Index
Home page
Autonomia
Il P.O.F.
La
nostra scuola Le scelte formative
Le scelte organizzative
Le attività
Ricerca autovalutazione
verifica
Risorse finanziarie
Piano per l'aggiornamento
dei docenti
Carta
dei servizi
Regolamento di Istituto
Programmazione educativa
Normativa
Lo
spazio degli alunni
Uscita
|
L' AUTONOMIA POSSIBILE
"I CONFINI" DELLA SPERIMENTAZIONE
A cura di Giancarlo
Cerini
L'avvio dell'autonomia si
presenta come un processo complesso e articolato,dovuto alle caratteristiche dell'art. 21
della Legge 15.3.1997, n. 59, che si configura come una vera e propria legge delega. Sono
quindi necessari ulteriori provvedimenti (Decreti legislativi o Regolamenti) per dare
concreta attuazione ai dispositivi della legge. E il caso del D.L.vo n. 59/1998 che
attribuisce la qualifica dirigenziale ai capi di istituto delle scuole autonome, mentre
ora dovrà essere approvato un ulteriore decreto per le necessarie attività formative. Un
ulteriore tassello è rappresentato dall'approvazione del Regolamento sul dimensionamento
degli istituti scolastici che, al di là dei parametri numerici previsti (dai 500 ai 900
alunni), fìssa una credibile tabella di marcia per le operazioni di dimensionamento e la
connessa attribuzione della personalità giuridica alle scuole che ne sono sprovviste
(negli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001). Due anni di tempo entro i quali dar corpo
(e sostanza giuridica) ai diversi ambiti dell'autonomia: amministrativa, organizzativa,
didattica, di ricerca e sviluppo. Dopo la consultazione della primavera '98 sulla bozza di
regolamento dell'autonomia (organizzativa e didattica) si attendono ora le prossime mosse
del Ministro. Gli esiti della consultazione saranno restituiti alle scuole e una nuova
bozza (che emenda quella del 4 marzo '98) sarà inoltrala al Parlamento per il prescritto
parere di merito. I tempi sembrano dunque allungarsi, anche perché l'autonomia non è
solo un alto giuridico definito, ma un ben più complesso processo culturale.
Ecco dunque aprirsi lo spazio
per la sperimentazione. Al di là delle facili ironie (come quelle rivolle agli esami
"sperimentali" di maturità, andati in soffitta solo nel 1998, dopo 30 anni di
"sperimentazione"), dobbiamo ammettere che la via sperimentale ha rappresentalo
in molti settori della nostra scuola (si pensi ai diversi comparti della scuola secondaria
superiore) l'unica strategia per introdurre innovazioni in un sistema fortemente
ingessalo. Anche se un po' logoro, rispetto agli splendidi anni '70, la sperimentazione si
presenta dunque come una moneta ancora spendibile nell'istituzione scolastica, specie se
accompagnala da una ventata di risorse finanziarie aggiuntive.
Risiede qui il
"segreto" della sperimentazione dell'autonomia, pur che si riesca a coniugare la
voglia di fare delle scuole (dove ancora si trovano gruppi di operatori motivali} e la
disponibilità di finanziamenti senza eccessivi vincoli burocratici (sia per sostenere i
progetti, sia per incentivare il personale). Questo era il senso dell'abbinamento del DM
765 del 27.11.1997 e della Legge n. 440 del 20.12.1997 (poi tradotta in Direttiva n. 238
del 19.5.1998): indicazioni progettuali da un lato, risorse finanziarie dall'altro. Una
miscela di un certo effetto nella scuola
abituata agli adempimenti, in grado di superare gli incidenti di percorso più insidiosi,
come quelli rappresentati dai rilievi della Corte dei Conti al Decreto sulla
sperimentazione (il n. 765/97).
Già molti autorevoli
commentatori avevano eccepito sulle procedure adottale con il DM 765/97, di anticipare per
via amministrativa innovazioni che il legislatore aveva riservalo ad appositi
provvedimenti delegali. Ora l'incertezza sembra rientrata, anche se la Corte raccomanda di
mantenere la sperimentazione negli ambiti dell'ordinamento vigente con ciò limitandone
certamente in carica innovativa. Dunque Decreto e Direttiva hanno cambiato numero: il
D.M.n.765 è' diventato DM N. 251 del 29.5.98, mentre, La Direttiva n. 238 è diventata in
Direttiva n. 252 del 29.5.98 (entrambe pubblicate sul n. 21 di Notizie della Scuola. 1/ 15
luglio Ì998).
Accanto agli otto ambiti della
sperimentazione già individuati nei primo de-creto e che restano invariati, compaiono ora
numerosi riferimenti normativi: i famosi "paletti" per ricordare il quadro
normativo vigente ed evitare che la sperimentazione si trasformi in un improvvisato
"bricolage " organizzativo e didattico.
Ben vengano dunque i paletti
normativi a fornire un minimo di certezze dei diritti agli operatori scolastici, alquanto
frastornati dal succedersi tambureggiante di bozze, direttive e decreti. Purtroppo,
nonostante la doviziosa messe, di indicazioni normative allegate al nuovo decreto sulla
sperimentazione, il compito sarà comunque arduo. Molti riferimenti sono generici, altri
obsoleti, altri ancora discutibili; anche la gerarchia dei le fonti appare variopinta: si
va dalle leggi ai contratti nazionali, dalle direttive alle circolari fino alle Intese.
Una miscellanea che mal si presta ad affermare contorni giuridici netti, ma che serve
piuttosto a delineare a maglie larghe
indicazioni propositive e programmatiche, tutte da interpretare e sviluppare.
Ma tant'è; questa è una
delle caratteristiche del sistema amministrativo italiano: "norme oscure e sempre
negoziabili; molte regole accompagnale da troppe deroghe" (S. Cassese, in Lo Stato
introvabile. Donzelli, Roma, 1998). Ma, non volendo essere cosi pessimisti come il nostro
autorevole interlocutore, abbiamo cercato di districarci, ancora una volta, tra i numerosi
meandri delle citazioni normative.per offrire, almeno, un quadro sinottico che renda per
ora più agevoli la ricerca e l’approfondimento a quanti intendono inoltrarsi sui
sentieri, per ora appena tracciati, dell'autonomia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
E CONTENUTI RILEVANTI
SCHEDA A - ADATTAMENTO DEL
CALENDARIO SCOLASTICO
Art. 7-TU
297/94 |
Il collegio
dei docenti formula proposte circa l'orario delle lezioni e delle
altre attività... adegua i programmi alle specifiche esigenze
ambientali. |
Art.10-TU297/94 |
Il
consiglio di circolo/istituto ha potere deliberante In materia di
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali. |
Art. 74 -
TU 297/94, Art. 193 ter – TU 297/94 |
L'anno
scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
Le attività didattiche si svolgono tra il 1° settembre ed il 30
giugno.
Il Ministro della P.I. determina il termine delle attività
didattiche e delle lezioni. La data di inizio è fissala dal
Sovrintendente Scolastico Regionale.
Il calendario deve consentire lo svolgimento di almeno 200 giorni
di effettive lezioni (ed in aggiunta di un congruo numero di
giorni per gli interventi integrativi di recupero, anche in orario
antimeridiano). |
Art.1L.352/1995
(artt.193 bis -193 ter) TU 297/94 |
Gli
interventi didattici ed educativi integrativi (sostitutivi degli
esami di riparazione) si svolgono durante tutto l’anno
scolastico, anche, con opportuni adattamenti dei calendario.
Gli organi collegiali possono deliberare una scansione flessibile
delle lezioni (anche diversa da quella settimanale) fermi restando
gli obblighi di servizio dei docenti e il numero di ore annuo per
ciascuna disciplina. |
OM 19/04/97
n. 262 (sostituita con OM
n 329 del 27/5/97 fermata con OM n.72 del 23/02/98 a.s.98/99) |
La
data di inizio delle lezioni (determinata dal Sovrintendente) può
essere diversificata per ordine di scuola. I consigli di
circolo/istituto possono procedere ad adattamenti del calendario
(fermi restando almeno 200 giorni di lezione), anche per
consentire l’organizzazione di
attività curricolari in collaborazione con le Regioni e/o con il
sistema produttivo. La scansione interna in 2 (o 3 periodi) dell’anno
scolastico può variare anche per qualificare e diversificare l’offerta
formativa e per colmare situazioni di carenza. |
SCHEDA B - FLESSIBILITA'
DELL'ORARIO E DIVERSA ARTICOLAZIONE DELLA DURATA DELLE LEZIONI
Art.7
TU 297/94 |
Il
Collegio dei docenti formula proposte circa l'orario delle lezioni
e delle altre attività e propone misure per il miglioramento
dell'attività scolastica. |
Art.10
TU 297/94 |
Il
Consiglio di circolo/istituto indica i criteri relativi
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
alle condizioni ambientali. |
Art.129
TU297/94 |
L'orario delle
attività didattiche della scuola elementare, previsto dalla L.
148/90, è di 27 o 30 ore settimanali (con la lingua straniera).
È possibile aumentare l'orario a 30 ore nel 2° ciclo (e fino a
37 ore con progetti di tempo lungo o fino a 40 ore con il tempo
pieno).
Le modalità di svolgimento possono prevedere l'articolazione in 5
o 6 giorni (con orario antimeridiano e pomeridiano).
L'orario antimeridiano è consentito solo per carenza di strutture
e di servizio. |
CM
116/1996 |
La
ripartizione settimanale del tempo per le diverse discipline è
definita dal Collegio dei docenti (soglie massime) sulla base di
criteri impartiti dal Ministero (soglie minime) e concretamente
disposta dal gruppo docente. Orientamenti più flessibili (es.:
orari annuali e/o per ambito) sono suggeriti dalla CM 116/96. |
Art.167
TU297/94 |
Attività
di carattere interdisciplinare e interventi individualizzati
possono svolgersi in sostituzione delle normali attività
didattiche fino ad un massimo di 160 ore annue. Sono attuate
nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli
insegnamenti. |
Legge
08/08/95 (Artt.193 bis e 193 ter TU 297/94) |
Gli
interventi integrativi (IDEI) possono comprendere n.352 anche
attività di approfondimento, di orientamento, di recupero. Ogni
istituto,nella sua autonomia ne stabilisce le modalità temporali
ed organizzative. E’ possibile una scansione flessibile delle
lezioni anche diversa da quella settimanale (garantendo il numero
di ore annuo per ciascuna disciplina e nel rispetto degli obblighi
di servizio dei docenti). |
CCNL
4/95 |
Le
attività di insegnamento sono distribuite in non meno ART.41di 5
giornate settimanali. L'orario può essere articolato in maniera
flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non
eccedente le quattro ore. In caso di sperimentazioni autonome che
comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di
lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività
connesse alta sperimentazione. |
Art. 43 |
[Ai
commi 2 e 3 sono precisate le condizioni per il completamento
degli orari di cattedra] Le attività aggiuntive di insegnamento,
fino ad un massimo di 6 ore settimanali, possono comprendere
(oltre ad interventi di recupero) attività di arricchimento e di
integrazione dell’offerta formativa. |
Art.
42 e 43 |
[Sono
individuale le attività funzionali all'insegnamento-individuali e
collegiali - nonché le attività aggiuntive alle medesime, con i
relativi compensi]. |
OM
21/4/97 N.266 |
Le
istituzioni scolastiche, in sede di programmazione (scrutini ed
esami) delle attività didattico-educative, definiscono ed
adottano in piena autonomia criteri e modalità per realizzare
un'offerta formativa qualificata e diversificata sostituita con O.M.
volta in particolare a colmare situazioni (27/05/1997 n.330) di
carenze, secondo un piano di fattibilità approvato dal consiglio
di Istituto. |
SCHEDA C
- ARTICOLAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE
E INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Legge
04/08/1977, n.517 - Art 2 sc. elementare |
La
programmazione educativa può comprendere attività scolastiche
integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe
oppure di classi diverse, anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni
[Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione
degli alunni con handicap...] |
Art.7 Sc.
media |
La
programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di
integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per
gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed
iniziative dì sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati...
Nell’ambito dì tale programmazione sono previste forme di
integrazione e di sostegno a favore degli alunni con handicap].'Tali
attività si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali
attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore annue. |
Legge
5/6/1990
n. 148 (artt. 5, 6, 9) |
I moduli
organizzativi devono consentire una organizzazione didattica
adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli
alunni. [La pluralità degli interventi è articolata per ambiti
disciplinari] [Gli interventi di sostegno devono essere coordinati
con l'attività didattica generale].
Una quota delle ore di insegnamento può essere destinata al
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con
ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad
alunni stranieri. |
Legge
5/2/1992,
n. 104 (Art.14) |
All'integrazione
scolastica degli alunni con handicap si provvede mediante
l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nella articolazione delle sezioni e
delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata. (vedi anche scheda f). |
Art. 13 |
Si possono
realizzare sperimentazioni finalizzate nelle classi frequentate da
alunni con handicap (v. ora anche L. 449/1997 art. 40,comma 1) ]
[Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività] |
Art.
5-TU 297/94 |
I consigli di
classe (interclasse o intersezione) formulano proposte per
iniziative di sperimentazione ed esercitano competenze in materia di
programmazione, valutazione e sperimentazione [il riferimento è
agli artt. 2 e 7 della Legge 517/97, ai criteri di valutazione nella
scuola dell'obbligo, alla sperimentazione di carattere metodo-logico
e didattico].
(v.anche artt.276 277- TU 297/94) Le sperimentazioni di carattere
metodologico e didattico devono essere autorizzate dal collegio dei
docenti se coinvolgono più insegnamenti o richiedono
l'utilizzazione straordinaria di risorse. |
Art. 7- TU
297/94 |
Il collegio
dei docenti adotta e promuove iniziative di sperimentazione; adegua
i programmi alle specifiche esigenze ambientali; programma ed attua
iniziative per il sostegno degli alunni con handicap; individua i
mezzi per ogni possibile recupero; propone misure per il
miglioramento dell'attività scolastica. |
Art.10 TU 297/94 |
Il
consiglio di circolo/istituto esercita funzioni in materia di
sperimentazione (v. art. 276-277 e segg.) e stabilisce i criteri per
la programmazione e l'attivazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche (recupero, sostegno, libere
attività complementari). |
Art. 491 TU
297/94 |
L'art. 491
risulta disapplicato dall'art. 82 del CCNL 4/8/1995 in riferimento
all'art. 41 del medesimo contratto.
Se ne vedano anche gli art. 40, 42 e 43 nella scheda b. |
ART. 2 legge
253 Del 28/06/95 |
L'art. 2
inserisce nel TU 297/94 due articoli aggiuntivi, il 193-bis e il
193-ter, relativi agli interventi didattici ed educativi
integrativi.
In particolare, può essere prevista un'articolazione organizzativa
diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi
formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
Per gli altri aspetti, di adattamento del calendario e di
flessibilità dei tempi didattici (v. il commento alle schede a e
b). |
SCHEDA D
- ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE
DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Lg. 8/8/95
N.352 |
[La legge
352/95 abolisce gli esami di riparazione ed attiva interventi di
sostegno e di recupero]. In funzione delle diverse esigenze
formative degli studenti possono essere organizzati interventi
didattici ed educativi integrativi, che comprendono iniziative di
sostegno, di recupero, di orientamento, di approfondimento. Tali
iniziative possono comportare adattamenti del calendario scolastico,
una scansione flessibile delle lezioni, un'articolazione diversa da
quella per classe. |
Art.43 CCNL
/95 |
I docenti
possono svolgere attività aggiuntive di insegnamento sotto forma di
interventi didattici educativi integrativi o di arricchimento
dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, e
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. |
CM 7/8/96
n.492 |
In previsione
dell'avvio dell'autonomia organizzativa e didattica vengono fornite
indicazioni per l'organizzazione di interventi integrativi per
studenti il cui profitto risulti insufficiente. Premesso che
un'azione per il successo formativo non può limitarsi ad iniziative
aggiuntive, ma dovrebbe comportare un ripensamento dell'intera
programmazione (in vista di una didattica differenziata che tenga
conto delle esigenze di recupero, ma anche di quelle di
approfondimento), vengono presentate alcune possibili modalità per
l'organizzazione degli interventi:
a) interventi nei giorni antecedenti l'inizio delle lezioni;
b) interventi in orario scolastico aggiuntivo;
c) inserimento delle attività di recupero/approfondimento
nell'orario curricolare (classi aperte e orari flessibili);
d) "pausa didattica" per favorire il consolidamento delle
conoscenze;
e) attività di recupero aggiuntive ai 200 giorni di lezione, con
sospensione delle ordinarie attività didattiche;
f) riduzione dell'unità oraria di lezione e conseguente
riutilizzazione degli spazi orari residui;
g) attivazione di forme di tutoring per gruppi da parte di compagni.
La circolare sollecita una particolare attenzione verso le
iniziative da svolgersi nella prima fase dell'anno scolastico
(programmazione, recupero, accoglienza, orientamento, contratto
formativo, progressiva integrazione degli alunni nel lavoro
didattico, anche mediante attività differenziate). |
OM 21/4/97
n.266 |
I criteri di
valutazione potranno tener conto della possibilità dell'alunno di
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nel corso
dell'anno scolastico successivo, in particolare sulla base delle
attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e
coerente. E’ opportuno attivare processi di autovalutazione che
portino gli studenti a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento (per gli altri
aspetti, v. anche scheda b) |
OM 27/5/97
n.330 |
Rispetto al
O. M. 266/97 (pari oggetto) si limita ad apportare alcune variazioni
che prevedono un piano di fattibilità approvato dal consiglio di
istituto, in merito alla programmazione di una offerta formativa
qualificata e differenziata |
Dir.va
487-6/8/97 |
Rimandando
alla successiva scheda g) una analisi più dettagliata della
Direttiva 487/97 si riprendono qui(orientamento scolastico alcuni
punti relativi alle iniziative di sostegno e univer.e prof.le
recupero. L'orientamento è parte integrante di ogni curricolo di
studio e deve favorire la capacità di' ogni allievo di essere
protagonista di un personale progetto di vita (didattica orientativa
e continuità). Le azioni di orientamento vanno integrate con gli
interventi finalizzati a prevenire la dispersione scolastica e a
favorire il successo formativo- Esse possono prevedere attività
complementari e integrativi, nonché attività mirate alla scoperta
di interessi e vocazioni personali degli studenti. A livello
provinciale le iniziative saranno programmate d'intesa con gli
osservatori di area sulla dispersione, per favorire le opportune
intese Interistituzionali. |
SCHEDA E
- ATTIVAZIONE DI INSEGNAMENTI
INTEGRATIVI FACOLTATIVI
Art.126 TU
297/94 |
Fermo
restando l'unità di ciascuna classe - nella scuola elementare si
possono organizzare attività integrative per gruppi di alunni
(della stessa classe o di classi diverse) allo scopo di realizzare
interventi individualizzati. Il piano va predisposto dai Collegio
dei docenti entro il 2° mese dell'anno scolastico e periodicamente
verificato e aggiornato. |
Art.130 TU
297/94 |
Nella scuola
elementare, oltre alla organizzazione (v. anche Lg.148/90) modulare
(27-30 ore settimanali) e a tempo pieno (40 ore) è possibile
realizzare attività di arricchimento e di integrazione degli
insegnamenti curricolari (fino a 37 ore settimanali) anche per
alunni (almeno 20) di classi diverse. |
Art.167 TU
297/94 |
Nella scuola
media possono svolgersi attività di integrazione anche a carattere
interdisciplinare (entro 160 ore annue, sostitutive delle normali
attività didattiche) per gruppi di alunni della stessa o di classi
diverse. |
Art.192 TU
297 |
Nella scuola
secondaria superiore le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e
ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate
personalmente dallo studente. |
Art.278 TU
297/94 |
[L'articolo
riassorbe l'art. 3 del DPR 419/74 relativo alla sperimentazione e
in-novazioni di ordinamenti e strutture: soggetti proponenti,
caratteristiche dei progetti, autorizzazioni, ecc.]. |
Art.41 TU
297/94 |
L'orario di
insegnamento, distribuito in non meno di 5 giornate, può essere
articolato in forme flessibili su base plurisettimanale (con
oscillazioni di 4 ore). In caso di riduzione della durata
dell'unità oraria di lezione, i docenti sono tenuti ai
completamento dell'orario obbligatorio (ove le sperimentazioni
autonome). |
Art.43
CCNL 04/08/95 |
Le attività
aggiuntive di insegnamento, fino ad un massimo di 6 ore settimanali,
possono comprendere attività di arricchimento e di integrazione
dell'offerta formativa. Tra le attività aggiuntive alle attività
funzionali all'insegnamento sono comprese quelle realizzate in
convenzione con enti locali per progetti aperti al territorio. |
Art.71
CCNL 04/08/95 |
Prevede
l'istituzione di un fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa e per le prestazioni aggiuntive (nazionale, provinciale,
di istituto) con le relative procedure di monitoraggio e
valutazione. |
Art.72
CCNL 04/08/95 |
Descrive le
modalità di impiego del fondo di istituto (art. 71) comprese le
modalità di attribuzione degli incarichi, di monitoraggio e
valutazione, di raffreddamento degli eventuali contenziosi.
Sulla materia di incentivazione vedi anche la CM 8/5/1998. n. 220 e
la CM 26/6/1998, n. 289 (progetti di valutazione sperimentale della
qualità delle prestazioni). |
Direttiva
n.133 del 03/04/96 |
La direttiva
regolamenta le iniziative complementari e integrative che le scuole
possono organizzare (in orario extrascolastico) per favorire la
partecipazione l'accoglienza, il protagonismo degli allievi nella
loro crescita umana e civile.
Le attività, che possono comportare l'apertura delle scuole in
orario pomeridiano e festivo, possono indirizzarsi verso una
molteplicità dì interessi (nuovi linguaggi, comunicazione, teatro,
cinema, attività sportive, conferenze, produzioni culturali, ed.
ambientale, ecc.) o riferirsi a problematiche didattiche (assistenza
allo studio, insegnamenti individualizzati, monitoraggio, sportelli
di studio, orientamento). Dovranno essere coerenti con le finalità
formative della scuola.
Possono essere messi a disposizione degli studenti spazi dedicati e
attivate collaborazioni con Enti Locali, associazioni studentesche e
dei genitori, istituti culturali, volontariato.
Le attività possono essere proposte dal Comitato studentesco (nelle
scuole superiori) e deliberate dal Consiglio di istituto/circolo,
previo esame del Collegio dei docenti (per il coordinamento con le
attività curricolari).
Le iniziative possono essere gestite direttamente dalle scuole o
mediante convenzioni con associazioni studentesche (o di genitori,
nella scuola dell'obbligo).
Enti Locali o altri enti pubblici e privati possono offrire progetti
finalizzati. Le risorse possono essere reperite nel Bilancio
dell'Istituto, tramite contributi volontari , con forme di
autofinanziamento, con proventi esterni. Sono prescritti criteri per
la stipula delle convenzioni, per contratti con esperti, per l'uso
dei locali, per il coordinamento delle iniziative. |
Direttiva n.
600 del 23/09/96 |
La direttiva
regolamenta le iniziative di educazione alla salute, in un'ottica
integrata con gli interventi per contrastare la dispersione,
favorire il successo scolastico e la qualità dell'offerta
formativa.
Le attività, finanziate nell'ambito dell’Educazione alla Salute
(DPR 309/90 - prevenzione delle tossicodipendenze), dovranno
inserirsi nel progetto culturale della scuola e si articolano
in:
- progetto arcobaleno (scuola materna);
- progetto Ragazzi 2000 (scuola dell'obbligo);
- progetto Giovani 2000 (scuola superiore), CIC (Centri di
Informazione e Consulenza);
- progetto GENITORI;
- corsi di aggiornamento (con particolare riferimento ai docenti
referenti).
Le scuole, anche in forma consorziala, presentano progetti
comprensivi di tutte le attività ai Provveditori, i quali
avvalendosi dell'apposito comitato tecnico - assegnano i
finanziamenti. I progetti, strutturati sulla base di una grIglia
contenuta nella direttiva, devono essere deliberati dal Consiglio di
Istituto/Circolo (aspetti finanziari e organizzativi) e dal Collegio
dei docenti (aspetti pedagogici e didattici) sentilo il parere del
comitato studentesco.
La direttiva illustra inoltre il ruolo dei docenti referenti e le
caratteristiche del CIC, del Progetto Genitori, dei corsi di
formazione. I finanziamenti possono essere utilizzati per compensi
al personale docente (ore aggiuntive di insegnamento), prestazioni
di esperti esterni, visite e incontri, acquisto di attrezzature e
materiali audiovisivi, noleggi, compensi per attività di
progettazione, documentazione, monitoraggio e valutazione progetti. |
DPR 567 del
10/10/96 |
Il DPR
traduce in Regolamento le indicazioni già contenute nella
precedente Direttiva 133/96. Con un linguaggio tecnicamente più
asciutto di pari oggetto vengono presentate le caratteristiche delle
iniziative (art. 1 - Finalità generali), con la precisazione che la
partecipazione alle attività può essere tenuta presente dal
Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello
studente. Scompaiono le esemplificazioni di attività, ma viene
affidato ai poteri programmatici e direttivi del Ministro il compito
di individuare finalità e tipologie delle iniziative. Le attività
si svolgeranno in orari non coincidenti con quelli delle lezioni,
anche per caratterizzare la scuola come centro di formazione
permanente.
La collaborazione con associazioni no-profit e di volontariato può
comportare oneri solo per il rimborso delle spese vive.
Vengono poi illustrati i compiti del comitato studentesco (che può
esprimere un gruppo di gestione delle attività), del Consiglio di
Istituto/Circolo, del Collegio dei docenti (che può adattare la
programmazione didattico-educativa), del Capo di Istituto (che può
sospendere le attività in caso di urgenza). Per le tipologie di
convenzioni, la consulta provinciale degli studenti ed altri aspetti
vale quanto già prescritto dalla Direttiva 133/96 alla quale si
rimanda. |
SCHEDA F
- INTEGRAZIONE DELLA SCUOLA CON IL TERRITORIO
Legge
05/02/92 |
Si
tratta di una legge-quadro che promuove la piena integrazione della
persona handicappata nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella società. Il superamento di forme di emarginazione e di
esclusione sociale implica il coordinamento e l'integrazione tra i
diversi servizi territoriali sulla base di Accordi di programma.
L'integrazione scolastica avviene nelle classi comuni ed ha per
obiettivo lo sviluppo di tutte le potenzialità dell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione.
L'integrazione implica la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da
enti pubblici e privati. All'uopo vengono stipulati appositi accordi
di programma
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche.
Gruppi di lavoro (a livello provinciale e a livello di singola
scuola) dovranno garantire collaborazione, coordinamento, consulenza
affinché l'integrazione risponda a criteri di qualità, coerenza e
continuità. |
Art.126
TU 297/94 |
[L'art.
126 riassorbe l'articolo 2 della legge 517/1977 (v. scheda e)] |
Art.130
TU 297/94 |
[L'art.
130 riassorbe l'art. 8 della legge 148/90 sul tempo lungo nella
scuola elementare, (v. scheda e)] |
Art.167
TU 297/94 |
[L'art.
167 riassorbe l'art. 7 della legge 517/1977 per la scuola media, con
la previsione di attività integrative] |
Art.192
TU 297/94 |
[L'art.
192 regolamenta le capacità di scelta degli studenti (v. scheda e)] |
Art.278
TU 297/94 |
[L'art.
278 regolamenta le iniziative di sperimentazione e ordinamento] |
Art.41
CCNL 04/08/95 |
L'art.
41 regolamenta le attività e gli orari di insegnamento, con i
relativi criteri di flessibilità, v. commenti alle schede b) ed e)] |
Art.43
CCNL 04/08/95 |
[L'art.
43 regolamenta le attività aggiuntive all'insegnamento e le
attività aggiuntive funzionali] - v. commenti alle schede d ed e] |
Art.
71 CCNL/95 |
[L'art.
71 regolamenta l'istituzione di un fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa - v. commento scheda e] |
Art.
72 CCNL/95 |
[L'art.
72 regolamenta le modalità di impiego del fondo di istituto (v.
scheda e)] |
Direttiva
n.133 |
[La
Direttiva 133/96 regolamenta le iniziative del 03/4/96 complementari
e integrative che le scuole possono organizzare in orari
extracurricolari].
La direttiva intende caratterizzare la scuola come centro permanente
di vita sociale e culturale aperta al territorio, come occasione di
incontro e spazio per la crescita e la formazione. Le iniziative
possono assumere svariate forme, anche per valorizzare le risorse e
la progettualità del territorio. Enti Locali e Regioni collaborano
alla realizzazione delle attività, anche offrendo alle scuole
progetti finalizzati. Sono auspicati accordi-quadro tra le diverse
istituzioni per favorire il coordinamento. |
Direttiva
n.600 del 23/09/96 |
[La
direttiva regolamenta le iniziative di educazione alla salute, in
una ottica integrata. (v. commento scheda e)].
La direttiva sollecita l'integrazione territoriale con enti locali,
aziende sanitarie e soggetti del privato sociale per la
programmazione delle iniziative, !o svolgimento delle attività e
l'utilizzazione delle risorse.
Anche i CIC (Centri di Informazione e Consulenza) dovranno
sviluppare la collaborazione tra scuole, operatori degli enti locali
e dei servizi socio-sanitari. |
Direttiva
n. 487 del 06/08/96 |
[La
direttiva regolamenta le iniziative per l'orientamento
scolastico,universitario e professionale. Di essa si parla
diffusamente nella schede g) e d). In questo contesto va
sottolineato il richiamo all'integrazione delle risorse tra i
diversi soggetti istituzionali per realizzare interventi sul
territorio.
Una didattica orientativa efficace è parte integrante
dell'attività curricolare e la arricchisce con la proposta di
iniziative di studio-lavoro,di esperienze nel campo sociale,
culturale e dei volontariato, con attività complementari. Potranno
altresì essere promossi momenti di raccordo e di informazione, con
sviluppo di attività per la scoperta di interessi e
"vocazioni", scambi, visite guidate (sia nel rapporto con
i successivi livelli scolastici, con l'area della formazione
professionale, con il mondo universitario, con il lavoro).
Viene raccomandata l'integrazione con le iniziative contro la
dispersione (v. schedo d) e si indicano numerosi strumenti giuridici
per l'integrazione delle azioni dei diversi soggetti istituzionali
(conferenze dei servizi, accordi di programma, programmazione
negoziata, intesa di programma, convenzioni, associazioni
consortili). |
DPR
10/10/96 n.567 |
[Il
DPR traduce in Regolamento le indicazioni contenute nella direttiva
133/1996. Di entrambe si parla diffusamente nella scheda e].
Le iniziative integrative offrono ai giovani occasioni
extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità di
utilizzo del tempo libero, valorizzando le risorse esistenti nel
territorio e le capacità organizzative dell'associazionismo
studentesco e dei genitori.
Viene raccomandato uno stretto raccordo con la realtà sociale ed il
territorio, caratterizzando la scuola come centro di promozione
culturale. Le iniziative possono essere gestite direttamente dalle
scuole o affidate, per convenzione ad Enti e associazioni-
Indispensabile appare la collaborazione degli enti locali, ad
esempio per le condizioni di uso dei locali scolastici e per i
numerosi problemi logistici connessi (trasporti, mense, personale
non docente, ecc.). |
Intesa
MPI-CONI 12/03/97 |
L'intesa
intende favorire la diffusione, in ambito scolastico, della pratica
elle attività motorie, pre-sportive e sportive, come parte
integrante del progetto educativo e come valido strumento per
prevenire situazioni di disagio.
Significativo il richiamo alla partecipazione di tutti gli alunni;
il coinvolgimento di utenti, genitori e comunità locali; il
rapporto con strutture e associazioni sportive.
Vengono suggerite iniziative di formazione per gli insegnanti,
sperimentazioni di continuità nell’utilizzo dei docenti,
attivazione nella scuola di servizi (gruppi ludico-motori,
pre-sportivi e sportivi), messa a disposizione di consulenze,
strutture, risorse da parte di organismi sportivi
"esterni". |
SCHEDA G
- INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E PROFESSIONALE
Legge 8/8/95
n. 352, v. anche art. 193/bis del TU297/94 |
La legge
352/95 abolisce gli esami di riparazione ed attiva interventi di
sostegno e di recupero. Tali interventi, che si articolano in una
pluralità di forme (v. scheda a), possono prevedere adattamenti del
calendario scolastico (v. scheda a), una scansione flessibile delle
lezioni (v. scheda b). un'articolazione diversa da quella per classe
(scheda c).
In questa prospettiva, molto più ampia del semplice recupero per
alunni in ritardo, possono essere promosse anche attività di
orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche
volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo.
L'insieme di tali proposte, differenziate in funzione delle
necessità degli allievi, configurano una vera e propria didattica
orientativa.
|
Legge
05/02/92 |
Nell'ambito
della legge quadro sull'handicap (v. schede 104/art. c) ed f) si
impegna la scuola ad attivare forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado.
Allo stesso principio si ispirano le indicazioni relative alla
continuità educativa (prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra gli insegnanti), alle prove di valutazione e
d'esame (idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali), alle
opportunità di formazione professionale e di inserimento
lavorativo. |
Art.4
D.L.N.178 15/03/97 |
Il decreto
definisce i criteri per la formulazione degli del personale docente
e ATA, prevedendo anche una quota provinciale di posti per far
fronte ad iniziative progettuali (sperimentazioni, dispersione,
coordinamento psico-pedagogico) tra le quali sono previste anche
attività di orientamento scolastico. |
Direttiva
n.487 del 06/08/97 |
L'orientamento
rappresenta una componente strutturale del processo formativo di
ogni persona, lungo tutto l'arco della vita. Esso, pertanto, è
parte integrante del curricolo scolastico e mira a formare le
capacità degli allievi di conoscere se stessi, l'ambiente in cui
vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte
formative, per poter essere protagonisti attivi del proprio
personale progetto di vita.
La didattica orientativa si innesta dunque nelle attività
curricolari, favorendo iniziative di rapporto con le diverse scuole,
il mondo del lavoro, le esperienze culturali, anche per combattere
la dispersione scolastica. L'orientamento verso la scuola superiore
comprenderà momenti di documentazione, di informazione e
comunicazione per alunni, genitori e insegnanti.
L'orientamento post-secondario viene particolarmente raccomandato,
mediante diffusione di informazioni, iniziative mirate, attività
per scoprire ambiti di interesse, incontri presso sedi
universitarie, momenti di approfondimento, ecc. Una novità è
rappresentata dalla preiscrizione all'Università che va effettuata
dagli alunni delle classi finali entro il 30 novembre per l'anno
accademico successivo.
L'orientamento verso la formazione professionale ed il lavoro
avverrà in stretto rapporto con regioni, enti locali e altri
soggetti. Una novità è rappresentata dai "tirocini di
orientamento" previsti dalla L. 196/97.
Vengono infine sollecitate iniziative a livello nazionale (Ministero
P.I.), regionale (Sovrintendenza) e provinciale (Provveditore) per
il coordinamento delle proposte, il sostegno a reti informative, la
concertazione tra i diversi soggetti. E suggerito il raccordo con le
iniziative antidispersione, con i CIC di scuola, con i piani di
aggiornamento del personale.
Infine vengono proposte diverse tipologie di strumenti giuridici
(accordi, protocolli, convenzioni) e presentato il quadro delle
risorse (finanziarie, professionali e tecnologiche) attivabili. |
SCHEDA H
- INIZIATIVE DI CONTINUITÀ
Art.119 TU
297/94 |
La scuola
elementare contribuisce a realizzare la continuità del processo
educativo mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed
organizzativo con la scuola materna e con la scuola media.
Le modalità del raccordo possono prevedere: comunicazione e
passaggio di informazioni, coordinamento dei curricoli e dei sistemi
di valutazione, formazione concordata delle classi e utilizzo
integrato dei servizi territoriali.
Vengono garantiti incontri periodici tra dirigenti e docenti dei
gradi di scuola interessati. |
DM 16/11/92 |
La
continuità educativa deve garantire agli alunni un percorso
formativo organico e completo. A tal fine, i collegi dei docenti
della scuola di base (materna, elementare e media) predispongono
appositi piani di intervento, che indicheranno concrete modalità
operative relativamente a:
- comunicazione di dati e informazioni;
- coordinamento dei curricoli (a partire dalle indicazioni
programmati che);
- formazione delle classi;
- forme di valutazione, non solo degli alunni, ma dei processi di
insegnamento/ apprendimento;
- uso coordinato di strutture scolastiche ed extrascolastiche e di
servizi territoriali.
Vanno altresì previste iniziative comuni di formazione in servizio
e compartecipazione di docenti alle attività delle classi-ponte.
Molto più incisive appaiono le indicazioni per gli istituti di
scuola materna, elementare e media, per i quali sono previsti:
collegio dei docenti unitario, impiego integrato del personale
docente, supporti amministrativi flessibili, arricchimenti
formativi. Si tratta di un complesso di indicazioni che, entro certi
limiti, può essere suggerito anche alle scuole non comprensive che
intendono perseguire incisive forme dì continuità (v. CM 454/97).
Per accompagnare l'alunno lungo tutto il percorso scolastico viene
istituito un fascicolo personale che conterrà dati di tipo
amministrativo, documenti di valutazione ed altri significativi
elementi di conoscenza.
Si istituisce un "gruppo di lavoro unitario per la continuità
con i compiti di progettare le iniziative e curarne il
coordinamento.
Particolare rilievo assume il ruolo dei dirigenti scolastici,
chiamati a promuovere la continuità anche avvalendosi di organismi
e supporti scientifici e territoriali. |
CM 339
16/11/92 |
La CM 339/92
riprende ed amplia i contenuti del DM 16/11/88,motivando le ragioni
della continuità all'interno del concetto di scuola di base.
Particolare attenzione viene posta al raccordo curricolare che può
concretizzarsi, oltre che nella comune conoscenza dei rispettivi
programmi didattici e in incontri tra docenti e tra alunni, anche in
specifici progetti didattici nei bienni-ponte (l'acquisizione dei
sistemi di rappresentazione per lo snodo 5-6 anni, il passaggio
verso una maggiore autonomia di studio tra i 10 e gli 11 anni).
L'allestimento del fascicolo personale viene visto non come
adempimento burocratico, ma come informazione indispensabile alla
costruzione di curricoli flessibili e personalizzati. Le conoscenze
utili si riferiranno anche alle dinamiche sociali e culturali del
territorio, con il quale va costruita una vera e propria continuità
orizzontale.
Una specifica attenzione va rivolta alla continuità nel processo di
integrazione degli alunni in situazione di handicap [già oggetto di
un intervento normativo innovativo con la CM 4/1/1988, n. 1].
Si richiamano infine compiti e impegni dei diversi soggetti
(Provveditori, Ispettori, Dirigenti scolastici. Gruppi dì lavoro
unitari per la continuità, collegi dei docenti). |
Direttiva 487
06/08/97 |
[La direttiva
regolamenta iniziative di orientamento scolastico, universitario e
professionale]. (v. commenti nelle schede d, f e g).
Considerare l'orientamento parte costitutiva del curricolo
Scolastico consente di valorizzare la continuità educativa come uno
degli elementi più significativi della "didattica
orientativa".
La direttiva, in particolare, viene a colmare una carenza di
indicazioni circa la continuità tra scuola media e scuola
secondaria superiore e nell'ambito post-secondario.
Si chiede infatti di stabilire una comunicazione efficace tra i
docenti dei due gradi scolastici, anche per individuare elementi di
continuità nel curricolo.
Molto ricca di indicazioni risulta la parte relativa
all'orientamento pre-universitario, un tema di forte attualità
anche a seguito degli elevatissimi tassi di insuccesso che si
registrano nei primi anni dell'Università. A tal fine è stato
emanato un apposito Regolamento sugli accessi all'Università e le
connesse attività di orientamento (G. Uff. 29/7/1997).
In fase di evoluzione si presenta anche il quadro dei rapporti tra
scuola formazione professionale e accesso al mondo del lavoro, a
seguito dell'accordo sul lavoro del 26/9/1996 e della c.d. Legge 196
del 24/6/97. |
Indietro| Torna su
|