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Norme sul funzionamento disciplinare e didattico

 

Norme per i sigg. Docenti


art. l.
I docenti devono trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, anche per poter accogliere gli alunni al loro ingresso.

art. 2. Al segnale di cambio delle lezioni ogni docente eviti di trattenersi nella classe costringendo il collega ad attendere dietro la porta e causando inevitabilmente degli inconvenienti; svolga la sua lezione in modo da concluderla in tempo utile.

art. 3. I sigg. docenti evitino di trattenersi nei corridoi tra una lezione e l'altra.

art. 4. I sigg. docenti che non abbiano altra lezione non abbandonino la classe prima che si presenti il collega per il cambio.

art. 5. Durante la permanenza in classe i sigg. docenti sono responsabili nei confronti degli alunni; se costretti ad allontanarsi per gravi motivi, possono affidare la classe solo alla vigilanza di un collega o dei personale ausiliario. I sigg. docenti, comunque, nel caso che siano costretti ad allontanarsi dall'aula per parecchio tempo, devono sempre avvertire la Presidenza ed ottenere l'autorizzazione.

art. 6. I sigg. docenti impossibilitati a presentarsi a scuola per motivi di salute, devono comunicare telefonicamente al Preside l'assenza tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro dei giorno in cui essa si verifica; sono tenuti a far pervenire a scuola con qualunque mezzo la richiesta di concessione dell'assenza con relativo certificato medico di giustificazione della stessa, con l'indicazione della sola prognosi.

art. 7. I sigg. docenti devono segnalare alla Presidenza con cadenza mensile, e comunque quando se ne presenti la necessità, gli alunni frequentemente assenti, o, dal rendimento scolastico ridotto.

art. 8. I sigg. docenti accompagnino gli alunni allorché essi si trasferiscano da un'aula all'altra, assicurando il massimo ordine.

art. 9. I sigg. docenti di educazione fisica hanno l'obbligo di rilevare ciascuna classe dall'aula e di riaccompagnarla al termine della lezione; sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante il trasferimento dall'aula in palestra e viceversa, nonché durante l'attività stessa in palestra e negli spazi aperti.

art. 10. Alla fine delle lezioni i docenti devono accompagnare le classi fino all'uscita, dopo essersi accertati che l'aula non sia lasciata in disordine. I sigg. docenti educhino gli alunni al rispetto dell'aula e delle suppellettili e non si limitino ad intervenire a fatto compiuto.

art.11. Per comportamenti indisciplinati, i sigg. docenti si valgono di rapporti scritti sul registro di classe solo in casi di particolare gravità e, se necessario, dispongono che l'alunno individuato sia accompagnato in Presidenza da un collaboratore scolastico al quale affideranno il registro con il rapporto.

art.12. I sigg. docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni che vengano loro affidati dalla Presidenza durante le manifestazioni che si svolgono fuori della scuola, le visite guidate e viaggi d'istruzione: la partecipazione alle predette attività è un dovere cui il docente non può sottrarsi.

art.13. I sigg. docenti facciano assegnamento nell'azione educativa sul loro prestigio personale e rispettino la personalità degli alunni. Rammentino che è più importante l'azione di prevenzione che quella di repressione; in caso di necessità, la punizione abbia una funzione educatrice e sia data con equilibrio, evitando scatti d'ira, parole minacciose, inopportune e offensive.

art.14. Regolamentazione dello sciopero: C.C.N.L. del 25.05.99 art.2 comma 3 "….in ogni occasione di sciopero i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria entro il decimo giorno dalla comunicazione dello sciopero oppure entro il quinto qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti…." e comma 4 , in caso di mancata adesione allo sciopero i docenti saranno tenuti a presentarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per consentire la riorganizzazione dell'orario scolastico onde garantire la necessaria vigilanza sugli alunni.

 

Norme per gli alunni

Comitato di garanzia

E' costituito da: Dirigente scolastico, due genitori (nominati dal consiglio di Istituto) due docenti (nominati dal C. di Cl.) e dal Direttore dei servizi generali amministrativi).

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

art. l. Gli alunni devono presentarsi a scuola con puntualità, e portare tutto l'occorrente per le lezioni.

art. 2. Gli alunni che si presentano in ritardo sono ammessi in classe dopo che il Preside, o un insegnante collaboratore abbia accettato la giustificazione.

art. 3. Agli alunni è consentito lasciare la scuola prima del termine delle lezioni con il permesso del Preside o di un docente collaboratore, in casi straordinari , e solo prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci. In caso di malessere gli alunni saranno accompagnati a casa dal personale ausiliario, qualora i genitori siano impossibilitati a raggiungere tempestivamente la scuola. Per eventuali casi più gravi o infortuni varranno le norme di "Pronto Soccorso" e di tutela assicurativa.

art. 4. Gli alunni che siano stati assenti da scuola, non possono essere riammessi senza giustificazione di un genitore o di chi ne fa le veci, sottoscritta con firma autografa e corrispondente a quella depositata presso la segreteria della scuola sul libretto delle assenze.

art. 5. Gli alunni abbiano sempre un comportamento corretto e disciplinato, siano sempre rispettosi verso i compagni, docenti e personale non docente.

Art. 6. Gli alunni rispettino la scuola, la loro aula e le suppellettili; di eventuali danni sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati o le classi che, per solidarietà con i responsabili, ne impediscano la individuazione.

art. 7. Durante l'intervallo gli alunni devono comportarsi in modo da non recare pregiudizio alle persone e alle cose, e da evitare schiamazzi e assenze temporanee dalla classe.

art. 8. Agli alunni i quali si siano resi responsabili di fatti che abbiano turbato il regolare andamento della vita della classe o della scuola, sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite dalle norme vigenti in materia. L'alunno può esporre le sue giustificazioni prima che abbia inizio il procedimento disciplinare che lo riguarda o nel corso dei medesimo. Il Preside raccoglie le testimonianze scritte oppure messe a verbale, provvede quindi ad accertare i fatti.

art.9. Gli alunni che siano stati sospesi dalle lezioni, prima di essere riammessi in classe, devono essere accompagnati a scuola da un genitore o da chi ne fa le veci, salvo i casi di impedimento da comunicare per iscritto al Preside

art. 10. Salvo specifica autorizzazione , e solo per motivi umanitari, nessuno può distribuire agli alunni materiale propagandistico o richiedere loro somme di danaro.

art. 11. Gli alunni si alzino in piedi, senza invito, in segno di rispetto, quando entrano ed escono dall'aula il Preside, i docenti e le persone rivestite di pubblica autorità.

art. 12. Nessun abito particolare è richiesto agli alunni ; essi debbono improntare il loro abbigliamento alla pulizia ed al decoro.

art. 13. Per qualunque contestazione si fa riferimento all'organo di garanzia previsto dallo statuto degli studenti e studentesse.

 

Norme per il personale A.T.A.


durante l'orario di lavoro mantenere nel rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo ai principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia o d'infortunio;

eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori;

tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;

assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;

avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti;

non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali della Amministrazione da parte dei personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali aperti al pubblico;

in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di      appartenenza, salvo comprovato impedimento;

astenersi dal partecipare all'adozione dì decisioni o attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.

Norme per i sigg. Genitori

art. 1. Contribuire affinché i propri figli giungano puntualmente a scuola.

art. 2. Collaborare con i docenti a far rispettare le norme.

art. 3. Partecipare con regolarità agli incontri scuola - famiglia.

art. 4. Recarsi ai colloqui nelle ore di ricevimento stabilite.

art. 5. Contribuire alle scelte formative della scuola.

art. 6. Controllare che i propri figli vengano a scuola muniti dei materiali necessari e che ne abbiano cura.

art. 7 Controllare che i propri figli eseguano puntualmente il lavoro assegnato a casa.

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