, che non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere piegato e riposto con cura, senza ostruire il passaggio dei pedoni. E’ vietato il conferimento in scatoloni chiusi. E’ possibile, inoltre, conferire carta e cartone all’interno delle campane distri-buite sul territorio comunale, purchè adeguatamente ridotti di volume, e presso il centro comunale di raccolta C.I.S.P. di q.re Prè. A tutte le utenze è fatto divieto di conferire carta e cartoni al servizio ordina-rio di raccolta. 1.2. Contenitori per liquidi in vetro e metallo Alle utenze domestiche (limitatamente ai condomini) site nel centro sto-rico verranno forniti, in contratto d’uso gratuito, vasi di adeguata capacità per la raccolta diferenziata di conte-nitori per liquidi in vetro e metallo: quando sono pieni, vanno posizionati fronte strada davanti allo stabile, non prima della sera precedente alla raccolta, che avviene con cadenza settimanale. Entro la giornata i contenitori svuotati vanno riportati all’interno della proprietà. Per i pubblici esercizi siti nel centro storico il servizio di cui sopra viene svol-to con cadenza bisettimanale. 1.3. Contenitori per liquidi in plastica Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire i conteni-tori per liquidi in plastica all’interno dei cassonetti predisposti dall’Amministrazione Comunale e distribuiti sul territorio e presso il centro comunale di raccolta C.I.S.P. di q.re Prè. A tutte le utenze è fatto divieto conferire i contenitori per liquidi in plastica al servizio ordinario di raccolta. 2. RUP - Rifiuti urbani pericolosi. 2.1. Pile Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile sca-riche negli appositi contenitori installati pressoi rivenditori presenti sul territorio comunale. Le pile vengono rac-colte anche presso il centro comunale di raccolta C.I.S.P. di q.re Prè. 2.2. Farmaci Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici sca-duti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori presenti nelle farmacie e nelle sedi dell’ Azienda U.L.S.S. I farmaci vengono raccolti anche presso il centro comunale di raccolta C.I.S.P. di q.re Prè. 2.3. Altri rifiuti pericolosi Gli altri rifiuti pericolosi vengono raccolti presso il centro comunale di raccolta C.I.S.P. di q.re Prè.
ARTICOLO 10 AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale in-dividuate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del ________. 2. Ai fini del servizio si individuano le seguenti zone : centro storico periferia urbanizzata case sparse 3. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si ac-ceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. 4. Successivamente all’approvazione del presente regolamento il perimetro delle arre servite può essere aggiornato o modificato tramite ordinanza sindacale. 5. Coloro che risiedono all’esterno dell’area di espletamento del pubblico servi-zio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell’ambiente agrico-lo, organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta. 6. E’ ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all’accumulo dello stal-latico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti. 7. E’ vietato incendiare i rifiuti all’aperto. 8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell’area urbana e nei centri di conferimento attrezzati. 9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti peri-colosi che vengono prodotti all’esterno dell’area di espletamento del servizio di raccolta. 10. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antime-ridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l’Amministrazione Comunale, e con l’impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento. 11. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del ser-vizio nelle seguenti occasioni: Festività infrasettimanali; Festività doppie; 1 Maggio; Festività triple.
ARTICOLO 11 MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 1. La frazione secca e la frazione umida dei rifiuti devono essere conferiti, a cu-ra del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o a-cuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità, e debitamente segnalati. 2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente utilizzando i con-tenitori appositamente predisposti, nei giorni e negli orari stabiliti con ordinanza sindacale. Dopo l’introduzione dei ri-fiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. 3. E’ vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione. 4. Qualora vengano utilizzati contenitori stradali (raccolta della frazione organi-ca nel Centro Storico) il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso, dopo l’introduzione dei rifiuti. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso: l’utente deve provvedere a conferirli nel contenitore più vicino. 5. E’ vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneg-giare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente au-torizzato dal Comune.
ARTICOLO 12 NORME RELATIVE AI CONTENITORI (vasi stradali per la frazione umida, campane, cassonetti per la plastica, altri contenitori per i rifiuti riciclabili o pericolosi) 1. I contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, di cui agli articoli precedenti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio. 2. L’area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica o-rizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie. 3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosfe-rici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. 4. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e a-deguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. 5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. 6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall’utenza automobilistica. 7. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma semprechè le condizioni og-gettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a fi-nestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, su-permercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti. 8. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti ur-bani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
ARTICOLO 13 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI 1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento. 2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa del gestore da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all’Amministrazione Comunale unitamente alle relative fatture.
ARTICOLO 14 MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI 1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le se-guenti modalità: a) di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti; b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, concessi in contratto d’uso gratui-to, installati nelle aree limitrofe o interne all’insediamento del conferitore. 2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei ri-fiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.
ARTICOLO 15 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI 1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deli-berazione interministeriale del 27.07.84. 2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il ri-spetto delle norme igienico-sanitarie. 3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, am-messe dall’ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d’orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
ARTICOLO 16 MODALITA’ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 1. La fase finale di trattamento, compostaggio o smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
TITOLO III
ARTICOLO 17 SPAZZAMENTO 1. I rifiuti urbani di cui all’art. 3, comma 2 lett. c) e d) vengono spazzati, rac-colti ed avviati alle successive fasi di recupero o smaltimento. 2. Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traf-fico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi gene-rali della normativa (es.: piazze dopo fiere e manifestazioni varie, festività ecc.). La periodicità è fissata con delibe-razione del Consiglio Comunale.
ARTICOLO 18 CONTENITORI PORTARIFIUTI 1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuota-mento e della loro pulizia. 2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti in-gombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E’ vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
ARTICOLO 19 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI 1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprieta-ri, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
ARTICOLO 20 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI 1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio e costantemente li-beri da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibili-tà. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l’inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza. 2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell’area nonchè all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusi-vamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, potrà rendersi necessaria la recinzione dell’area a cura del proprietario.
ARTICOLO 21 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI 1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti. 2. I concessionari dei box del Mercato ortofrutticolo sono tenuti a conferire la fra-zione organica negli apositi contenitori, che verranno forniti, e la frazione secca in sacchi di plastica semitrasparenti. 3. I concessionari, presenti ai mercati settimanali del giovedì e del sabato, sono te-nuti a conferire la frazione organica del rifiuto entro cassette di legno o scatole di cartone, e la frazione secca entro sacchi in plastica semitrasparenti, al piede del banco. 4. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un’ora dall’orario di chiusura. 5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l’Ente pro-motore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalita’ per lo svolgimento del relativo ser-vizio di raccolta.
ARTICOLO 22 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI 1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, de-vono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio. 2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. 3. All’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve risultare perfet-tamente pulita.
ARTICOLO 23 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
ARTICOLO 24 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di citta-dini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. 2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai pro-motori stessi. 3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.
ARTICOLO 25 ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI 1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima. 2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a pro-pria cura e spese alla pulizia suddetta. 3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata di-rettamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.
ARTICOLO 26 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 1. Nell’attesa dell’emanazione di specifiche norme tecniche da parte dello Sta-to, i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione vengono smaltiti secondo le dispo-sizioni della circolare della Giunta Regionale 02.02.98.
ARTICOLO 27 SGOMBERO NEVE 1. In caso di nevicate il Comune provvede a sgomberare, con mezzi apposita-mente attrezzati, la neve giacente sulle sedi stradali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare dagli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, in particolare su cavalcavia, e ridurne la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, cloruri e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino. 2. Al termine della stagione invernale il Comune provvede alla pulizia della se-de stradale dalla sabbia e dal ghiaino sparsi. 3. Nel caso di aree interessate dal commercio su aree pubbliche, i titolari dei punti attrezzati per la vendita di merci e/o somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti allo sgombero della neve dal posteggio concesso indicato sull'autorizzazione. 4. Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti ì frontisti ovvero le ammi-nistrazioni condominiali, nel caso di fabbricati residenziali, che devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pub-bliche interessate. Deve essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di cm. 20 e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali; questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.
ARTICOLO 28 POZZETTI STRADALI 1. Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E’ assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
ARTICOLO 29 CAROGNE DI ANIMALI 1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda U.S.L. o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.
ARTICOLO 30 ANIMALI 1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico. 2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all’immediata ri-mozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonchè a pulire l’area eventualmente sporca-ta. 3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un ido-neo contenitore e depositati nei cestini stradali.
ARTICOLO 31 CAVE E CANTIERI 1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pub-blico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lor-dura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
ARTICOLO 32 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI 1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e moto-veicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione. 2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.
ARTICOLO 33 RIFIUTI INERTI 1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A. 2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.
ARTICOLO 34 ALTRI SERVIZI AMBIENTALI 1. Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale: a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strade ed aree pubbliche; b) pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili; c) diserbamento periodico dei cigli delle strade comunali, e dei relativi marcia-piedi; d) deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri; e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico; f) lavaggio delle aree di mercato; g) altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale.
TITOLO IV
VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI ARTICOLO 35 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si appli-cano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecni-che di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comu-nali.
ARTICOLO 36 COMPETENZA E GIURISDIZIONE 1. In attuazione al disposto dell’articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti. 2. Ai sensi dell'articolo N. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 e successive mo-difiche ed integrazioni, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti al-l'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani (a partire dal 01.01.1998) e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune. 3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU. SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.
ARTICOLO 37 CONTROLLI E VIGILANZA 1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle mo-dalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimen-to separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normati-va, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato. 2. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motiva-ta da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, di-spone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudi-cata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti. 3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei ri-fiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
ARTICOLO 38 SANZIONI 1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infra-zioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo N. 22 del 5 febbraio 1997così come modificato dal Decreto Legislativo N. 389 del 8 novembre 1997 , si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal N. 50 al N. 54 di detto decreto e quelle previste dalle LR N. 33/ 85 e N. 28/90, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689. 3. L’accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio. 4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le se-guenti sanzioni amministrative nell’ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati: a) per violazioni alle norme degli artt. 8 – 9 - 11: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati: - da £ 50.000 a £ 300.00 b) per violazioni alle norme degli articoli 8 – 9 - 11: conferimento nei conte-nitori predisposti di rifiuti impropri: - rifiuti urbani o assimilati: da £. 50.000 a £. 500.000 - rifiuti urbani pericolosi: da £. 200.000 a £ 1.200.000 - rifiuti speciali: da £. 200.000 a £ 1.200.000 - rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £ 1.200.000 c) per violazioni alle norme degli articoli 8 e 9: conferimento fuori da-gli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata: - da £. 50.000 a £. 300.000 d) per violazioni alle norme dell’articolo 12: spostamento dei conteni-tori dalle posizioni individuate dall’Amministrazione Comunale o dal gestore: - da £ 50.000 a £ 300.000 e)per violazioni alle norme dell’articolo 22: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza: - da £. 50.000 a £. 300.000 f)per violazioni alle norme dell’articolo 23 obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l’uso delle stesse: - da £. 50.000 a £. 300.000 g)per violazioni alle norme dell’articolo 28: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali: - rifiuti urbani: da £. 100.000 a £ 1.000.000 - rifiuti speciali: da £. 200.000 a £. 1.200.000 - rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £. 1.200.000 h) per violazioni alle norme dell’articolo 30: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali: - da £. 50.000 a £. 300.000
ARTICOLO 39 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'albo pre-torio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata ed in particolare il "Regolamento per lo smaltimento del rifiuti " approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 46 del 10.03.95 e successive modifiche ed integrazioni.
ALLEGATO N. 1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI I rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo: 1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili; 2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili; 3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; 4. fogli di carta, plastica, cellophane; 5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari); 6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 7. frammenti e manufatti di vimini e sughero; 8. paglia e prodotti di paglia; 9. scarti di legno, trucioli e segatura; 10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile; 11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta; 12. feltri e tessuti non tessuti; 13. pelle e similpelle; 14. gomma e caucciù in polvere o ritagli; 15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; 16. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all’articolo 2, comma 3, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; 17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sinte-tiche, quali lane di vetro e roccia, e simili; 18. espansi plastici e minerali e simili; 19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costitui-ti da materiali del presente elenco; 20. materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili; 21. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e si-mili; 22. nastri abrasivi; 23. cavi e materiale elettrico in genere; 24. pellicole, lastre fotografiche e radiografie sviluppate; 25. scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido; 26. scarti vegetali in genere; 27. residui animali e vegetali; 28. accessori per l’informatica. Sono esclusi dall’assimilazione i rifiuti derivanti da cicli produttivi.
Le qualità complessive conferibili al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non po-tranno eccedere i seguenti valori determinati in ragione di chilogrammi prodotti annualmente con riferimento ai metri quadrati di superficie tassabile: ATTIVITA’ KG/MQ/ANNO Stabilimenti industriali ed artigianali 10 Locali destinati ad uffici privati 08 Negozi in genere, esclusi gli alimentari 18 Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie 22 Ortofrutta e fiorerie 26 Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili 24 Bar, gelaterie, degustazioni e simili 25 Alberghi e pensioni 10 Cinema e teatri 05 Luoghi di degenza e cura 09 Impianti sportivi e ricreativi 03 Sedi di associazioni 03 Luoghi di degenza e cura 09 Scuole 02 Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette 01 Autorimesse e autonoleggi 03 Distributori di carburante 07 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile 06 Magazzini 06
ALLEGATO N. 2 DIVERSIFICAZIONE DELLE MODALITA’ DI SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE VARIE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE TIPO DI RACCOLTA Organico Famiglie centro storico biocontenitore e vaso stradale Condominii centro storico domiciliare a vaso/cassonetto Famiglie periferia urbanizzata domiciliare a biocontenito-re/compostaggio dom Condominii periferia urbanizzata domiciliare a vaso/cassonetto Grandi produttori vasi personali Verde Famiglie/condominii centro storico compostaggio domestico/domic., in cassette Famiglie/condominii periferia urbanizzata compostaggio domestico/domic., in cassette Famiglie Campese, Valrovina, S. Michele compostaggio domestico/domic., in cassette Aree verdi, verde cimiteriale C.I.S.P. Tutti, per grandi quantitativi C.I.S.P. Carta Famiglie centro storico domiciliare Famiglie periferia urbanizzata stradale, campane Esercizi comm.centro storico domiciliare Esercizi comm. stradale, campane e C.I.S.P. Altri utenti stradale, campane e C.I.S.P. Tutti, per grandi quantitativi C.I.S.P. Vetro lattine Famiglie centro storico stradale, campane Condominii centro storico domiciliare a vaso Famiglie periferia urbanizzata stradale, campane Pubbl. esercizi centro storico domiciliare a vaso Altri utenti stradale, campane e C.I.S.P. Tutti, per grandi quantitativi C.I.S.P. Plastica Famiglie centro storico stradale, cassonetti Famiglie periferia urbanizzata stradale, cassonetti Altri utenti stradale, cassonetti Tutti, per grandi quantitativi C.I.S.P. Rifiuto secco Famiglie centro storico domiciliare a sacco Condominii centro storico domiciliare a vaso/cassonetto Famiglie periferia urbanizzata domiciliare a sacco Condominii periferia urbanizzata domiciliare a vaso/cassonetto Grandi produttori vasi personali Rifiuti ingombranti Famiglie/condominii centro storico domiciliare Famiglie/condominii periferia urbanizzata domiciliare Tutti, per grandi quantitativi C.I.S.P. Pile Famiglie e assimilati vasi c/o rivenditori Farmaci Famiglie e assimilati vasi c/o farmacie T/F Famiglie C.I.S.P.
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