Art. 1100 C.C.
(Norme regolatrici) |
Quando la
proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente si
applicano le norme seguenti. |
Art. 1101 C.C.
(Quote dei partecipanti) |
Le quote
dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il
concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei
pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive
quote. |
Art. 1102 C.C. (Uso della cosa
comune) |
Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni
necessarie per il migliore godimento della cosa.Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso. |
Art. 1103 C.C.
(Disposizioni della quota) |
Ciascun
partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri
il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le
ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro
VI. |
Art. 1104 C.C.
(Obblighi dei partecipanti) |
Ciascun
partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle
disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con
la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al
partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il
cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati. |
Art. 1105 C.C.
(Amministrazione) |
Tutti i
partecipanti hanno diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di
ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro
quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per
la validità delle deliberazioni della maggioranza si
richiede che tutti i partecipanti siano stati
preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per
l'amministrazione della cosa comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può
anche nominare un amministratore. |
Art. 1106 C.C. (Regolamento
della comunione e nomina di amministratore) |
Con la
maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento per
l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della
cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere
delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo,
determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore. |
Art. 1107 C.C. (Impugnazione
del regolamento) |
Ciascuno
dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione
entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato.
Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata
loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che
il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche
per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti. |
Art. 1108 C.C. (Innovazioni e
altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione) |
Con
deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della
cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo
o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il
godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una
spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono
compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti. E' necessario il
consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione
o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può
essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal
primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per
il miglioramento della cosa comune. |
Art. 1109 C.C. (Impugnazione
delle deliberazioni) |
Ciascuno
dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza: nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla
cosa comune se non è stata osservata la disposizione del
terzo comma dell'art.1105;se la deliberazione relativa a
innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del
secondo comma dell'art. 1108. L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno
in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza
del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la
sospensione del provvedimento deliberato. |
Art. 1110. (Rimborso di spese)
- |
lI
partecipante che, in caso di trascuranza degli altri
partecipanti o dell'amministratore, ha sostenute spese
necessarie per la conservazione della cosa comune, ha
diritto al rimborso. |
Art. 1111 C.C. (Scioglimento
della comunione) |
Ciascuno
dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione, l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua
dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se
l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi
degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo
non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per
gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per
un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni. Se
gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto |
Art. 1112 C.C. (Cose non
soggette a divisione) - |
Lo
scioglimento della comunione non può essere chiesto quando
si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire
all'uso a cui sono destinate. |
Art. 1113 C.C. (Intervento
nella divisione e opposizione) |
I creditori
e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la
divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato
un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo
sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o
dell'azione surrogatoria.Nella divisione che ha per oggetto
beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal
comma precedente, deve essere trascritta prima della
trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di
divisione giudiziale, prima della trascrizione della
relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire,
perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i
creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e
trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o
della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti
nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone
indicate dal comma precedente eccetto le ragioni di
prelevamento nascenti dal titolo anteriore alla comunione
medesima, ovvero da collazione. |
Art. 1114 C.C. (Divisione in
natura) |
La
divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei
partecipanti. |
Art. 1115 C.C. (Obbligazioni
solidali dei partecipanti) |
Ciascun
partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni
in solido contratte per la cosa comune, le quali siano
scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal
prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha
luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua
frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in
solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione
per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso
gli altri condividenti. |
Art. 1116 C.C. (Applicabilità
delle norme sulla divisione ereditaria) -
|
Alla
divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla
divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con
quelle sopra stabilite. |
Art. 1117 C.C. (Parti comuni
dell'edificio) |
Sono
oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario
non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune; i locali per la portineria e
l'alloggio del portiere, per la lavanderia per il
riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili
servizi in comune; le opere, le installazioni, i manufatti
di qualunque genere che servono all'uso e al godimento
comune, come gli ascensori i pozzi, le cisterne gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica,
per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione
degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini. |
Art. 1118 C.C. (Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni) |
Il diritto
di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone
altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto
sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese
per la loro conservazione. |
Art. 1119 C.C. (Indivisibilità) |
Le parti
comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno
che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo
l'uso della cosa a ciascun condomino. |
Art. 1120 C.C. (Innovazioni) |
I
condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni
che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, chc ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un
solo condomino. |
Art. 1121 C.C. (Innovazioni
gravose o voluttuarie) |
Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti
o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i
condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati
da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione
separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel
caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle
spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. |
Art. 1122 C.C. (Opere sulle
parfi dell'edificio di proprietà comune) |
Ciascun
condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà,
non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
dell'edificio. |
Art. 1123 C.C. (Ripartizione
delle spese) |
Le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a
servire i condomini in misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità. |
Art. 1124 C.C. (Manutenzione e
ricostruzione delle scale) |
Le scale
sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi
piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi,
per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni
di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo.Al fine del concorso
nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari,
qualora non siano di proprietà comune. |
Art. 1125 C.C. (Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai) |
Le spese
per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti,
restando a carico del proprietario del piano supenore la
copertura del pavimento e a carico del proprietario del
piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto. |
Art. 1126 C.C. (Lastrici solari
di uso esclusivo) |
Quando
l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa
delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri
due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o
della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano
di ciascuno. |
Art. 1127 C.C. (Costruzione
sopra l'ultimo piano dell'edificio) |
Il
proprietano dell'ultimo piano dell'edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti
dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è
ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono. I condomini possono altresi opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente
l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la
sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area libera da
occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei
piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto
l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto
a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di usare. |
Art. 1128 C.C. (Perimento
totale o parziale dell'edificio) |
Se
l'edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei
condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel
caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei
condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in
proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non
intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere [2932] agli altri condomini i suoi diritti,
anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la
stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i
diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. |
Art.1129 C.C. (Nomina e revoca
dell'amministratore) |
Quando i
condomini sono più di quattro, I'assemblea nomina un
amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è
fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può
essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresi
essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo
comma dell'art.1131, se per due anni non ha reso il conto
della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di
gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque
causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in
apposito registro. |
Art. 1130 C.C.
(Attribuzioni dell'amministratore) |
L'amministratore deve: eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del
regolamento di condominio; disciplinare l'uso delle cose
comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune,
in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i
condomini; riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinana delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; compie
gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comunidell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve
rendere il conto della sua gestione. |
Art. 1131 C.C. (Rappresentanza) |
Nei limiti
delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei
maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini
sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio;
a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto
che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi
è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei
condomini. L'amministratore che non adempie quest'obbligo
può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. |
Art. 1132 C.C.
(Dissenso dei condomini rispetto alle
liti) |
Qualora
l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una
lite o di resistere a una domanda, il condomino
dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può
separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto
deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui
il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il
condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della
lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente. |
Art. 1133 C.C. (Provvedimenti
presi dall'amministratore) |
I
provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i
provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso
all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137. |
Art. 1134 C.C. (Spese fatte dal
condomino) |
Il
condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. |
Art. 1135 C.C. (Attribuzioni
dell'assemblea dei condomini) |
Oltre a
quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea
dei condomini provvede: alla conferma dell'amministratore e
dell'eventuale sua retribuzione; all'approvazione del
preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini; all'approvazione del
rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del
residuo attivo della gestione; alle opere di manutenzione
straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in
questo caso deve riferirne nella prima assemblea. |
Art. 1136 C.C. (Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni) |
L'assemblea
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al
condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se
l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero,
l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre
dieci giorni dalla medesima, la deliberazione è valida se
riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei
partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore
dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e
la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese
con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste
dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non
consta che tutti i condomini sono stati invitati alla
riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore. |
Art. 1137 C.C. (Impugnazione
delle deliberazioni dell'assemblea) |
Le
deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro
le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia
ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso deve essere
proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti
e dalla data di comunicazione per gli assenti. |
Art. 1138 C.C. (Regolamento di
condominio) |
Quando in
un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci,
deve essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle
spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun
condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello
esistente. Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo
comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato
dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato
a norma dell'art. 1107. Le norme del regolamento non possono
in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali
risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt.1118
secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. |
Art. 1139 C.C. (Rinvio alle
norme sulla comunione) |
Per quanto
non è espressamente previsto da questo capo si osservano le
norme sulla comunione in generale. |
|
Art. 61 Disp. Att. (Separazione
dei condomini) |
Qualora un
edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il
condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna
parte possono costituirsi in condominio separato. Lo
scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è
disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un
terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della
quale si chiede la separazione. |
Art. 62 Disp. Att. (Separazione
dei condomini) |
La
disposizione del primo comma dell'articolo precedente si
applica anche se restano in comune gli originari
partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del
codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza
modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la
sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i
condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal
quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso. |
Art. 63 Disp. Att. (Riscossione
contributi - Condomino subentrante - mora nei pagamenti) |
Per la
riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può
ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un
condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento
dei contributi relativi all'anno in corso e a quello
precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi,
che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se
il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione,
può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei
servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato. |
Art. 64 Disp. Att. (Procedura
per la revoca dell'amministratore) |
Sulla
revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo
comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del
codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con
decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo. Contro
il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione. |
Art. 65 Disp. Att. (Nomina del
curatore speciale in mancanza dell'amministratore) |
Quando per
qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei
condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro
i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di
un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di
procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio
convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni
sulla condotta della lite. |
Art. 66 Disp. Att.
(Convocazione dell'assemblea in via straordinaria) |
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando
questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta
da almeno due condomini che rappresentino un sesto del
valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente
alla convocazione. In mancanza dell'amministratore,
l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere
convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di
convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. |
Art. 67 Disp. Att.
(Rappresentanza dei condomini in assemblea - Usufruttuario) |
Ogni
condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante. Qualora un piano o porzione di piano
dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più
persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella
assemblea, che è designato dai comproprietari interessati;
in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che
attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle
deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od
opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni
dell'edificio il diritto di voto spetta invece al
proprietario. |
Art. 68 Disp. Att.
(Attribuzione del valore alle quote di proprietà) |
Per gli
effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del
codice, il regolamento di condominio deve precisare il
valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione
di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere
espressi in millesimi in apposita tabella allegata al
regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori
medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei
miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano
o di ciascuna porzione di piano. |
Art. 69 Disp. Att. (Revisione
quote comproprietà) |
I valori
proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un
solo condomino, nei seguenti casi: quando risulta che sono
conseguenza di un errore; quando, per le mutate condizioni
di una parte dell'edificio, in conseguenza della
sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o
di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il
rapporto originario tra i valori dei singoli piani o
porzioni di piano. |
Art. 70
Disp. Att. |
Per le
infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma
fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie. |
Art. 71 Disp. Att. (Registro
delle deliberazioni) |
Il registro
indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione
professionale dei proprietari di fabbricati. |
Art. 72
Disp. Att. |
I
regolamenti di condominio non possono derogare alle
disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69. |
Art.155 Disp. Att. (Revisione
del regolamento) |
Le
disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di
condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai
regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941. Cessano di
avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio
che siano contrari alle norme richiamate nell'ultimo comma
dell'art. 1138 del C.C. e nell'art. 72 di queste
disposizioni. |
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Art. 10 L. 27 luglio 1978 n. 392
(Partecipazione del conduttore) |
Il
conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese e alla modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di
voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri
servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si
applica anche qualora si tratti di edificio non in
condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea convocata dal proprietario dell'edificio
o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del codice civile
sull'assemblea dei condomini. |
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Art. 23 Cod.Proc.Civ. (Foro per
le cause fra condomini) |
E'
competente per le cause fra condomini, il giudice del luogo
ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.Tale
norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o
del condominio, purchè la domanda sia proposta entro un
biennio dalla divisione. |