Regolamento
del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, rifiuti urbani,
speciali, tossici nocivi
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1. - OGGETTO
DEL REGOLAMENTO.
Il presente regolamento ha per oggetto
la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare
riferimento all'interno ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani nel territorio comunale e della raccolta
differenziata.
Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8
del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni del presente regolamento
non si applicano:
- ai rifiuti radioattivi disciplinati
dalle norme del D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla
prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e
dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai rifiuti agricoli,
ai materiali fecali ed alle altre sostanze utilizzate in agricoltura;
- agli scarichi disciplinati dalla legge
n. 319/76 e successive modificazioni;
- alle emissioni nell'aria, soggette
alla disciplina di cui alla legge 615/76 e D.P.R. 203/88 e relativi
regolamenti di attuazione;
- ai materiali infiammabili e/o
esplosivi.
ART. 2. -
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.
Per rifiuto si intende una qualsiasi
sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali,
abbandonato o destinato all'abbandono.
Agli effetti dell'applicazione del
presente regolamento i rifiuti sono classificabili in:
A - URBANI
B - SPECIALI
C - TOSSICO/NOCIVI
A.- URBANI
I rifiuti urbani a loro volta
comprendono:
A. 1.- Rifiuti
interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri
insediamenti civili in genere, nonchè quelli provenienti dalle aree
degli insediamenti industriali, commerciali o di servizio oppure di
ospedali, case di cura e simili, in cui si esplichino attività di
carattere civile (mense, cucine, ecc..)
Tali rifiuti si definiscono ordinari
qualora non presentino particolari caratteristiche.
A. 2. - Rifiuti
interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento,
di impiego domestico, di uso comune provenienti da insediamenti civili
in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali,
artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura
e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (mense,
cucine, ecc..).
A. 3. - Rifiuti
esterni , cioè quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle
strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico e nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri
corsi o superfici di acque pubbliche.
A. 4. - Rifiuti
pericolosi: allo stato attuale sono quelli compresi al paragrafo 1.3
della deliberazione 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui
all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:
- pile e batterie
- prodotti e relativi contenitori
etichettati con simbolo "T" e/o "F".
- prodotti farmaceutici.
B. - SPECIALI
Sono rifiuti speciali i residui
derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività
agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o
qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.
Sono inoltre classificati speciali, a
norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, i seguenti rifiuti:
- materiali provenienti da demolizioni,
costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti;
- residui derivanti da attività di
trattamento dei rifiuti e derivanti dalla depurazione degli effluenti.
B 1.- ASSIMILABILITA'
DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
Le disposizioni di cui ai successivi
paragrafi disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti
extradomestici classificati come speciali ai sensi dell'art. 2, quarto
comma del D.P.R. 915/82, che secondo quanto previsto dal punto 1.1
della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5
del D.P.R. 915/82, e successive disposizioni in materia, possono
essere assimilati ai rifiuti urbani tramite specifiche disposizioni
regolamentari ai fini del conferimento all'ordinario servizio di
raccolta e dalle conseguente applicazione alle relative superfici di
formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
B 2. - NORME DI
ESCLUSIONE
Sono comunque esclusi dalla
assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui
formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il
servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 13.
Sono in ogni caso esclusi
dall'assimilazione i rifiuti speciali che non possono essere smaltiti
in discarica di prima categoria, come indicato da punti 1.1.1 e 1.1.2
della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84.
B 3. -CRITERI GENERALI
DI ASSIMILAZIONE E/O ESCLUSIONE
In ogni caso non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc,
derivanti da attività agricole o di giardinaggio che richiedono
speciali modalità di conferimento e trasporto.
A. Rifiuti derivanti da attività
direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e
simili.
Sono di norma assimilabili ai rifiuti
urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti
delle seguenti attività:
- attività ricettivo alberghiere e
collettività;
- studi professionali, servizi
direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi
annessi ad aziende industriali, artigianali, e commerciali;
- servizi igienico sanitari, con
esclusione dei rifiuti ospedalieri;
- attività e servizi ricreativi per lo
spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici
economici e non economici, istituzioni culturali, politiche,
religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e
relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla
residenza;
B. Rifiuti derivanti da attività
artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, depositi,
vendite all'ingrosso, e simili.
L'assimilazione agli urbani dei rifiuti
derivanti da locali ed aree dove si svolgono attività artigianali
produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziali,
magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendite
all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili,
deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno dei
criteri di quantità e qualità definiti al successivo paragrafo del
presente regolamento.
Nella determinazione dei valori
ponderali e volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai
requisiti previsti dai criteri quantitativi e qualitativi di cui al
successivo articolo, non si tiene conto dell'eventuale quantitativo
derivante dai locali pure di pertinenza delle attività di che
trattasi, in cui si formino rifiuti che in base a quanto stabilito
alla lettera A del presente articolo, vengono assimilati ai rifiuti
urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.
C. Rifiuti derivanti da insediamenti
industriali.
Dato atto che, ai sensi della
deliberazione del 27/7/84 del Comitati Interministeriale di cui
all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, i
rifiuti derivanti da attività industriali devono intendersi ope legis
speciali, e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai
rifiuti urbani, resta conseguentemente a carico dei produttori l'onere
del relativo smaltimento.
Per i rifiuti derivanti da locali pure
annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non
si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali uffici,
laboratori di ricerca, magazzini, materie prime e prodotti finiti,
reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli, mense e
cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte adebite a
deposito, ecc.), ai fini dell'accertamento sull'assimilabilità ai
rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti ai
precedenti paragrafi del presente regolamento.
B 4 - CRITERI
SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE
I rifiuti prodotti nei locali ove si
svolgono attività di cui alla lettera B del precedente punto B 3 sono
assimilabili ai rifiuti solidi urbani in quanto rispondano ai sotto
riportati criteri qualitativi e quantitativi:
CRITERIO QUALITATIVO/QUANTITATIVO
Sono assimilabili ai rifiuti solidi
urbani per tutto il ciclo di smaltimento quei residui la cui
produzione annua non superi i 5 Kg/mq ovvero gli 0,05 mc/mq riferita
alla superficie specificatamente destinata a tali attività, ma che
rientrano nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nei
paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della delibera 27/7/84 del Comitato
Interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 915/82;
B 5. - RESIDUI
PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA ED AFFINI
Sono assimilabili ai rifiuti solidi
urbani ad eccezione di quelli prodotti da:
- sale operatorie e da parto;
- servizi di anatomia patologica;
- laboratori di analisi chimico cliniche
e microbiologiche;
- servizi di nefrologie e dialisi;
- servizi di pronto soccorso;
- reparti di malattie infettive;
- ambulatori che effettuano interventi
chirurgici.
B 6. - RIFIUTI
PARTICOLARI
Sono esclusi dall'assimilabilità ai
rifiuti solidi urbani quei rifiuti speciali che pur rispettando i
sopra elencati criteri possano comportare un aggravio di difficoltà
alle normali operazioni di raccolta e smaltimento.
C. -
TOSSICO - NOCIVI
Per i rifiuti tossico-nocivi si
intendono tutti i rifiuti che contengono, in quantità e/o
concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per
l'ambiente, le sostanze elencate nel D.P.R. 915/82 come definito al
paragrafo 1.2 della deliberazione 27/7/84 del Comitato
Interministeriale di cui all'art 5 dello stesso decreto o contaminate
da esse.
ART. 3. -
DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO
Per lo smaltimento si intende il
complesso delle attività sotto definite:
1) - Conferimento: le modalità secondo
le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e
successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del
produttore;
2) - Raccolta: le operazioni di prelievo
e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura
o impianto;
3) - Spazzamento: le operazioni di
rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle
strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico nei fossi e
sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici di acqua;
4) - Stoccaggio: ammasso temporaneo in
attesa di una successiva operazione di smaltimento;
5) - Cernita: le operazioni di selezione
dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o
recupero degli stessi;
6) - Trasporto: le operazioni di
trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianti) al luogo di
trattamento;
7) - Trattamento: le operazioni di
trasformazione necessarie intermedio per il riutilizzo, la
rigenarazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso
l'incenerimento;
8) - Trattamento: il deposito e la
discarica sul suolo o nel finale suolo dei rifiuti in impianti ad
interramento controllato.
ART. 4- PRINCIPI
GENERALI
L'intero ciclo dello smaltimento dei
rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di
pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi
generali:
A) deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza
della collettività e dei singoli;
B) deve essere garantito il rispetto
delle esigenze igienico-sanitarie dell'aria, dell'acqua, del suolo e
del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
C) devono essere salvaguardate la fauna
e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del
paesaggio;
D) devono essere rispettate le esigenze
di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
E) devono essere promossi, con
l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti
a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed
energia.
Il Comune promuove la sperimentazione di
tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a
limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte
differenziate intese al recupero di materiali ed energia.
Ciò potrà avvenire anche con il
coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative
promozionali e di informazione.
ART.5 - ATTIVITA' DI
COMPETENZA DEL COMUNE
Competono obbligatoriamente al Comune in
regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto
e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
A) tutti i rifiuti urbani come
specificati all'art. 2 del presente regolamento (rifiuti interni
ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi) ad
eccezzione di quelli indicati nel penultimo comma del successivo art.
18;
B) i rifiuti speciali assimilabili a
quelli urbani di cui all'art. 2 del presente regolamento con
esclusione dei rifiuti costituiti da camere d'aria, pneumatici e
simili;
C) i residui derivanti dall'attività di
trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani e speciali
assimilabili di cui all'art. 2 del presente regolamento e dalla
depurazione di acque di scarico urbano;
ART. 6 - ATTIVITA'
DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI.
Competono ai produttori di rifiuti
urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di
conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel
rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo
art. 12.
ART. 7 - OBBLIGHI
DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICO E NOCIVI.
A - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE:
I produttori dei rifiuti speciali non
assimilabili agli urbani in base all'art. 2 del presente regolamento,
nonché dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i
flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali
assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento
in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e
successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e
provinciali: "L.R. 5/2/92 n. 5 L.R. 27/1/86 n. 6".
Nel caso in cui il produttore si rivolga
per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma al Comune,
esso potrà accogliere la richiesta del produttore sentito il parere
del competente servizio di Igiene Pubblica dell' U.S.L. n. 25 le
disponibilità di adeguate strutture di smaltimento autorizzate ai
sensi del D.P.R. 915/82; la relativa eventuale convenzione di cui
all'art. 3 del citato D.P.R. sarà stipulata dal Sindaco previo
apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale sulla base
di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il
costo effettivo del servizio.
B - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA
OSPEDALI, CASE DI CURA
E AFFINI:
I rifiuti di cui al punto B. 2.
dell'art. 2 del presente regolamento, assimilabili ai rifiuti solidi
urbani al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti
nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati
da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o
responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulti la natura,
la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui
sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al
punto 2.2. della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui
all'art. 5 del D.P.R. 10/9/82 n. 915.
Il Comune non dispone di un proprio
impianto di incenerimento, pertanto i produttori di tali rifiuti
potranno rivolgersi all'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di
Bologna o ad altra Azienda pubblica o privata all'uopo attrezzata e
autorizzata.
Per tutti gli altri rifiuti di cui al
citato punto B.2 dell'art. 2 del presente regolamento, assimilabili
per tutto il ciclo di smaltimento ai rifiuti solidi urbani, è ammesso
il conferimento al normale ciclo di raccolta.
C - RIFIUTI INERTI:
Sono considerati rifiuti speciali inerti
quelli indicati al 1^ comma del paragrafo 4.2.3.1. della citata
delibera 27/7/84, vale a dire:
- i materiali provenienti da demolizioni
e scavi
- gli sfridi di materiali da costruzione
- i materiali ceramici rotti
- i vetri di tutti i tipi
- le rocce e materiali litoidi da
costruzione.
Questi rifiuti possono essere depositati
nelle discariche di 2^ categoria di tipo A autorizzate o essere
utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne, o come
eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo.
D - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A
MOTORE, RIMORCHI E
SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI:
I rifiuti costituti da:
- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- autocarri, trattori stradali,
rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;
sono conferiti dai privati o dalle
pubbliche autorità agli appositi centri di raccolta per la
demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui
all'art. 15 del D.P.R. 915/82.
La gestione dei centri di raccolta
esistenti e di nuova istituzione dovrà essere eseguita a seguito di
rilascio di licenza comunale e nel rispetto delle disposizioni fissate
in apposito regolamento, che dovrà in ogni caso indicare:
- la superficie massima del centro di
raccolta;
- la quantità di materiale
complessivamente accumulabile;
- il tempo massimo di detenzione dei
materiali che in ogni caso non dovrà superare i 180 giorni dalla data
di conferimento;
- le aree disponibili individuate in
accordo con il piano di smaltimento di cui all'art. 6 lett. a) del
D.P.R. 915/82;
- i requisiti igienico-sanitario
finalizzati in particolare a prevenire la proliferazione di ratti e
insetti.
E - RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI
TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI DELLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI:
Le attività di cui all'art. 5 lett. C
del presente regolamento sono svolte secondo i seguenti criteri
generali:
1) residui derivanti dal trattamento dei
rifiuti solidi urbani (sovvalli, scorie e polveri).
Qualora l'espletamento di detto servizio
venga assunto in gestione diretta, il Comune provvederà allo
smaltimento dei materiali di cui sopra mediante mezzi atti al
trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione
nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto
delle disposizioni del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni;
2) acque di percolazione delle
discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli
impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.
Il Comune smaltisce tali rifiuti liquidi
eventualmente avvalendosi dalla rete fognaria e/o di un impianto
centralizzato di depurazione nel rispetto della Legge 319/76 e
successive modificazioni e delle eventuali deliberazioni comunali che
stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti
nella pubblica fognatura;
3) residui derivanti dall'attività di
depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto
nelle griglie degli impianti e fanghi di recupero).
Il Comune provvede allo smaltimento di
tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente
indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al
trasporto.
Nel trattamento intermedio e finale sono
preferiti quei processi che permettono il risparmio di energia, la
trasformazione in fertilizzanti o in altri materiali utilizzabili nei
processi produttivi.
F - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI:
Tutte le attività di smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla
Regione Emilia Romagna e pertanto il produttore di tali rifiuti è
tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti
urbani o assimilabili agli urbani.
Chiunque intenda avviare un'attività
produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve
farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la
costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni,
indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
G - RIFIUTI CIMITERIALI
Il presente regolamento non si applica
ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi
genere provenienti da esumazioni.
Per tali rifiuti si rimanda a quanto
previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria" ed altre
leggi o regolamenti nel campo della polizia mortuaria.
Per gli altri rifiuti che si originano
nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le
disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi
urbani.
ART. 8 - DIVIETI E
CRITERI DI COMPORTAMENTO
E' vietato gettare, versare e
depositare, sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di
tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi
rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere
materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione,
anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
Il medesimo divieto vige per le
superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli
argini, le sponde, nonché i cicli delle strade ricadenti in territorio
comunale.
In caso di inadempienza, il Sindaco,
allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con
propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere
direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei
rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
Ogni forma di cernita manuale dei
rifiuti conferiti è proibita. L'utenza dei servizi è tenuta ad
agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il
proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
L'inosservanza delle disposizioni del
presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.
ART. 9 - ORDINANZE
CONTINGIBILI E URGENTI
Qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il
Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.
nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso
temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga
alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri
della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità Regionale.
Restano salvi i poteri degli Organi
dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della
Sicurezza Pubblica.
ART. 10 - FORME DI
GESTIONE
Le attività di smaltimento di cui ai
Titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune
direttamente o mediante Azienda Consortile o Ditta appaltatrice.
Il gestore è tenuto a fornire al Comune
tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di
propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione Emilia
Romagna ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.
TITOLO II
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI
ART. 11 -
DEFINIZIONE
Il presente Titolo riguarda le fasi di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili così
specificati:
A) - rifiuti non ingombranti provenienti
dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
B) - rifiuti ingombranti quali i beni di
consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune,
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
C) - rifiuti urbani pericolosi come
definiti dall'art. 2 punto A. 4 del presente regolamento;
D) - rifiuti destinati al recupero come
definiti al precedente art. 2.
ART. 12 -
CONFERIMENTO
I rifiuti urbani ingombranti e non
ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi
devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a
conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e
ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei
tipi elencati.
I rifiuti facilmente putrescibili che
hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari,
in mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si
consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere
temporaneamente conservati dal produttore prima del conferimento nei
contenitori predisposti in idonei recipienti chiusi da collocare in
appositi locali distinti da quelli di lavorazione.
A - RIFIUTI URBANI INTERNI NON
INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER TUTTO IL
CICLO DI SMALTIMENTO.
Il conferimento dei rifiuti di cui ai
punti A/C e D del precedente Art. 11 deve avvenire esclusivamente
mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni
stabilite dal Comune, ubicati sul ciglio stradale (o cunetta) o sui
marciapiedi, con le modalità impartite e pubblicizzate dal Comune
stesso.
E' fatto divieto assoluto di modificare
il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori
destinati alla raccolta dei rifiuti.
Per i rifiuti di cui al punto C del
medesimo articolo, possono essere previste anche modalità di
conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.
Non possono essere conferiti insieme ai
rifiuti urbani interni ed assimilabili:
- i rifiuti ingombranti
- urbani pericolosi
- tossici e nocivi
- gli altri rifiuti speciali non
assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di
veicoli ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi.
Se la raccolta avviene mediante
cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente
sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare
di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in
sacchetti o simili per impedirne la dispersione ed assicurarsi che,
dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto
rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più
vicino qualora il primo risultasse già colmo.
Qualora sia effettuata mediante bidoni,
devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per
i cassonetti.
Se il conferimento è effettuato mediante
sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta,
gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi,
oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
B - RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI.
I rifiuti ingombranti di cui al punto B
dell'art. 11 del presente regolamento non sono conferiti mediante i
normali sistemi di raccolta nè abbandonati sul marciapiede o sulla
sede stradale; il conferimento dovrà avvenire all'interno degli
appositi contenitori di grande volume appositamente predisposti dal
Comune.
C - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.
I rifiuti urbani pericolosi devono
essere oggetto di conferimento separato, le cui modalità sono di volta
in volta definite dal Comune in relazione al tipo di rifiuto di cui
chiede lo smaltimento.
D - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI
MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO.
Il Comune istituisce forme di raccolta
differenziata dei rifiuti da cui sia possibile effettuare il recupero
dei materiali ed energia stabilendone le relative modalità.
E' vietato il conferimento di detti
rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.
ART.13 - RACCOLTA.
Il servizio di raccolta dei rifiuti, di
cui al punto a) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, viene effettuato
all'interno del perimetro individuato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 580 del 11/9/91.
Detto perimetro si intende esteso a
tutti gli utenti nei confronti dei quali sia effettuato il ritiro
periodico dei rifiuti introdotti in appositi contenitori ubicati a
distanza tale dal luogo di produzione da essere di fatto utilizzati.
La frequenza della raccolta e le
relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune
che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo
settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.
4 del presente regolamento.
Agli stessi principi devono essere
sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito
temporaneo dei rifiuti.
I rifiuti urbani od assimilabili
prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio
devono essere smaltiti negli impianti di trattamento finale
autorizzati a norma del D.P.R. 915/82.
ART.14 - AREE
ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA RIFIUTI
L'intero ciclo di smaltimento dei
rifiuti prodotti nell'area non servita dal servizio di raccolta deve
avvenire nel rispetto dei principi di cui all'Art. 4 del presente
regolamento.
In particolare i rifiuti urbani dovranno
essere conferiti nel cassonetto più vicino. I rifiuti speciali devono
essere conferiti ad aziende specializzate ed autorizzate così come
previsto dall'Art. 3 del D.P.R. 915/82.
ART.15 - TRASPORTO
Il trasporto dei rifiuti deve essere
effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di
conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il
rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai
principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed
il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti
nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono
essere concesse dall'Amministrazione Comunale (fermate e sosta anche
in zone soggette a divieto ecc.).
ART.16 -
TRATTAMENTO
Il trattamento dei rifiuti di cui al
presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati
ai sensi del D.P.R. 915/82.
TITOLO III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI ESTERNI
ART.17 -
DEFINIZIONE.
Per rifiuti urbani esterni si intendono
i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico e sulle rive dei fiumi.
ART.18 - RACCOLTA,
TRASPORTO E TRATTAMENTO.
I servizi di raccolta, spazzamento e
trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune
entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio
Comunale.
La determinazione del perimetro viene
normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
A) le strade e piazze classificabili
comunali ai sensi della Legge 126/1958;
B) le strade vicinali classificabili di
uso pubblico, ai sensi della Legge 126/1958;
C) i tratti urbani di strade statali e
provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati
su entrambi i lati);
D) le strade private comunque soggette
ad uso pubblico purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
- siano aperte permanentemente al
pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre,
cancelli, catene, cippi, ecc.);
- siano dotate di un sistema di regolare
pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- siano dotate di un sistema di
smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo,
caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
Il servizio di raccolta e di trasporto e
trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive
e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonchè delle scarpate
autostradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale è a
carico degli Enti competenti.
La frequenza e le modalità dei servizi
di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione
ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei
servizi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento.
ART.19 -
CONTENITORI PORTARIFIUTI.
Allo scopo di garantire il mantenimento
della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti
a cura del Comune appositi contenitori.
I contenitori saranno periodicamente
puliti e disinfettati a cura del Comune al fine di prevenire il
diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle
condizioni igieniche.
ART.20 - PULIZIA
DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
I luoghi di uso comune dei fabbricati,
nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non,
devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori,
amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli
costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da
terzi.
A tale scopo devono porre in essere le
necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee
dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e
l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il
corretto stato di efficienza.
Qualora i responsabili di cui sopra non
provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per
l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di
Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, emana ordinanza in danno dei
soggetti interessati, disponendo affinchè il servizio pubblico esegua
con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili
stessi i lavori di pulizia e di riassetto neccessari.
ART.21 - PULIZIA
DEI TERRENI NON EDIFICATI.
I proprietari, ovvero coloro che hanno
la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la
destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente
liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
A tale scopo, essi devono porre in
essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee
ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la
manutenzione ed il corretto stato di efficenza.
ART.22 - PULIZIA
DEI MERCATI.
I concessionari ed occupanti di posti di
vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti,
in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito
il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i
rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività dopo
aver ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e
gestiti dal servizio di raccolta.
ART.23 - AREE
OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI.
I gestori di esercizi pubblici che
usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i
bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono
provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche
adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene
effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte
dell'apposito servizio.
I rifiuti così raccolti devono essere
conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani
interni.
All'orario di chiusura l'area di ogni
singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
ART.24 - AREE
ADEBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI NOMADI E MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE
Le aree occupate da spettacoli
viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute
pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Ogni onere
connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio
normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui
trattasi.
Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i
Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini
che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o
manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e
aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare
agli Uffici Comunali il programma delle iniziative indicando le aree
che si intende effettivamente impegnare, utilizzare, e a provvedere
direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla pulizia delle
aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari
sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle
manifestazioni.
ART.25 - CARICO E
SCARICO DI MERCI E MATERIALI.
Chi effettua operazioni di carico,
scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area
pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve
provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della
superficie medesima.
Qualora dette operazioni avvengano per
fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine
di ogni fase.
In caso di inosservanza, la pulizia è
effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la
rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili
inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di
Legge e di regolamento.
ART.26 - ESPURGO
DEI POZZETTI STRADALI.
Il Comune provvede a mantenere sgombri i
pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al
fine di assicurarne il regolare deflusso.
E' assolutamente vietato introdurre
rifiuti negli stessi.
ART.27 - ASPORTO
DEGLI SCARICHI ABUSIVI.
Ove avvengano scarichi abusivi di
rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, private aperte al
pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni di cui al
successivo art. 31 accertano, anche raccogliendo eventuali reperti,
l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando la
sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti
ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
In caso di inadempienza, il Sindaco,
allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o
ambientale, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica
dell'U.S.L. competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti
interessati, fissando un termine affinchè questi provvedano alla
rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il
servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di
riassetto necessari a spese di tali soggetti.
ART.28 -
DISPOSIZIONI DIVERSE.
Le persone che conducono cani od altri
animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso
il verde, sono tenuti ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle
eiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente
all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi, ovvero
condurre l'animale presso le apposite piazzole eventualmente
predisposte allo scopo dal Comune in piazze e aree verdi cittadine la
cui gestione igienico-sanitaria è curata dall'Amministrazione Comunale
stessa.
Chi effettua attività relative alla
costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in
genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che
eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a
non abbandonarvi i residui di alcun genere.
TITOLO IV
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E
SANZIONI
ART.29 - OSSERVANZA
DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
Per quanto non espressamente contemplato
dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R.
915/82 e relative normative tecniche di attuazione, nonché quanto
previsto dai regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia
Urbana e dalle Leggi Regionali in materia.
ART.30 - CONTROLLI
In attuazione del disposto dell'art.
104, secondo comma, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dell'art. 7 del
D.P.R. n. 915/82, le Provincie sono preposte al controllo dello
smaltimento dei rifiuti.
Rimangono valide le competenze della
Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei
Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico sanitaria
svolta dai competenti servizi dell'U.S.L., ai sensi dell'art. 19 della
L.R. 4/5/1982 n. 19.
ART.31 - ORGANI
DELEGATI
Alla repressione dei fatti costituenti
violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono
aggressione e degrado dell'ambiente, provvedono gli agenti di Polizia
Municipale e gli operatori del servizio di Igiene Pubblica della
U.S.L. competente.
Le violazioni al presente regolamento
possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari
del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità
previste dal vigente ordinamento.
ART.32 - SANZIONI
Fermo restando quanto previsto dal
titolo V del D.P.R. 10/9/1982 n. 915, le contravvenzioni al presente
regolamento sono punite con l'ammenda a norma dell'art. 106 e seguenti
del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 1934 come specificato
nell'allegato "A".
ART.33 - TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Per i servizi relativi allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nelle sue varie fasi, è
dovuta al Comune la tassa prevista dagli artt. dal 268 al 272 del T.U.
per la finanza locale 14/9/1931, n. 1175 così come sostituiti
dall'art. 21 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915; essa si applica in base alle
norme previste dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazioni n.120 del 10/12/63, n. 269 del 23/5/69 e
29/7/83.
ART.34 - RIFIUTI
SPECIALI NON ASSIMILABILI E TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI,
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Nel caso di rifiuti speciali non
assimilabili, alle diverse fasi del loro smaltimento dovrà provvedere
a proprie spese e a propria cura il produttore. Ai fini della
detassazione l'interessato dovrà presentare apposita domanda entro il
20 settembre allegando:
- copia della relativa convenzione
(D.P.R. 915/82 art. 3) debitamente sottoscritta, ove sarà
obbligatoriamente riportata la data di decorrenza, la durata e la data
di scadenza;
- attestazione sotto la responsabilità
dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento;
Entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà
pervenire per conoscenza al Comune copia della comunicazione spedita
alla Provincia sui quantitativi e tipologia dei rifiuti speciali e/o
tossico-nocivi prodotti, smaltiti e trasportati nell'anno precedente e
copia delle fatture di smaltimento. La mancanza di tale documentazione
farà cessare il beneficio della detassazione.
Non sono in ogni caso ammesse a
detassazione superfici di esclusiva formazione di materie prime
secondarie e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali
truccioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartone, e simili
anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.
ART.35 -
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI
ASSIMILABILI, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Le aziende od Enti che nell'ambito del
territorio comunale, effettuano lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e dei rifiuti speciali assimilabili sono tenuti a comunicare al
Comune, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i quantitativi, la
natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.
ART.36 -
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME
Con l'approvazione del presente
regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme
regolamentari in con esso.
ART.37 -
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Per tutto quanto non espressamente
richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative
vigenti in materia.
ELENCO DEI RIFERIMENTI
NORMATIVI
1) D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 -
attuazione direttivo CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403
relativa allo smaltimento dei cloro di fenili e dei policlotrofenili e
n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
2) Delibera del Comitato internazionale
del 27/7/1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei
rifiuti;
3) D.L. 31 agosto 1987 n. 361 e legge di
conversione n. 441 del 29 ottobre 1987 - disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti;
4) D.M. 28/12/1987 n. 559 - Ministero
Ambiente - Criteri per la elaborazione e predisposizione dei piani
regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1 del D.L. 31/8/1987 n. 361,
convertito con modificazioni nella legge 29/10/1987 n. 441 per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
5) D.L. 9/9/1988 n. 397 e legge di
conversione 9 novembre 1988 n. 475 - Disposizioni urgenti in materia
di smaltimento dei rifiuti industriali;
6) D. M. 22/9/1988 - Ministero Ambiente
- Censimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L.
9/9/1988 n. 397;
7) D.L. 14 dicembre 1988 n. 526 e legge
di conversione 10 febbraio 1989 n. 45 - Disposizioni urgenti in
materia di emergenza connesse allo smaltimento dei rifiuti
industriali;
8) D.M. 26/4/1989 - Ministero Ambiente -
Istruzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali;
9) D.M. 25/5/1989 Ministero Ambiente -
Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come
assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
10) D.M. 29/5/1991 - Indirizzi generali
per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti
solidi;
11) Deliberazione Giunta Regionale
17/9/1985 n. 5298 - Disciplina dello stoccaggio provvisorio di rifiuti
tossici e nocivi e successive modifiche ed integrazioni;
12) L.R. 27/1/1986 n. 6 - Interventi
della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del
D.P.R. 10/9/1982 n. 915. Delega di funzioni amministrative alle
Province ed al comitato Circondariale di Rimini;
13) L.R. 26/7/1988 n. 20 - Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 6/86;
14) T.U.L.C.P.. approvato con R.D. n.
383 del 1934;
15) Codice della strada approvato con
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
16) Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R.
16/12/1992;
17) Legge 8/6/1990 n. 142 - Ordinamento
delle autonomie locali;
18) R.D. 27/7/1934 n. 1265 art. 38 -
Testo unico delle leggi sanitarie.
Allegato "A" al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
TABELLE DELLE SANZIONI - Lire
Art. |
Oggetto |
Sanzione |
Oblazione |
8 |
divieto di abbandono rifiuti |
20-200.000 |
40.000 |
8 |
divieto di abbandono rifiuti
speciali |
50-300.000 |
100.000 |
8 |
divieto di cernita |
20-200.000 |
40.000 |
12.A |
spostamento cassonetti |
30-180.000 |
30-180.000 |
12.A |
conferimento non autorizzato di
ingombranti o pericolosi |
50-300.000 |
100.000 |
12.A |
conferimento rifiuti liquidi o accesi |
50-300.000 |
100.000 |
12.A |
uso improprio dei
cassonetti |
20-200.000 |
40.000 |
12.D |
mancata osservanza criteri raccolta differenziata |
20-200.000 |
40.000 |
14 |
mancato conferimento
nel cassonetto più vicino |
20-200.000 |
40.000 |
20 |
mancata pulizia aree comuni e scoperte dei fabbricati |
50-300.000 |
100.000 |
21 |
mancata pulizia
terreni inedificati |
50-300.000 |
100.000 |
22-23
24-25 |
mancata pulizia mercati e aree pubbliche in uso o concessione
temporanea |
50-300.000 |
100.000 |
26
|
introduzione rifiuti
in pozzetti stradali |
50-300.000 |
100.000 |
27 |
scarichi abusivi |
50-300.000 |
100.000 |
28 |
sporco da deiezioni
animali in suolo pubblico |
20-120.000 |
40.000
|
|