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L' AUTONOMIA  POSSIBILE

 

 

 

A cura di Giancarlo Cerini

L'avvio dell'autonomia si presenta come un processo complesso e articolato,dovuto alle caratteristiche dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n. 59, che si configura come una vera e propria legge delega. Sono quindi necessari ulteriori provvedimenti (Decreti legislativi o Regolamenti) per dare concreta attuazione ai dispositivi della legge. E il caso del D.L.vo n. 59/1998 che attribuisce la qualifica dirigenziale ai capi di istituto delle scuole autonome, mentre ora dovrà essere approvato un ulteriore decreto per le necessarie attività formative. Un ulteriore tassello è rappresentato dall'approvazione del Regolamento sul dimensionamento degli istituti scolastici che, al di là dei parametri numerici previsti (dai 500 ai 900 alunni), fìssa una credibile tabella di marcia per le operazioni di dimensionamento e la connessa attribuzione della personalità giuridica alle scuole che ne sono sprovviste (negli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001). Due anni di tempo entro i quali dar corpo (e sostanza giuridica) ai diversi ambiti dell'autonomia: amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo. Dopo la consultazione della primavera '98 sulla bozza di regolamento dell'autonomia (organizzativa e didattica) si attendono ora le prossime mosse del Ministro. Gli esiti della consultazione saranno restituiti alle scuole e una nuova bozza (che emenda quella del 4 marzo '98) sarà inoltrala al Parlamento per il prescritto parere di merito. I tempi sembrano dunque allungarsi, anche perché l'autonomia non è solo un alto giuridico definito, ma un ben più complesso processo culturale.

Ecco dunque aprirsi lo spazio per la sperimentazione. Al di là delle facili ironie (come quelle rivolle agli esami "sperimentali" di maturità, andati in soffitta solo nel 1998, dopo 30 anni di "sperimentazione"), dobbiamo ammettere che la via sperimentale ha rappresentalo in molti settori della nostra scuola (si pensi ai diversi comparti della scuola secondaria superiore) l'unica strategia per introdurre innovazioni in un sistema fortemente ingessalo. Anche se un po' logoro, rispetto agli splendidi anni '70, la sperimentazione si presenta dunque come una moneta ancora spendibile nell'istituzione scolastica, specie se accompagnala da una ventata di risorse finanziarie aggiuntive.

Risiede qui il "segreto" della sperimentazione dell'autonomia, pur che si riesca a coniugare la voglia di fare delle scuole (dove ancora si trovano gruppi di operatori motivali} e la disponibilità di finanziamenti senza eccessivi vincoli burocratici (sia per sostenere i progetti, sia per incentivare il personale). Questo era il senso dell'abbinamento del DM 765 del 27.11.1997 e della Legge n. 440 del 20.12.1997 (poi tradotta in Direttiva n. 238 del 19.5.1998): indicazioni progettuali da un lato, risorse finanziarie dall'altro. Una miscela di un certo effetto nella scuola abituata agli adempimenti, in grado di superare gli incidenti di percorso più insidiosi, come quelli rappresentati dai rilievi della Corte dei Conti al Decreto sulla sperimentazione (il n. 765/97).

Già molti autorevoli commentatori avevano eccepito sulle procedure adottale con il DM 765/97, di anticipare per via amministrativa innovazioni che il legislatore aveva riservalo ad appositi provvedimenti delegali. Ora l'incertezza sembra rientrata, anche se la Corte raccomanda di mantenere la sperimentazione negli ambiti dell'ordinamento vigente con ciò limitandone certamente in carica innovativa. Dunque Decreto e Direttiva hanno cambiato numero: il D.M.n.765 è' diventato DM N. 251 del 29.5.98, mentre, La Direttiva n. 238 è diventata in Direttiva n. 252 del 29.5.98 (entrambe pubblicate sul n. 21 di Notizie della Scuola. 1/ 15 luglio Ì998).

Accanto agli otto ambiti della sperimentazione già individuati nei primo de-creto e che restano invariati, compaiono ora numerosi riferimenti normativi: i famosi "paletti" per ricordare il quadro normativo vigente ed evitare che la sperimentazione si trasformi in un improvvisato "bricolage " organizzativo e didattico.

Ben vengano dunque i paletti normativi a fornire un minimo di certezze dei diritti agli operatori scolastici, alquanto frastornati dal succedersi tambureggiante di bozze, direttive e decreti. Purtroppo, nonostante la doviziosa messe, di indicazioni normative allegate al nuovo decreto sulla sperimentazione, il compito sarà comunque arduo. Molti riferimenti sono generici, altri obsoleti, altri ancora discutibili; anche la gerarchia dei le fonti appare variopinta: si va dalle leggi ai contratti nazionali, dalle direttive alle circolari fino alle Intese. Una miscellanea che mal si presta ad affermare contorni giuridici netti, ma che serve piuttosto a delineare a maglie larghe indicazioni propositive e programmatiche, tutte da interpretare e sviluppare.

Ma tant'è; questa è una delle caratteristiche del sistema amministrativo italiano: "norme oscure e sempre negoziabili; molte regole accompagnale da troppe deroghe" (S. Cassese, in Lo Stato introvabile. Donzelli, Roma, 1998). Ma, non volendo essere cosi pessimisti come il nostro autorevole interlocutore, abbiamo cercato di districarci, ancora una volta, tra i numerosi meandri delle citazioni normative.per offrire, almeno, un quadro sinottico che renda per ora più agevoli la ricerca e l’approfondimento a quanti intendono inoltrarsi sui sentieri, per ora appena tracciati, dell'autonomia.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CONTENUTI RILEVANTI

 

SCHEDA A - ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO

Art. 7-TU 297/94 Il collegio dei docenti formula proposte circa l'orario delle lezioni e delle altre attività... adegua i programmi alle specifiche esigenze ambientali.
Art.10-TU297/94 Il consiglio di circolo/istituto ha potere deliberante In materia di adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
Art. 74 - TU 297/94, Art. 193 ter – TU 297/94 

L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
Le attività didattiche si svolgono tra il 1° settembre ed il 30 giugno.
Il Ministro della P.I. determina il termine delle attività didattiche e delle lezioni. La data di inizio è fissala dal Sovrintendente Scolastico Regionale.
Il calendario deve consentire lo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni (ed in aggiunta di un congruo numero di giorni per gli interventi integrativi di recupero, anche in orario antimeridiano).

Art.1L.352/1995 (artt.193 bis -193 ter) TU 297/94

Gli interventi didattici ed educativi integrativi (sostitutivi degli esami di riparazione) si svolgono durante tutto l’anno scolastico, anche, con opportuni adattamenti dei calendario.
Gli organi collegiali possono deliberare una scansione flessibile delle lezioni (anche diversa da quella settimanale) fermi restando gli obblighi di servizio dei docenti e il numero di ore annuo per ciascuna disciplina.

OM 19/04/97 n. 262 (sostituita con OM 
n 329 del 27/5/97 fermata con OM n.72 del 23/02/98 a.s.98/99)

La data di inizio delle lezioni (determinata dal Sovrintendente) può essere diversificata per ordine di scuola. I consigli di circolo/istituto possono procedere ad adattamenti del calendario (fermi restando almeno 200 giorni di lezione), anche per consentire l’organizzazione di attività curricolari in collaborazione con le Regioni e/o con il sistema produttivo. La scansione interna in 2 (o 3 periodi) dell’anno scolastico può variare anche per qualificare e diversificare l’offerta formativa e per colmare situazioni di carenza.

SCHEDA B - FLESSIBILITA' DELL'ORARIO E DIVERSA ARTICOLAZIONE DELLA DURATA DELLE LEZIONI

Art.7 TU 297/94 Il Collegio dei docenti formula proposte circa l'orario delle lezioni e delle altre attività e propone misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
Art.10 TU 297/94 Il Consiglio di circolo/istituto indica i criteri relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività alle condizioni ambientali.
Art.129 TU297/94 L'orario delle attività didattiche della scuola elementare, previsto dalla L. 148/90, è di 27 o 30 ore settimanali (con la lingua straniera).
È possibile aumentare l'orario a 30 ore nel 2° ciclo (e fino a 37 ore con progetti di tempo lungo o fino a 40 ore con il tempo pieno).
Le modalità di svolgimento possono prevedere l'articolazione in 5 o 6 giorni (con orario antimeridiano e pomeridiano).
L'orario antimeridiano è consentito solo per carenza di strutture e di servizio.
CM 116/1996 La ripartizione settimanale del tempo per le diverse discipline è definita dal Collegio dei docenti (soglie massime) sulla base di criteri impartiti dal Ministero (soglie minime) e concretamente disposta dal gruppo docente. Orientamenti più flessibili (es.: orari annuali e/o per ambito) sono suggeriti dalla CM 116/96.
Art.167 TU297/94 Attività di carattere interdisciplinare e interventi individualizzati possono svolgersi in sostituzione delle normali attività didattiche fino ad un massimo di 160 ore annue. Sono attuate nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti.
Legge 08/08/95 (Artt.193 bis e 193 ter TU 297/94) Gli interventi integrativi (IDEI) possono comprendere n.352 anche attività di approfondimento, di orientamento, di recupero. Ogni istituto,nella sua autonomia ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative. E’ possibile una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale (garantendo il numero di ore annuo per ciascuna disciplina e nel rispetto degli obblighi di servizio dei docenti).
CCNL 4/95 Le attività di insegnamento sono distribuite in non meno ART.41di 5 giornate settimanali. L'orario può essere articolato in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. In caso di sperimentazioni autonome che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alta sperimentazione.
Art. 43 [Ai commi 2 e 3 sono precisate le condizioni per il completamento degli orari di cattedra] Le attività aggiuntive di insegnamento, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, possono comprendere (oltre ad interventi di recupero) attività di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa.
Art. 42 e 43 [Sono individuale le attività funzionali all'insegnamento-individuali e collegiali - nonché le attività aggiuntive alle medesime, con i relativi compensi].
OM 21/4/97 N.266 Le istituzioni scolastiche, in sede di programmazione (scrutini ed esami) delle attività didattico-educative, definiscono ed adottano in piena autonomia criteri e modalità per realizzare un'offerta formativa qualificata e diversificata sostituita con O.M. volta in particolare a colmare situazioni (27/05/1997 n.330) di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato dal consiglio di Istituto.

SCHEDA C - ARTICOLAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE
 E INTEGRAZIONE
  SCOLASTICA

Legge 04/08/1977, n.517 - Art 2 sc. elementare La programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni [Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione degli alunni con handicap...]
Art.7 Sc. media La programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative dì sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati...
Nell’ambito dì tale programmazione sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni con handicap].'Tali attività si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore annue.
Legge 5/6/1990 
n. 148 (artt. 5, 6, 9)
I moduli organizzativi devono consentire una organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni. [La pluralità degli interventi è articolata per ambiti disciplinari] [Gli interventi di sostegno devono essere coordinati con l'attività didattica generale].
Una quota delle ore di insegnamento può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri.
Legge 5/2/1992, 
n. 104 (Art.14)
All'integrazione scolastica degli alunni con handicap si provvede mediante l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nella articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata. (vedi anche scheda f).
Art. 13 Si possono realizzare sperimentazioni finalizzate nelle classi frequentate da alunni con handicap (v. ora anche L. 449/1997 art. 40,comma 1) ]
[Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività]
Art.  5-TU 297/94 I consigli di classe (interclasse o intersezione) formulano proposte per iniziative di sperimentazione ed esercitano competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione [il riferimento è agli artt. 2 e 7 della Legge 517/97, ai criteri di valutazione nella scuola dell'obbligo, alla sperimentazione di carattere metodo-logico e didattico].
(v.anche artt.276 277- TU 297/94) Le sperimentazioni di carattere metodologico e didattico devono essere autorizzate dal collegio dei docenti se coinvolgono più insegnamenti o richiedono l'utilizzazione straordinaria di risorse.
Art. 7- TU 297/94 Il collegio dei docenti adotta e promuove iniziative di sperimentazione; adegua i programmi alle specifiche esigenze ambientali; programma ed attua iniziative per il sostegno degli alunni con handicap; individua i mezzi per ogni possibile recupero; propone misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
Art.10 TU 297/94 Il consiglio di circolo/istituto esercita funzioni in materia di sperimentazione (v. art. 276-277 e segg.) e stabilisce i criteri per la programmazione e l'attivazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (recupero, sostegno, libere attività complementari).
Art. 491 TU 297/94 L'art. 491 risulta disapplicato dall'art. 82 del CCNL 4/8/1995 in riferimento all'art. 41 del medesimo contratto.
Se ne vedano anche gli art. 40, 42 e 43 nella scheda b.
ART. 2 legge 253 Del 28/06/95 L'art. 2 inserisce nel TU 297/94 due articoli aggiuntivi, il 193-bis e il 193-ter, relativi agli interventi didattici ed educativi integrativi.
In particolare, può essere prevista un'articolazione organizzativa diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Per gli altri aspetti, di adattamento del calendario e di flessibilità dei tempi didattici (v. il commento alle schede a e b).

SCHEDA D - ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Lg. 8/8/95 N.352 [La legge 352/95 abolisce gli esami di riparazione ed attiva interventi di sostegno e di recupero]. In funzione delle diverse esigenze formative degli studenti possono essere organizzati interventi didattici ed educativi integrativi, che comprendono iniziative di sostegno, di recupero, di orientamento, di approfondimento. Tali iniziative possono comportare adattamenti del calendario scolastico, una scansione flessibile delle lezioni, un'articolazione diversa da quella per classe.
Art.43 CCNL /95 I docenti possono svolgere attività aggiuntive di insegnamento sotto forma di interventi didattici educativi integrativi o di arricchimento dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
CM 7/8/96 n.492 In previsione dell'avvio dell'autonomia organizzativa e didattica vengono fornite indicazioni per l'organizzazione di interventi integrativi per studenti il cui profitto risulti insufficiente. Premesso che un'azione per il successo formativo non può limitarsi ad iniziative aggiuntive, ma dovrebbe comportare un ripensamento dell'intera programmazione (in vista di una didattica differenziata che tenga conto delle esigenze di recupero, ma anche di quelle di approfondimento), vengono presentate alcune possibili modalità per l'organizzazione degli interventi:
a) interventi nei giorni antecedenti l'inizio delle lezioni;
b) interventi in orario scolastico aggiuntivo;
c) inserimento delle attività di recupero/approfondimento nell'orario curricolare (classi aperte e orari flessibili);
d) "pausa didattica" per favorire il consolidamento delle conoscenze;
e) attività di recupero aggiuntive ai 200 giorni di lezione, con sospensione delle ordinarie attività didattiche;
f) riduzione dell'unità oraria di lezione e conseguente riutilizzazione degli spazi orari residui;
g) attivazione di forme di tutoring per gruppi da parte di compagni.
La circolare sollecita una particolare attenzione verso le iniziative da svolgersi nella prima fase dell'anno scolastico (programmazione, recupero, accoglienza, orientamento, contratto formativo, progressiva integrazione degli alunni nel lavoro didattico, anche mediante attività differenziate).
OM 21/4/97 n.266 I criteri di valutazione potranno tener conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nel corso dell'anno scolastico successivo, in particolare sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente. E’ opportuno attivare processi di autovalutazione che portino gli studenti a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (per gli altri aspetti, v. anche scheda b)
OM 27/5/97 n.330 Rispetto al O. M. 266/97 (pari oggetto) si limita ad apportare alcune variazioni che prevedono un piano di fattibilità approvato dal consiglio di istituto, in merito alla programmazione di una offerta formativa qualificata e differenziata
Dir.va 487-6/8/97 Rimandando alla successiva scheda g) una analisi più dettagliata della Direttiva 487/97 si riprendono qui(orientamento scolastico alcuni punti relativi alle iniziative di sostegno e univer.e prof.le recupero. L'orientamento è parte integrante di ogni curricolo di studio e deve favorire la capacità di' ogni allievo di essere protagonista di un personale progetto di vita (didattica orientativa e continuità). Le azioni di orientamento vanno integrate con gli interventi finalizzati a prevenire la dispersione scolastica e a favorire il successo formativo- Esse possono prevedere attività complementari e integrativi, nonché attività mirate alla scoperta di interessi e vocazioni personali degli studenti. A livello provinciale le iniziative saranno programmate d'intesa con gli osservatori di area sulla dispersione, per favorire le opportune intese Interistituzionali.

SCHEDA E - ATTIVAZIONE DI INSEGNAMENTI 
INTEGRATIVI FACOLTATIVI

Art.126 TU 297/94 Fermo restando l'unità di ciascuna classe - nella scuola elementare si possono organizzare attività integrative per gruppi di alunni (della stessa classe o di classi diverse) allo scopo di realizzare interventi individualizzati. Il piano va predisposto dai Collegio dei docenti entro il 2° mese dell'anno scolastico e periodicamente verificato e aggiornato.
Art.130 TU 297/94 Nella scuola elementare, oltre alla organizzazione (v. anche Lg.148/90) modulare (27-30 ore settimanali) e a tempo pieno (40 ore) è possibile realizzare attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curricolari (fino a 37 ore settimanali) anche per alunni (almeno 20) di classi diverse.
Art.167 TU 297/94 Nella scuola media possono svolgersi attività di integrazione anche a carattere interdisciplinare (entro 160 ore annue, sostitutive delle normali attività didattiche) per gruppi di alunni della stessa o di classi diverse.
Art.192 TU 297 Nella scuola secondaria superiore le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
Art.278 TU 297/94 [L'articolo riassorbe l'art. 3 del DPR 419/74 relativo alla sperimentazione e in-novazioni di ordinamenti e strutture: soggetti proponenti, caratteristiche dei progetti, autorizzazioni, ecc.].
Art.41 TU 297/94 L'orario di insegnamento, distribuito in non meno di 5 giornate, può essere articolato in forme flessibili su base plurisettimanale (con oscillazioni di 4 ore). In caso di riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti sono tenuti ai completamento dell'orario obbligatorio (ove le sperimentazioni autonome).
Art.43 
CCNL 04/08/95
Le attività aggiuntive di insegnamento, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, possono comprendere attività di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa. Tra le attività aggiuntive alle attività funzionali all'insegnamento sono comprese quelle realizzate in convenzione con enti locali per progetti aperti al territorio.
Art.71 
CCNL 04/08/95
Prevede l'istituzione di un fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive (nazionale, provinciale, di istituto) con le relative procedure di monitoraggio e valutazione.
Art.72 
CCNL 04/08/95
Descrive le modalità di impiego del fondo di istituto (art. 71) comprese le modalità di attribuzione degli incarichi, di monitoraggio e valutazione, di raffreddamento degli eventuali contenziosi.
Sulla materia di incentivazione vedi anche la CM 8/5/1998. n. 220 e la CM 26/6/1998, n. 289 (progetti di valutazione sperimentale della qualità delle prestazioni).
Direttiva n.133 del 03/04/96 La direttiva regolamenta le iniziative complementari e integrative che le scuole possono organizzare (in orario extrascolastico) per favorire la partecipazione l'accoglienza, il protagonismo degli allievi nella loro crescita umana e civile.
Le attività, che possono comportare l'apertura delle scuole in orario pomeridiano e festivo, possono indirizzarsi verso una molteplicità dì interessi (nuovi linguaggi, comunicazione, teatro, cinema, attività sportive, conferenze, produzioni culturali, ed. ambientale, ecc.) o riferirsi a problematiche didattiche (assistenza allo studio, insegnamenti individualizzati, monitoraggio, sportelli di studio, orientamento). Dovranno essere coerenti con le finalità formative della scuola.
Possono essere messi a disposizione degli studenti spazi dedicati e attivate collaborazioni con Enti Locali, associazioni studentesche e dei genitori, istituti culturali, volontariato.
Le attività possono essere proposte dal Comitato studentesco (nelle scuole superiori) e deliberate dal Consiglio di istituto/circolo, previo esame del Collegio dei docenti (per il coordinamento con le attività curricolari).
Le iniziative possono essere gestite direttamente dalle scuole o mediante convenzioni con associazioni studentesche (o di genitori, nella scuola dell'obbligo).
Enti Locali o altri enti pubblici e privati possono offrire progetti finalizzati. Le risorse possono essere reperite nel Bilancio dell'Istituto, tramite contributi volontari , con forme di autofinanziamento, con proventi esterni. Sono prescritti criteri per la stipula delle convenzioni, per contratti con esperti, per l'uso dei locali, per il coordinamento delle iniziative.
Direttiva n. 600 del 23/09/96 La direttiva regolamenta le iniziative di educazione alla salute, in un'ottica integrata con gli interventi per contrastare la dispersione, favorire il successo scolastico e la qualità dell'offerta formativa.
Le attività, finanziate nell'ambito dell’Educazione alla Salute (DPR 309/90 - prevenzione delle tossicodipendenze), dovranno inserirsi nel progetto culturale della scuola e si articolano in: 
- progetto arcobaleno (scuola materna);
- progetto Ragazzi 2000 (scuola dell'obbligo);
- progetto Giovani 2000 (scuola superiore), CIC (Centri di Informazione e Consulenza);
- progetto GENITORI;
- corsi di aggiornamento (con particolare riferimento ai docenti referenti).
Le scuole, anche in forma consorziala, presentano progetti comprensivi di tutte le attività ai Provveditori, i quali avvalendosi dell'apposito comitato tecnico - assegnano i finanziamenti. I progetti, strutturati sulla base di una grIglia contenuta nella direttiva, devono essere deliberati dal Consiglio di Istituto/Circolo (aspetti finanziari e organizzativi) e dal Collegio dei docenti (aspetti pedagogici e didattici) sentilo il parere del comitato studentesco.
La direttiva illustra inoltre il ruolo dei docenti referenti e le caratteristiche del CIC, del Progetto Genitori, dei corsi di formazione. I finanziamenti possono essere utilizzati per compensi al personale docente (ore aggiuntive di insegnamento), prestazioni di esperti esterni, visite e incontri, acquisto di attrezzature e materiali audiovisivi, noleggi, compensi per attività di progettazione, documentazione, monitoraggio e valutazione progetti.
DPR 567 del 10/10/96 Il DPR traduce in Regolamento le indicazioni già contenute nella precedente Direttiva 133/96. Con un linguaggio tecnicamente più asciutto di pari oggetto vengono presentate le caratteristiche delle iniziative (art. 1 - Finalità generali), con la precisazione che la partecipazione alle attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Scompaiono le esemplificazioni di attività, ma viene affidato ai poteri programmatici e direttivi del Ministro il compito di individuare finalità e tipologie delle iniziative. Le attività si svolgeranno in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, anche per caratterizzare la scuola come centro di formazione permanente.
La collaborazione con associazioni no-profit e di volontariato può comportare oneri solo per il rimborso delle spese vive.
Vengono poi illustrati i compiti del comitato studentesco (che può esprimere un gruppo di gestione delle attività), del Consiglio di Istituto/Circolo, del Collegio dei docenti (che può adattare la programmazione didattico-educativa), del Capo di Istituto (che può sospendere le attività in caso di urgenza). Per le tipologie di convenzioni, la consulta provinciale degli studenti ed altri aspetti vale quanto già prescritto dalla Direttiva 133/96 alla quale si rimanda.

SCHEDA F - INTEGRAZIONE DELLA SCUOLA CON IL TERRITORIO

Legge 05/02/92 Si tratta di una legge-quadro che promuove la piena integrazione della persona handicappata nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Il superamento di forme di emarginazione e di esclusione sociale implica il coordinamento e l'integrazione tra i diversi servizi territoriali sulla base di Accordi di programma. L'integrazione scolastica avviene nelle classi comuni ed ha per obiettivo lo sviluppo di tutte le potenzialità dell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione.
L'integrazione implica la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. All'uopo vengono stipulati appositi accordi di programma
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.
Gruppi di lavoro (a livello provinciale e a livello di singola scuola) dovranno garantire collaborazione, coordinamento, consulenza affinché l'integrazione risponda a criteri di qualità, coerenza e continuità.
Art.126 TU 297/94 [L'art. 126 riassorbe l'articolo 2 della legge 517/1977 (v. scheda e)]
Art.130 TU 297/94 [L'art. 130 riassorbe l'art. 8 della legge 148/90 sul tempo lungo nella scuola elementare, (v. scheda e)]
Art.167 TU 297/94 [L'art. 167 riassorbe l'art. 7 della legge 517/1977 per la scuola media, con la previsione di attività integrative]
Art.192 TU 297/94 [L'art. 192 regolamenta le capacità di scelta degli studenti (v. scheda e)]
Art.278 TU 297/94 [L'art. 278 regolamenta le iniziative di sperimentazione e ordinamento]
Art.41 CCNL 04/08/95 L'art. 41 regolamenta le attività e gli orari di insegnamento, con i relativi criteri di flessibilità, v. commenti alle schede b) ed e)]
Art.43 CCNL 04/08/95 [L'art. 43 regolamenta le attività aggiuntive all'insegnamento e le attività aggiuntive funzionali] - v. commenti alle schede d ed e]
Art. 71 CCNL/95  [L'art. 71 regolamenta l'istituzione di un fondo per il miglioramento dell'offerta formativa - v. commento scheda e]
Art. 72 CCNL/95  [L'art. 72 regolamenta le modalità di impiego del fondo di istituto (v. scheda e)]
Direttiva n.133 [La Direttiva 133/96 regolamenta le iniziative del 03/4/96 complementari e integrative che le scuole possono organizzare in orari extracurricolari].
La direttiva intende caratterizzare la scuola come centro permanente di vita sociale e culturale aperta al territorio, come occasione di incontro e spazio per la crescita e la formazione. Le iniziative possono assumere svariate forme, anche per valorizzare le risorse e la progettualità del territorio. Enti Locali e Regioni collaborano alla realizzazione delle attività, anche offrendo alle scuole progetti finalizzati. Sono auspicati accordi-quadro tra le diverse istituzioni per favorire il coordinamento.
Direttiva n.600 del 23/09/96 [La direttiva regolamenta le iniziative di educazione alla salute, in una ottica integrata. (v. commento scheda e)].
La direttiva sollecita l'integrazione territoriale con enti locali, aziende sanitarie e soggetti del privato sociale per la programmazione delle iniziative, !o svolgimento delle attività e l'utilizzazione delle risorse.
Anche i CIC (Centri di Informazione e Consulenza) dovranno sviluppare la collaborazione tra scuole, operatori degli enti locali e dei servizi socio-sanitari.
Direttiva n. 487 del 06/08/96 [La direttiva regolamenta le iniziative per l'orientamento scolastico,universitario e professionale. Di essa si parla diffusamente nella schede g) e d). In questo contesto va sottolineato il richiamo all'integrazione delle risorse tra i diversi soggetti istituzionali per realizzare interventi sul territorio.
Una didattica orientativa efficace è parte integrante dell'attività curricolare e la arricchisce con la proposta di iniziative di studio-lavoro,di esperienze nel campo sociale, culturale e dei volontariato, con attività complementari. Potranno altresì essere promossi momenti di raccordo e di informazione, con sviluppo di attività per la scoperta di interessi e "vocazioni", scambi, visite guidate (sia nel rapporto con i successivi livelli scolastici, con l'area della formazione professionale, con il mondo universitario, con il lavoro).
Viene raccomandata l'integrazione con le iniziative contro la dispersione (v. schedo d) e si indicano numerosi strumenti giuridici per l'integrazione delle azioni dei diversi soggetti istituzionali (conferenze dei servizi, accordi di programma, programmazione negoziata, intesa di programma, convenzioni, associazioni consortili).
DPR 10/10/96 n.567 [Il DPR traduce in Regolamento le indicazioni contenute nella direttiva 133/1996. Di entrambe si parla diffusamente nella scheda e].
Le iniziative integrative offrono ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità di utilizzo del tempo libero, valorizzando le risorse esistenti nel territorio e le capacità organizzative dell'associazionismo studentesco e dei genitori.
Viene raccomandato uno stretto raccordo con la realtà sociale ed il territorio, caratterizzando la scuola come centro di promozione culturale. Le iniziative possono essere gestite direttamente dalle scuole o affidate, per convenzione ad Enti e associazioni- Indispensabile appare la collaborazione degli enti locali, ad esempio per le condizioni di uso dei locali scolastici e per i numerosi problemi logistici connessi (trasporti, mense, personale non docente, ecc.).
Intesa MPI-CONI 12/03/97 L'intesa intende favorire la diffusione, in ambito scolastico, della pratica elle attività motorie, pre-sportive e sportive, come parte integrante del progetto educativo e come valido strumento per prevenire situazioni di disagio.
Significativo il richiamo alla partecipazione di tutti gli alunni; il coinvolgimento di utenti, genitori e comunità locali; il rapporto con strutture e associazioni sportive.
Vengono suggerite iniziative di formazione per gli insegnanti, sperimentazioni di continuità nell’utilizzo dei docenti, attivazione nella scuola di servizi (gruppi ludico-motori, pre-sportivi e sportivi), messa a disposizione di consulenze, strutture, risorse da parte di organismi sportivi "esterni".

SCHEDA G - INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Legge 8/8/95 n. 352, v. anche art. 193/bis del TU297/94 La legge 352/95 abolisce gli esami di riparazione ed attiva interventi di sostegno e di recupero. Tali interventi, che si articolano in una pluralità di forme (v. scheda a), possono prevedere adattamenti del calendario scolastico (v. scheda a), una scansione flessibile delle lezioni (v. scheda b). un'articolazione diversa da quella per classe (scheda c).
In questa prospettiva, molto più ampia del semplice recupero per alunni in ritardo, possono essere promosse anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo.
L'insieme di tali proposte, differenziate in funzione delle necessità degli allievi, configurano una vera e propria didattica orientativa.

 

Legge 05/02/92 Nell'ambito della legge quadro sull'handicap (v. schede 104/art. c) ed f) si impegna la scuola ad attivare forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Allo stesso principio si ispirano le indicazioni relative alla continuità educativa (prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra gli insegnanti), alle prove di valutazione e d'esame (idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali), alle opportunità di formazione professionale e di inserimento lavorativo.
Art.4 D.L.N.178 15/03/97 Il decreto definisce i criteri per la formulazione degli del personale docente e ATA, prevedendo anche una quota provinciale di posti per far fronte ad iniziative progettuali (sperimentazioni, dispersione, coordinamento psico-pedagogico) tra le quali sono previste anche attività di orientamento scolastico.
Direttiva n.487 del 06/08/97 L'orientamento rappresenta una componente strutturale del processo formativo di ogni persona, lungo tutto l'arco della vita. Esso, pertanto, è parte integrante del curricolo scolastico e mira a formare le capacità degli allievi di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, per poter essere protagonisti attivi del proprio personale progetto di vita.
La didattica orientativa si innesta dunque nelle attività curricolari, favorendo iniziative di rapporto con le diverse scuole, il mondo del lavoro, le esperienze culturali, anche per combattere la dispersione scolastica. L'orientamento verso la scuola superiore comprenderà momenti di documentazione, di informazione e comunicazione per alunni, genitori e insegnanti.
L'orientamento post-secondario viene particolarmente raccomandato, mediante diffusione di informazioni, iniziative mirate, attività per scoprire ambiti di interesse, incontri presso sedi universitarie, momenti di approfondimento, ecc. Una novità è rappresentata dalla preiscrizione all'Università che va effettuata dagli alunni delle classi finali entro il 30 novembre per l'anno accademico successivo.
L'orientamento verso la formazione professionale ed il lavoro avverrà in stretto rapporto con regioni, enti locali e altri soggetti. Una novità è rappresentata dai "tirocini di orientamento" previsti dalla L. 196/97.
Vengono infine sollecitate iniziative a livello nazionale (Ministero P.I.), regionale (Sovrintendenza) e provinciale (Provveditore) per il coordinamento delle proposte, il sostegno a reti informative, la concertazione tra i diversi soggetti. E suggerito il raccordo con le iniziative antidispersione, con i CIC di scuola, con i piani di aggiornamento del personale.
Infine vengono proposte diverse tipologie di strumenti giuridici (accordi, protocolli, convenzioni) e presentato il quadro delle risorse (finanziarie, professionali e tecnologiche) attivabili.

SCHEDA H - INIZIATIVE DI CONTINUITÀ

Art.119 TU 297/94 La scuola elementare contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media.
Le modalità del raccordo possono prevedere: comunicazione e passaggio di informazioni, coordinamento dei curricoli e dei sistemi di valutazione, formazione concordata delle classi e utilizzo integrato dei servizi territoriali.
Vengono garantiti incontri periodici tra dirigenti e docenti dei gradi di scuola interessati.
DM 16/11/92 La continuità educativa deve garantire agli alunni un percorso formativo organico e completo. A tal fine, i collegi dei docenti della scuola di base (materna, elementare e media) predispongono appositi piani di intervento, che indicheranno concrete modalità operative relativamente a:
- comunicazione di dati e informazioni;
- coordinamento dei curricoli (a partire dalle indicazioni programmati che);
- formazione delle classi;
- forme di valutazione, non solo degli alunni, ma dei processi di insegnamento/ apprendimento;
- uso coordinato di strutture scolastiche ed extrascolastiche e di servizi territoriali.
Vanno altresì previste iniziative comuni di formazione in servizio e compartecipazione di docenti alle attività delle classi-ponte.
Molto più incisive appaiono le indicazioni per gli istituti di scuola materna, elementare e media, per i quali sono previsti: collegio dei docenti unitario, impiego integrato del personale docente, supporti amministrativi flessibili, arricchimenti formativi. Si tratta di un complesso di indicazioni che, entro certi limiti, può essere suggerito anche alle scuole non comprensive che intendono perseguire incisive forme dì continuità (v. CM 454/97).
Per accompagnare l'alunno lungo tutto il percorso scolastico viene istituito un fascicolo personale che conterrà dati di tipo amministrativo, documenti di valutazione ed altri significativi elementi di conoscenza.
Si istituisce un "gruppo di lavoro unitario per la continuità con i compiti di progettare le iniziative e curarne il coordinamento.
Particolare rilievo assume il ruolo dei dirigenti scolastici, chiamati a promuovere la continuità anche avvalendosi di organismi e supporti scientifici e territoriali.
CM 339 16/11/92 La CM 339/92 riprende ed amplia i contenuti del DM 16/11/88,motivando le ragioni della continuità all'interno del concetto di scuola di base.
Particolare attenzione viene posta al raccordo curricolare che può concretizzarsi, oltre che nella comune conoscenza dei rispettivi programmi didattici e in incontri tra docenti e tra alunni, anche in specifici progetti didattici nei bienni-ponte (l'acquisizione dei sistemi di rappresentazione per lo snodo 5-6 anni, il passaggio verso una maggiore autonomia di studio tra i 10 e gli 11 anni).
L'allestimento del fascicolo personale viene visto non come adempimento burocratico, ma come informazione indispensabile alla costruzione di curricoli flessibili e personalizzati. Le conoscenze utili si riferiranno anche alle dinamiche sociali e culturali del territorio, con il quale va costruita una vera e propria continuità orizzontale.
Una specifica attenzione va rivolta alla continuità nel processo di integrazione degli alunni in situazione di handicap [già oggetto di un intervento normativo innovativo con la CM 4/1/1988, n. 1].
Si richiamano infine compiti e impegni dei diversi soggetti (Provveditori, Ispettori, Dirigenti scolastici. Gruppi dì lavoro unitari per la continuità, collegi dei docenti).
Direttiva 487 06/08/97 [La direttiva regolamenta iniziative di orientamento scolastico, universitario e professionale]. (v. commenti nelle schede d, f e g).
Considerare l'orientamento parte costitutiva del curricolo Scolastico consente di valorizzare la continuità educativa come uno degli elementi più significativi della "didattica orientativa".
La direttiva, in particolare, viene a colmare una carenza di indicazioni circa la continuità tra scuola media e scuola secondaria superiore e nell'ambito post-secondario.
Si chiede infatti di stabilire una comunicazione efficace tra i docenti dei due gradi scolastici, anche per individuare elementi di continuità nel curricolo.
Molto ricca di indicazioni risulta la parte relativa all'orientamento pre-universitario, un tema di forte attualità anche a seguito degli elevatissimi tassi di insuccesso che si registrano nei primi anni dell'Università. A tal fine è stato emanato un apposito Regolamento sugli accessi all'Università e le connesse attività di orientamento (G. Uff. 29/7/1997).
In fase di evoluzione si presenta anche il quadro dei rapporti tra scuola formazione professionale e accesso al mondo del lavoro, a seguito dell'accordo sul lavoro del 26/9/1996 e della c.d. Legge 196 del 24/6/97.

 

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