Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune   Barbaresco
  Abitanti   642
  Provincia   Cuneo
  Regione   Piemonte

 

COMUNE DI BARBARESCO

http://www.comune.barbaresco.cn.it

E-Mail comune.barbaresco@areacom.it

 

REGOLAMENTO

DI GESTIONE

DEI RIFIUTI

 

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

 

ARTICOLO 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

á RIFIUTI URBANI

á RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

á RIFIUTI SPECIALI

á RIFIUTI PERICOLOSI

 

ARTICOLO 3

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o/e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

 

ARTICOLO 4

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l’assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze 119|E del 07.5.1998.

b) gli accessori per l’informatica.

 

ARTICOLO 5

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

 

ARTICOLO 6

RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs 22/97

 

ARTICOLO 7

DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso

delle seguenti attività:

conferimento

raccolta

trasporto

spazzamento

trattamento

smaltimento finale

 

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.Ê142 e dell’articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E

SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all’articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, esclusivamente in appositi sacchetti protettivi, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, di colore nero con la scritta COMUNE DI BARBARESCO - RACCOLTA R.S.U. distributi dal Comune.

2. Tali sacchetti verranno raccolti presso ogni singola abitazione una volta la settimana. I sacchetti devono essere conferiti in contenitori privati. Qualora il quantitativo dei rifiuti sia ingente le famiglie, il condominio o i titolari di attività (negozi, ristoranti, ecc.) potranno chiedere un contenitore di maggiore capacità al Comune. In ogni caso i contenitoi privati e quelli assegnati dall’Ente sono custoditi sotto la responsabilità degli utilizzatori. I rifiuti non possono essere depositati sciolti nel contenitore ma devono eseere raccolti nei sacchetti di cui al comma 1° .

Dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere sempre ben chiuso.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

i rifiuti urbani interni ingombranti;

rifiuti pericolosi;

i rifiuti speciali non assimilabili;

sostanze allo stato liquido;

materiali in fase di combustione;

materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4. é vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5. I rifiuti devono essere posti per la raccolta esclusivamente in sacchetti di cui al 1° comma.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

 

ARTICOLO 9

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE

GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. Successivamente all’approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale,

4. Coloro che risiedono all’esterno dell’area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell’ambiente agricolo, organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino luogo di passaggio della raccolta.

5. é ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all’accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

6. é vietato incendiare i rifiuti all’aperto.

7. I rifiuti quali carta, cartoni e nylon devono essere conservati e conferiti mensilmente agli addetti del servizio porta a porta. Mentre per gli altri rifiuti quali vetro, plastica ecc. per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell’area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all’esterno dell’area di espletamento del servizio di raccolta.

 

ARTICOLO 10

MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite è di una volta la settimana.

2. I sacchetti in cui devono essere conferiti i rifiuti son di due dimensioni:

1) sacco grande mm. 400+160+160x1100x0,041 con capacità di lt. 110 pari a circa kg. 10, 2) sacco piccolo mm. 250+125+125x600x0.035 con capacità di lt. 30 pari a circa kg. 3.

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l’Amministrazione Comunale, e con l’impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

4. L’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

5. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti

occasioni:

Domeniche;

Festività infrasettimanali;

Festività doppie;

1 Maggio;

Festività triple;

 

ARTICOLO 11

NORME RELATIVE AI CONTENITORI E SACCHETTI

1. I sacchetti ed i contenitori privati o/e concessi su richiesta per la raccolta dei rifiuti, di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico.

2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.

3. L’area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

1. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

Le acque reflue provenienti dalle periodiche operazioni di lavaggio dei cassonetti dovranno essere smaltite ai sensi della L.319|76 e s.m.i.

5. I contenitori ove richiesti e le relative piazzole, devono essere sottoposti a lavaggi bimestrali e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti a al deposito dei sacchetti dovranno essere lasciati liberi dall’utenza automobilistica.

8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per il deposito dei sacchetti e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

 

ARTICOLO 12

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa comunale di Barbaresco da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all’Amministrazione Comunale entro il giorno successivo.

 

ARTICOLO 13

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta nè devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Si procederà ad una raccolta quadrimestrale.

2. Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità. Dovranno essere conferiti esclusivamente nei giorni stabiliti e comunicati mediante avviso pubblico presso l’area di raccolta che verrà indicata.

 

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI CONFERIMENTO BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell’articolo 44 del D.Lgs.22/97:

a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d’aria.

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio.

 

ARTICOLO 15

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell’allegato D al D.Lgs. 22/1997 sono conferiti in apposite postazioni attrezzate da parte del gestore.

 

ARTICOLO 16

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Ministero dell’Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l’attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.

3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.

4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.

 

ARTICOLO 17

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO

DI GIARDINI E SIMILI

1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe, del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il Comune o/ il gestore del servizio.

2. I rifiuti di cui al punto 1. Purchè non inquinati da altre sostanze devono essere avviati ad impianto di compostaggio.

3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà l’Azienda per concordare il momento di raccolta.

4. E’ fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per R.S.U.

 

ARTICOLO 18

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED

ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

 

ARTICOLO 19

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L’Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall’articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97.

2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta R.S.U.

5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all’incenerimento.

 

ARTICOLO 20

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) mediante l’utilizzo dei sacchetti previsti dall’ Art. 8 comma 1° ;

b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento avverrà su richiesta in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all’insediamento del conferitore su propria responsabilità e custodia.

2. Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale;

 

ARTICOLO 21

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84.

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall’ordinamento giuridico) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d’orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

 

ARTICOLO 22

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

 

ARTICOLO 23

CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati appositi contenitori portarifiuti, che verranno periodicamente svuotati e puliti.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E’ vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

 

ARTICOLO 24

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA

RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

 

ARTICOLO 25

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l’inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell’area nonchè all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

 

ARTICOLO 26

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi previsti dall’Art. 8 e conferirli in contenitori riservati. 2. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un’ora dall’orario di chiusura. 3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l’Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del

relativo servizio di raccolta.

 

ARTICOLO 27

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

 

ARTICOLO 28

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

 

ARTICOLO 29

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI

PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

 

ARTICOLO 30

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

2. é fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all’utenza.

 

ARTICOLO 31

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

 

ARTICOLO 32

POZZETTI STRADALI

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E’ assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

 

ARTICOLO 33

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

 

ARTICOLO 34

ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonchè a pulire l’area eventualmente sporcata.

3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto e conferirli secondo le modalità dell’Art. 8.

 

ARTICOLO 35

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonchè di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l’accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

 

ARTICOLO 36

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione.

2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

 

ARTICOLO 37

RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.

2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei nei sacchetti o/e nei contenitori riservati.

 

ARTICOLO 38

TARIFFA

1 Per l’anno 1999 il costo del servizio verrà coperto in parte , e comunque in modo da garantire almeno il 50% del costo del servizio, sulla base del D.Lgs. 507/93 ed in parte a tariffa.

2 La Giunta Comunale nel determinare la tassa dovrà tener conto della capacità produttiva delle varie utenze in rapporto a stime di produzione di rifiuti al mq. Con abbattimento anche fino al 50% per le utenze domestiche.

3 Le sole utenze domestiche saranno inoltre soggette a tariffa sulla base della quantità dei rifiuti prodotti da ciascun individuo, calcolata con riferimento alla produzione media comunale

dell’anno precedente.

4 Ai contribuenti verrà distribuito gratuitamente un quantitativo di sacchetti destinati alla raccolta dei rifiuti di tipo 1 il cui numero sarà determinato dal quoziente ottenuto dividendo l’importo della tassa e della tariffa corrisposte da ciascun contribuente per il costo connesso alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento di un quantitativo di rifiuti pari a Kg. 3,5 (quantitativo smaltibile mediante sacchetti di tipo 1).

5 arà facoltà dell’utente richiedere anche sacchetti di tipo 2 (capacità Kg.10) che verranno distribuiti in proporzione.

6 Per le attività produttive individuate con apposita delibera della Giunta Comunale verranno distribuiti sacchetti pari a ½ del quoziente di cui sopra, in considerazione del fatto che a favore di quest’ultima categoria viene attivato un servizio di raccolta differenziata a domicilio.

7 Gli oneri di tale servizio si intendono ricompresi nell’importo della tassa gravante sui contribuenti titolari di tali attività produttive.

8 Per le rimanenti attività produttive, verranno distribuiti invece sacchetti pari al 100% del quoziente di cui sopra, in ragione del fatto che per tali attività non vengono svolti servizi specifici a domicilio, se non quelli di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

9 Viene inoltre effettuato uno sconto stabilito con delibera della Giunta Comunale per persona che praticherà nell’anno il compostaggio dei rifiuti domestici che dovrà essere documentato mediante l’autocertificazione. L’Amministrazione effettuerà sulle autocertificazioni i controlli di legge.

 

ARTICOLO 38 BIS

TUTELA SANITARIA DEGLI OPERATORI

Il personale addetto al servizio dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5 marzo 1963, n.292 e s.m.i. (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 04.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

 

ARTICOLO 39

SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell’ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

· Per violazioni alle norme dell’art.8 :" Modalità di conferimento dei rifiuti interni non

ingombranti e speciali assimilati": Conferimento dei rifiuti in sacchetti non conformi a quelli previsti dall’art.8 o non confezionati:

- da £ 50.000 a £ 300.000 · per violazioni alle norme dell’articolo 10: conferimento dei rifiuti nei sacchetti non conformi a quelli previsti dall’Art. 8 o non adeguatamente confezionati:

- da £ 50.000 a £ 300.000 · per violazioni alle norme dell’articolo 13: abbandono di rifiuti ingombranti e mancato rispetto delle prescrizioni di :

- da £ 200.000 a £ 1.200.000 per violazione alla norma 19 "Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati ":

Conferimento nei sacchetti di cui all’art. 8 e nei contenitori dei rifiuti ingombranti:

- rifiuti urbani o assimilati da £ 50.000 a £ 300.000

- rifiuti urbani da £ 200.000 a £ 1.200.000

- rifiuti speciali da £ 50.000 a £ 300.000

- rifiuti pericolosi da £ 200.000 a £ 1.200.000

· per violazione delle norme di cui all’art.30: "Attività di volantinaggio" Distribuzione:

- da £ 50.000 a £ . 300.000

· per violazione all norme dell’art.32 : "Pozzetti stradali": Smaltimento rifiuti attraverso i pozzetti:

- rifiuti urbani da £ 200.000 a £ 1.200.000

- rifiuti speciali da £ 200.000 a £ 1.200.000

- rifiuti pericolosi da £ 200.000 a £ 1.200.000

· per violazione art.27 "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici":

- da £ 50.000 a £ 300.000

· per violazione all’art.28 "Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti":

- da £ 50.000 a £ 300.000

· per violazione all’art.34 "Animali" : Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordura:

- da £ 50.000 a £ 300.000

· per violazioni alle norme dell’articolo 38: divieto di distribuire volantini:

- da £. 50.000 a £. 300.000

· per violazioni alle norme dell’articolo 40: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

- rifiuti urbani: da £. 200.000 a £ 1.200.000

- rifiuti speciali: da £. 200.000 a £.1.200.000

- rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £.1.200.000  per violazioni alle norme dell’articolo 42: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:

- da £. 50.000 a £. 300.000  per violazioni all’ordinanza sindacale di cui all’articolo 21, 1¡ comma: conferimento fuori dagli appositi cassonetti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata o in violazione di quanto previsto dall’Art. 9 comma 7°:

- da £. 50.000 a £. 300.000  per violazioni alle norme dell’articolo 34: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:

- da £. 50.000 a £. 300.000  per violazioni alle norme dell’articolo 35: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l’uso delle stesse:

- da £. 50.000 a £. 300.000  per violazioni alle norme dell’articolo 47: obbligo di autocertificazione in caso di trasportodi rifiuti inerti:

- da £. 50.000 a £. 300.000

 

 
   
 

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