Associazione culturale Il Rinoceronte

Vai ai contenuti

Menu principale:

Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE


Art. 1 - La Denominazione e la Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36
e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione culturale senza fini di lucro denominata “Il Rinoceronte” con sede in Roma, via del Labaro, 13. Il Consiglio Direttivo (Art. 15) potrà istituire altrove, e così pure sopprimere, sedi secondarie, uffici e rappresentanze, nonché attivare o sopprimere sezioni, gruppi ed ogni altra forma organizzativa periferica utile al conseguimento degli scopi associativi.

DEGLI SCOPI
Art. 2 - Gli scopi dell'Associazione

L'Associazione “Il Rinoceronte” si propone i seguenti scopi:
a) diffondere la cultura teatrale, letteraria e cinematografica nel mondo giovanile e non;
b) ampliare la conoscenza della cultura teatrale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
c) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale e cinematografico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura teatrale, cinematografica ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 3 – Promozione di attività didattiche e culturali
L'associazione “Il Rinoceronte” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
a) attività culturali: spettacoli teatrali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti;
b) attività di formazione: laboratori teatrali per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, per gli anziani e le fasce sociali emarginate, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.

DEL FINANZIAMENTO E DEL FONDO COMUNE
Art. 4 - Il finanziamento ed il Fondo Comune

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso il suo Fondo Comune che è costituito:
dalle quote associative e dai contributi annuali dei Soci, versati periodicamente nella misura stabilita per ogni esercizio;
da eventuali contributi e donazioni di terzi;
dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
dalle somme ricavate dall'organizzazione dell'attività istituzionale, da eventuali proventi derivanti dall'utilizzo o dalla vendita di beni mobili e immobili;
eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio. Il Fondo Comune non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione.

Art. 5 - Esercizio Sociale - Bilancio
L'esercizio sociale e finanziario coincidono con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

DEI COMPONENTI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 6 - I Soci

I componenti dell’Associazione si distinguono in:
a)  Soci Fondatori
b)  Soci Aderenti
c)  Soci Sostenitori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente l'Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica. I Soci Fondatori sono membri permanenti del Consiglio Direttivo, hanno diritto d’intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e possono presentare nuovi Soci.

Possono essere Soci Aderenti i nuovi associati, successivamente alla costituzione dell’Associazione. I Soci Aderenti non possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo, non hanno diritto d’intervento e di voto in Assemblea Generale ma possono presentare nuovi Soci.

Possono essere Soci Sostenitori persone, Enti, Istituti e Società che sostengono con particolari contributi l'attività dell'Associazione. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un Delegato e gode degli stessi diritti del Socio Aderente, esclusi quelli di essere eletto componente del Consiglio Direttivo nonché alle cariche sociali e di presentare nuovi Soci.

Art. 7 - Le domande di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l'indicazione dei titoli di studio e del tipo di attività dell'interessato. La domanda d’iscrizione in qualità di Socio Sostenitore deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve riportare l'indicazione del nominativo del proprio delegato. Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera in merito.

Art. 8 - Le quote di associazione
Tutti i soci sono tenuti a versare anticipatamente le rispettive quote annuali di associazione stabilite dall'Assemblea Generale. La quota dei Soci Fondatori è pari a quella prevista per i Soci Aderenti. Il Consiglio Direttivo fissa la quota minima per i Soci Sostenitori. I Soci morosi non godono di alcun diritto fino al pagamento delle quote arretrate o fino alla decadenza per morosità (art. 9).

Art. 9 - La decadenza da Socio
La decandenza da Socio avviene per dimissioni, per morosità, per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi della Associazione o in caso di morte. In nessun caso il Socio ha diritto al rimborso della quota associativa e/o del contributo associativo annuale versati, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo. La decadenza per morosità avviene dopo due anni di mancato pagamento delle quote annuali di associazione. Il Socio decaduto per morosità può chiedere la reiscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo equivalente a tre annualità. La decadenza per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell'Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo.

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10 - Gli Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere;

Art. 11 - L'Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, con esclusione dei Soci Aggregati, per trattare argomenti particolari ed urgenti. L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche a mezzo e-mail (posta elettronica), a ciascun Socio con almeno tre settimane di preavviso. E' ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Per essere valide tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti Soci in regola con la quota associativa.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di intervento e di voto, esclusi dal computo i Soci Aggregati. Trascorsa almeno un'ora, da quella fissata in prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Art. 13 - Le attribuzioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
a) approvare la relazione annuale ed il rendiconto finanziario presentati dal Consiglio Direttivo; approvare il bilancio preventivo annuale, presentato dal Consiglio Direttivo, entro la fine dell’anno precedente a quello a cui si riferisce;
b) eleggere ogni anno parte dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute negli articoli 15 e 16;
c) stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote di associazione;
d) deliberare in merito a proposte di modifica dello Statuto (Art. 22);
e) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.
Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Fondatori, Aderenti e Sostenitori presenti in proprio o per delega.

Art. 14 - Le votazioni dell'Assemblea Generale

Le votazioni dell'Assemblea Generale avvengono:
a) mediante voto segreto per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; l'elezione avviene a maggioranza relativa di voti;
b) mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci Fondatori, Aderenti e Sostenitori presenti in proprio o per delega;
c) per acclamazione qualora l'Assemblea si pronunci all'unanimità in tal senso;
d) per alzata di mano in tutte le altre circostanze.
Liste di candidati per l'elezione delle diverse componenti del Consiglio Direttivo possono essere presentate dal Consiglio Direttivo, da un gruppo di Soci, dai Soci Fondatori secondo norme regolamentarie.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci Fondatori.

Art. 16 - L'elezione del Consiglio Direttivo
L'Assemblea Generale dei Soci elegge parte dei componenti del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni, sostituendo coloro che hanno già espletato i due anni del mandato. Un consigliere può essere rieletto. Sono eleggibili i Soci Aderenti, questi ultimi iscritti all'Associazione da almeno due anni, la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno cinque mesi prima dell'Assemblea Generale dei Soci. In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato come componente il Socio che, fra i non eletti della stessa lista, ha ottenuto il maggior numero di voti nella relativa elezione dell'Assemblea Generale.
Norma Transitoria: per il primo biennio dalla data di costituzione dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, così come il Presidente e il Tesoriere, sono designati in sede di Costituzione. Alla scadenza del biennio si procederà a rinnovare i consiglieri eletti come da norme statutarie.

Art. 17 - Le riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere. Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno tre componenti. Il Consiglio Direttivo, che potrà riunirsi anche per via telematica (audioconferenza, videoconferenza, altre tecnologie), è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Le attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l'Associazione ed in particolare:
a) sviluppa l'attività dell'Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini associativi;
b) promuove ed organizza incontri e manifestazioni;
c) delibera sulle ammissioni di nuovi Soci, informandone gli interessati e dandone comunicazione in caso di mancato accoglimento ai Soci che li hanno presentati;
d) delibera sulla decadenza da Socio secondo quanto previsto dall'art. 9;
e) amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese straordinarie;
f) redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione ed il rendiconto finanziario;
g) convoca l'Assemblea Generale dei Soci;
h) istituisce o sopprime sedi secondarie, uffici e rappresentanze;
i) delibera il Regolamento Generale dell'Associazione;
l) delibera il domicilio dell'Associazione;

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica due anni e può essere rieletto. Egli rappresenta l'Associazione e ne dispone della firma, convoca almeno due volte all'anno il Consiglio Direttivo e lo presiede; promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei componenti del Consiglio Direttivo e salva successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide delle cose urgenti.

Art. 20 - Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica due anni e può essere rieletto. Egli coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento. Il Vice-Presidente, in caso di vacanza della carica del Presidente, assume tale carica pro-tempore per le mansioni ordinarie e convoca il Consiglio Direttivo per i provvedimenti necessari.

Art. 21 - Il Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica due anni, può essere rieletto. Egli coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, è il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale.

Art. 22 - Le modifiche dello Statuto
Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato dall'Assemblea Generale, su proposta di almeno 3/4 del Consiglio Direttivo, ed è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci con diritto di voto presenti in proprio o per delega.

Art. 23 - Il Regolamento dell'Associazione

Un Regolamento per l'attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato e modificato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di due terzi dei Soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui la delibera non può avere luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice - non prima di sessanta giorni - una Assemblea Straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega. A seguito dello scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio dell'Associazione.

Torna ai contenuti | Torna al menu