L'assemblea
di condominio è l'organo deliberativo del condominio: è
l'assemblea che decide sulla stragrande maggioranza delle
questioni relative all'amministrazione dei servizi e delle
cose comuni. Le delibere, se regolarmente prese, sono
obbligatorie per tutti i condomini" (art. 1117 C.C.), anche
per assenti e dissenzienti, se non impugnate nei modi e
nei tempi previsti. Obbligo dell'amministratore, invece, è
quello di fare eseguire le delibere prese dall'assemblea.
Chi ne fa parte
Possono partecipare all'assemblea tutti i
condomini ed anche gli usufruttuari, se all'ordine
del giorno vi è una decisione da prendere riguardante
l'ordinaria amministrazione e/o il godimento delle cose
comuni, e gli inquilini se vie
è una decisione da prendere sulla gestione o sulla
suddivisione delle spese di riscaldamento e/o
condizionamento d'aria (art.10 L.392 del 27/07/78). Tutti
gli aventi diritto possono partecipare di persona o
farsi rappresentare per delega. Se la delega, che può essere
anche orale, è concessa senza alcuna indicazione il
delegante è vincolato alle votazione espresse dal delegato;
se invece la delega è concessa con indicazioni specifiche il
delegato è vincolato alle indicazioni indicate dal
delegante.
Chi la convoca
L'assemblea é convocata da:
l'amministratore in carica;
ciascun condomino se manca l'amministratore;
almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore
dell'edificio possono richiedere la convocazione
all'amministratore; trascorsi 10 giorni, se egli non vi ha
provveduto, possono farlo direttamente i condomini ( art. 66 disp.att. C.C.).
Come si convoca
Tutti gli aventi diritto devono
essere avvertiti in modo adeguato; in caso di
contestazioni l'amministratore deve fornire la prova
dell'avvenuta convocazione, per cui il mezzo migliore é
la lettera raccomandata inviata all'indirizzo del
proprietario. Il Tribunale di Milano (04/06/93 Sez.VIII civ.)
ha, ad esempio, indicato non dimostrabile la validità della
convocazione se effettuata tramite il collocamento nelle caselle postali.
Se anche uno solo di quelli che hanno diritto a
partecipare non é stato avvertito, l'assemblea é nulla (Cass.Civ.
15/12/90 n.11947 Sez.II, Trib.Milano 01/06/92 Sez.Civ.,
Cass.Civ. 27/06/92 n.8074 Sez.Civ.2, Cass.Civ. 12/02/93 n.1780
Sez.II, App.Milano 06/04/93 Sez.Civ., Trib.Napoli 24/03/94
Sez.Civ., Pret.Firenze 15/04/94 Sez.Civ., App.Milano
07/03/95 Sez.Civ., Cass.Civ. 12/06/97 n.5267 Sez II).
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere
notificato
almeno cinque giorni prima dell'assemblea stessa; la
norma è inderogabile.
L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora in
cui si terrà l'assemblea nonché gli argomenti da
trattare (per questi ultimi vedi Cass.Civ.19/02/97 n.1151
sez.II. E' opportuno che sia
aggiunta anche la data dell'assemblea di seconda
convocazione che non deve essere tenuta né lo stesso
giorno (Trib.Napoli 09/11/88 Sez.civ., Trib.Milano
23/02/89 sez.civ., Trib.Milano 05/04/90 Sez.VIII civ.), né più di dieci giorni dopo. L'avviso deve
inoltre riportare l'ordine del giorno: l'assemblea non
può deliberare su un argomento che non è
inserito nell'ordine del giorno (Trib.Napoli 14/10/87
Sez.civ.): pertanto è nulla (Trib.Prato 15/09/94 Sez.civ.)
la delibera su un argomento scaturito dalla voce "varie ed
eventuali", formula "generica ed insignificante"
(vedi anche Trib.Napoli 12/10/95 sez.civ.).
Prima e seconda
convocazione
Per la validità di un'assemblea in prima convocazione occorre che siano
presenti di persona o per delega i due terzi dei condomini che rappresentino due terzi del valore
dell'edificio.
Se non si raggiunge il quorum in prima convocazione, l'amministratore dovrà redigere un verbale di
assemblea deserta, anche se la Corte di Cassazione
Cass.Civ. 24/04/96 n.3862 Sez.II) ha
stabilito che l'omessa redazione del verbale "non impedisce
che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, nè la
renda invalida". In seconda convocazione basta invece la
presenza di un terzo dei condomini che rappresentino almeno
un terzo del valore dell'edificio, a meno che non si dibatti
di argomenti per i quali è necessaria una maggioranza
diversa.
Il presidente e il segretario dell'assemblea
Il presidente dell'assemblea, che viene
eletto all'inizio dell'assemblea, ha il dovere di constatare
la regolarità dell'assemblea, in particolare che siano
stati convocati tutti i condomini, la validità delle deleghe
e che siano raggiunti i quorum previsti.
Il segretario, eletto anch'egli all'inizio dell'assemblea,
deve invece redigere il verbale dell'assemblea nel corso
della riunione avendo cura di inserire i dati
indispensabili per la validità del documento quali la
data, l'ordine del giorno, il numero degli intervenuti di
persona e/o per delega con i rispettivi millesimi, le
decisioni prese con le
maggioranze richieste e raggiunte, un sunto delle
discussioni, nonché le dichiarazioni che eventuali condomini
richiedono di verbalizzare.
Il verbale deve essere firmato dal segretario e dal
presidente dell'assemblea, e dovrà trascriversi in un
registro tenuto dall'amministratore. Esso dovrà essere
tempestivamente consegnato agli assenti onde consentire
loro di conoscere quanto deliberato e dare loro la
possibilità di impugnare eventualmente la delibera nei
termini di legge.
Maggioranze
Vedi apposita
pagina "Maggioranze".
Delibere nulle e annullabili
Le deliberazioni dell'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, anche per gli assenti, i dissenzienti e
gli astenuti.
Tuttavia è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio per far valere la nullità o l'annullabilità
della delibera; il ricorso, però, non sospende
l'esecuzione del provvedimento assembleare, salvo che la
sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
Una delle principali differenze tra nullità e
annullabilità è che mentre la prima può essere fatta
valere in ogni tempo, non avendo quindi alcun termine
perentorio oltre il quale si prescrive, l'annullabilità
deve essere fatta valere entro 30 giorni dalla data di
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti. Nel dubbio quindi sarebbe
opportuno impugnare la delibera in ogni caso entro i 30
giorni.
La nullità inoltre può
essere fatta valere da chiunque vi ha interesse, anche
ad esempio da chi ha partecipato all'assemblea e ha
espresso voto conforme alla deliberazione (Cass.civ.06/05/87
n.4197 sez.II); l'annullabilità invece può essere fatta
valere solo da dissenzienti e/o assenti.
Quanto alla distinzione tra i casi di nullità e
annullabilità delle delibere fino ad una recente
sentenza della Cassazione (sentenza Cassazione Sezioni
unite n.4806 del 07/03/2005) era abbastanza arduo fare
una elencazione di casi delle due fattispecie, dato
anche la numerosa giurisprudenza a volte non uniforme
accumulatasi nel corso degli anni, che, fra l'altro, ha
reso evidente la necessità di una riforma sul condominio
oggi in fase di approvazione.
Secondo la citata sentenza devono qualificarsi nulle
le delibere:
prive degli elementi essenziali;
con oggetto impossibile o
illecito;
con oggetto che non
rientra nella competenza dell'assemblea;
che incidono sui diritti
individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla
proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
invalide in relazione
all'oggetto;
Rimangono annullabili le
delibere prese:
dall'assemblea
caratterizzata da vizi di costituzione;
con maggioranza
irregolare;
dall'assemblea
caratterizzata da vizi formali;
convocata con procedimento
irregolare.
Attribuzioni dell'assemblea
Premettendo che
l'assemblea non può deliberare in materie non di sua
competenza, tra le attribuzioni dell'assemblea,
ricordiamo:
nomina, revoca e conferma
dell'amministratore ed eventuale sua retribuzione;
approvazione del preventivo delle spese occorrenti
durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i
condomini;
approvazione del rendiconto annuale
dell'amministrazione e all'impiego del residuo attivo
della gestione;
realizzazione di opere di
manutenzione straordinaria e costituzione di eventuale
fondo speciale;
disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni;
approvare il regolamento
condominiale
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