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ultimo aggiornamento > 09/01/2006

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AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

L'amministratore è l'organo esecutivo del condominio; la sua nomina è obbligatoria quando i condomini sono più di quattro, ma nulla vieta che anche i condominii con quattro o meno condomini possano nominare un amministratore. La norma è inderogabile e non può essere modificata dal regolamento di condominio.

Nomina

L'amministratore è nominato dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti, che possiedano almeno la metà dei millesimi di proprietà dell'edificio; se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di una nomina per fatti concludenti o comportamento implicito dei condomini: "Alla nomina dell'amministratore del condominio di un edificio è applicabile la disposizione dell'art. 1392 C.C., secondo cui, salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza può essere verbale o anche tacita, di talchè essa può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell'assemblea e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 C.C., dal comportamento concludente dei condomini che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una regolare nomina assembleare, rivolgendosi a lui in tale veste, senza mettere in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio". (Cass. Civ.10/04/96 n.3296 sez.II).

Chi può essere amministratore

Chiunque può essere eletto amministratore di condominio: non esiste ad oggi un albo professionale, ma, data la complessità dell'incarico, le responsabilità civili e penali, e la vastità di competenze richieste oggi all'amministratore è bene procedere ad una scelta oculata, privilegiando i professionisti, ossia coloro che possono offrire una garanzia tecnico-professionale adeguata (commercialisti, avvocati, amministratori condominiali iscritti ad un albo di categoria, ...); una tale scelta è dettata anche dalla necessità di cautelarsi dalla "ignoranza" in materia, purtroppo ancora spesso diffusa, che è la causa principale delle innumerevoli cause civili che affollano i tribunali italiani, ignoranza che potrebbe causare danni anche di non lieve entità. Da evitare sono coloro che chiedono un compenso molto basso o addirittura irrisorio o, peggio, non chiedono nulla, perché ciò non può che essere dovuto a mancanza di professionalità o a chissà cos'altro...

Durata dell'incarico

L'amministratore dura in carica un anno (art. 1129 C.C.).
Le norma è inderogabile (art. 1138 C.C.), non è possibile cioè essere nominati amministratori condominiali per un periodo superiore ad un anno, salvo eventuali riconferme alla scadenza del mandato, per le quali occorrono le stesse maggioranze previste per la nomina; se non viene riconfermato o non viene nominato un successore, c
onserva ad interim i poteri e può continuare ad esercitarli fino a che non è sostituito, a meno di una eventuale volontà contraria dei condomini espressa in sede di delibera assembleare. 

Revoca dell'incarico

Il mandato dell'amministratore può essere revocato dal giudice:

  1. se non ha reso conto della sua gestione per due anni;

  2. se vi sono fondati sospetti sul suo operato;

  3. se non ha informato l'assemblea di essere stato oggetto di una citazione o di un provvedimento del tribunale, anche se l'atto non riguarda le sue attribuzioni di amministratore.
     

Il mandato di amministratore può anche essere revocato dall'assemblea in qualsiasi momento, con la stessa procedura prevista per la nomina.

Compiti dell'amministratore 

I compiti dell'amministratore, indicati dall'art. 1130 C.C., costituiscono un'elencazione ritenuta meramente esemplificativa e non tassativa: il regolamento condominiale e/o l'assemblea possono aumentare o diminuire i compiti dell'amministratore, sempre nei limiti della gestione della cosa comune

  • Esecuzione delle delibere assembleari  - L'amministratore deve eseguire quanto stabilito dalle delibere assembleari mettendo in pratica la volontà espressa dai proprietari; nella sua attività deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
    Non può compiere atti che non rientrano nei suoi compiti o prendere decisioni di sua iniziativa a meno che non riguardino atti di ordinaria amministrazione o lavori di manutenzione straordinaria di natura effettivamente urgente.

  • Osservanza del regolamento - L'amministratore deve far osservare il regolamento condominiale, dovere questo che si manifesta nel potere di rivolgere inviti o diffide ai condomini trasgressori e di intraprendere, contro di essi, azioni giudiziarie, sempre con riferimento alle parti comuni.

  • Disciplina delle cose comuni - L'amministratore può compiere tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione delle parti comuni e la prestazione dei servizi comuni, nei limiti della spesa approvata dall'assemblea

  • Riscossione dei contributi - L'amministratore ha il dovere di riscuotere i contributi dai condomini sulla base del piano di riparto del bilancio preventivo e consuntivo. Tale potere gli consente anche di ricorrere in Tribunale contro i morosi senza l'assenso dell'assemblea (Cass.civ. 18/01/90 n.234 sez.II, Cass.civ. 11/11/92 n.12125 sez.II, Cass.civ. 15/03/94 n.2452 sez.II) per ottenere un provvedimento ingiuntivo immediatamente esecutivo dal giudice.

  • Conservazione delle cose comuni -  L'amministratore deve compiere tutti agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi alle parti comuni e per la salvaguardia dell'edificio nel suo insieme.
    La possibilità dell'amministratore di agire in giudizio, per la tutela dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, può esser fatta valere sia nei confronti dei condomini che di terzi.

  • Rendiconto - Alla fine di ogni anno, l'amministratore deve rendere il conto della sua gestione.
    Per la redazione del rendiconto non è richiesta una specifica formalità, come una rigorosa forma contabile, purché sia tale da evidenziare gli elementi essenziali per rendere comprensibili ai condomini le spese effettuate e la relativa ripartizione, le entrate riscosse, i debiti e i crediti del condominio e la formazione e l'utilizzo di eventuali fondi.
    Ovviamente l'amministratore dovrà presentare insieme al conto, i documenti giustificativi delle spese, per consentire l'effettivo controllo della gestione da parte dei condomini e l'eventuale contestazione.

Oltre ai detti compiti l'amministratore deve curare l'applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti, comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori, presentare la dichiarazione per i sostituti d'imposta se corrisposti onorari e/o stipendi soggetti a ritenute fiscali e assistere i condomini per le pratiche di agevolazioni fiscali concesse per le spese di manutenzione effettuate dal condominio.
Rientrano tra i doveri dell'amministratore tenere il registro dei verbali assembleari, la tenuta della contabilità del condominio, aggiornare l'elenco dei condomini, convocare l'assemblea ordinaria o straordinaria, conservazione la documentazione condominiale e il regolamento di condominio.

Rappresentanza 

All'amministratore condominiale è attribuita la rappresentanza processuale del condominio dall'art. 1131 C.C., nel senso che può agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi e può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; tale potere è circoscritto, ovviamente, entro i limiti delle sue attribuzioni di cui all'art.1130, a meno che tale limite non è espressamente ampliato dal regolamento condominiale o dall'assemblea, sempre con riguardo alle cose comuni.
In pratica l'amministratore può agire in giudizio, senza alcuna autorizzazione, nei confronti dei singoli condomini, per fare eseguire le delibere dell'assemblea, per curare l'osservanza del regolamento condominiale, per disciplinare l'uso delle cose comuni, per riscuotere dai condomini morosi i contributi sulla base dello stato di ripartizione approvato, per compiere atti conservativi di diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Può essere invece resistere in giudizio per qualunque azione che interessi le parti o i servizi comuni dell'edificio.
Non è assolutamente legittimato sulle controversie che riguardano diritti esclusivi dei singoli condomini.
Se la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi deve darne senza indugio notizia all'assemblea; se non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
 

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webmaster Alberto Puglisi