LEGGE 12 AGOSTO 1993, n. 301
(G.U. del
17-8-1993, n. 192)
NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Assenso
1. La donazione delle cornee è gratuita. E' consentito il
prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto
l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in
mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in
mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il
soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto
il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso
dai rispettivi rappresentanti legali.
Art. 2 Accertamento della morte mediante mezzi
strumentali
1. Il prelievo di cui all'articolo 1 può essere effettuato
previo accertamento della morte per arresto cardiaco
irreversibile.
2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata,
nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a
domicilio, mediante rilievo grafico continuo
dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti
minuti primi.
3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne
immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento
per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.
Art. 3 Disposizioni particolari per i prelievi e gli
innesti di cornea
1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate,
nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie
pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di
personale medico.
2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture
sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è
richiesta alcuna autorizzazione particolare.
Art. 4 Centri di riferimento per gli innesti corneali
1. Le regioni, singolarmente o di intesa tra loro,
provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al
controllo di centri di riferimento per gli innesti corneali
regionali o interregionali.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) informazione e propaganda sul territorio;
b) organizzazione dei prelievi di cornea;
c) deposito e conservazione delle cornee;
d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle
cornee;
e) promozione degli innesti corneali;
f) promozione della ricerca.
Art. 5 Disposizione finale
1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la
presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. |