Le parti
comuni condominiali sono quelle parti dell'immobile
che per funzione e/o destinazione sono
necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso o per le sue
esigenze, e che danno origine ad un diritto di comunione
forzosa tra i proprietari.
Il
legislatore nel codice civile all'art.1117 ha elencato una
serie di parti che vengono presunte
comuni se il contrario non risulta dal titolo:
-
il suolo
su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso,
i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere
tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
-
i locali
per la portineria e l'alloggio del portiere, per la
lavanderia per il riscaldamento centrale, per gli
stenditoi e per altri simili servizi in comune;
-
le opere,
le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori
i pozzi, le cisterne gli acquedotti e inoltre le fognature
e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e
simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
E' opportuno
specificare cosa si intende per "titolo contrario":
l'elencazione dell'art.1117 C.C. non è una rigida
indicazione di parti considerate comuni valida ex legis
per ogni edificio, ma un'indicazione di parti che si
presumono comuni se il contrario non è stabilito da un
titolo, cioè se non vi è qualche atto, opportunamente
registrato e trascritto, che non attribuisca qualcuna
delle parti elencate alla proprietà esclusiva di un
determinato soggetto.
I
possibili casi in cui è possibile ravvisare queste
fattispecie sono:
-
atto
di vendita(1) di porzione di edificio (appartamento o
piano) in cui il costruttore vende oltre all'unità
immobiliare anche una delle parti elencate nell'art.1117
C.C. (esempio classico: il costruttore vende al
proprietario dell'ultimo piano, insieme all'appartamento,
il lastrico solare soprastante);
-
atto
costitutivo(2)
-
regolamento contrattuale(3), solitamente predisposto dal
costruttore, in cui questi stabilisce le parti di
proprietà esclusive e quelle comuni, attribuendo qualcuna
di quelle elencate nell'art.1117 C.C. ad un determinato
appartamento; per poter avere efficacia nei confronti dei
terzi il regolamento contrattuale deve essere trascritto
o, quantomeno, allegato o menzionato negli atti di vendita
ed accettato dagli acquirenti aventi causa dal costruttore;
-
destinazione del costruttore(4) (destinazione del padre
di famiglia) di una delle parti elencate nell'art.1117
C.C. a pertinenza di un determinato immobile;
-
destinazione particolare(5)
di
una delle parti elencate nell'art.1117 C.C. a
pertinenza di un determinato immobile.
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(1) |
Cass.04/03/1983
n.1632; Cass.civ.07/06/1988 n.3862 |
(2) |
Cass.civ.12/02/1998
n.1498; Cass.civ.09/05/1978
n.2248; Cass.04/11/1994
n.9062 sez.II; Cass.23/02/1994
n.1776; Cass.civ.08/08/1986
n.4987; Cass.civ.13/04/87 n.3671; Cass.civ.01/06/1993 n.6103
sez.II; Cass.civ.22/02/88 n.1859 sez.II |
(3) |
Cass.civ.10/02/94
n.1366 sez.II; Trib.Milano 23/05/94 sez.VIII civ. |
(4) |
Trib.Milano
28/05/1992 sez.VIII civ.; Cass.civ.08/10/1990
n.9858 sez.civ. |
(5) |
Cass.civ.08/08/1986
n.4987; Cass.civ.29/12/1987 n.9644 sez.II; Cass.civ.11/08/1990
n.8233 sez.II; Cass.civ.08/10/1990 n.9858 sez.II;
Cass.civ.24/08/1991 n.9084 sez.II; App.Salerno
16/03/1992 sez.civ.; Cass.civ.07/07/1993 n.7449
sez.unite; Trib.Firenze 17/02/95 sez.civ.; Trib.Milano
26/06/1995 sez.IV civ.; Cass.09/06/2000 n.7889; Cass.civ.22/03/1985
n.2070 sez.II; Trib.Milano 17/12/1990 sez.civ.;
Trib.Milano 08/06/92 sez.VIII civ. |
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