Progetto Oftalmologia Legale e Sociale

  Curriculum    Pubblicazioni   Panorama Web    Corrispondenza
Argomenti
   
  Prevenzione
  Diagnostica
  Cure mediche
  Chirurgia
  Laser
  Riabilitazione
  Farmaci
  Casi clinici
  Archivio
   Medicina Legale
  Perizia e C.T.
  Inps - Inail
  Invalidità civile
  Valutazione
  Idoneità
  Innesti corneali
  Legislazione
  Consenso
 
 

 Spigolature

Cultura
Motori
  Sport
  Itinerari
  Varie
  Mercatino
   
      
        Trapianto di cornea - Home
 
  Il trapianto di cornea

 

LEGGE 12 AGOSTO 1993, n. 301

(G.U. del 17-8-1993, n. 192)

NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Assenso

1. La donazione delle cornee è gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

Art. 2 Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art. 3 Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4 Centri di riferimento per gli innesti corneali

1. Le regioni, singolarmente o di intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo di centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) informazione e propaganda sul territorio;

b) organizzazione dei prelievi di cornea;

c) deposito e conservazione delle cornee;

d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;

e) promozione degli innesti corneali;

f) promozione della ricerca.

Art. 5 Disposizione finale

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Approfondimenti

 
    CATARATTA
    GLAUCOMA
    DISTACCO DI RETINA
    VIZI DI REFRAZIONE
    CHIRURGIA PLASTICA
    PTERIGIO
    CALAZIO
    DEG. MACULARE

In evidenza
visitaoculistica.it - 2004 - Non riproducibile - Web Master Alessandro Perrone - info@visitaoculistica.it