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Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne"
(Versione ridotta)
Preambolo.
Il preambolo lega i diritti delle donne ai diritti umani. Il preambolo della Convenzione CEDAW ribadisce i princìpi fondamentali delle Nazioni Unite, i quali comprendono la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana, e nell'uguaglianza dei diritti di uomini e donne. Ricorda alla comunità internazionale che tutti i trattati sui diritti umani siglati dalle Nazioni Unite e dalle loro agenzie specializzate riconoscono in egual misura ad uomini e donne l'esercizio dei diritti in essi da essi sanciti. Osserva come siano stati adottati strumenti specifici per promuovere il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna. Riconosce tuttavia il persistere di gravi discriminazioni contro le donne, e sottolinea come tali discriminazioni violino i princìpi della parità dei diritti e della dignità umana. Afferma inoltre che le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne ad ogni aspetto della vita del proprio paese in condizioni di parità con gli uomini, il che intralcia la crescita del benessere delle società e delle famiglie.
Articolo 1.
La CEDAW definisce le discriminazioni contro le donne La Convenzione riguarda le discriminazioni contro le donne, piuttosto che le discriminazioni in base al sesso. Le discriminazioni contro le donne comprendono qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che incida sulla possibilità per le donne di esercitare i propri diritti politici, economici, sociali, culturali, civili o di qualunque altro genere, indipendentemente dal loro stato matrimoniale ed in condizione di uguaglianza con gli uomini.
Articoli 2 e 3.
La CEDAW obbliga gli Stati ad intraprendere misure concrete per eliminare le discriminazioni contro le donne. Gli Stati che ratificano la CEDAW sono obbligati non solo a condannare ogni forma di discriminazione contro le donne, ma anche ad applicare una serie di misure per la loro eliminazione. Gli Stati che ratificano la CEDAW devono incardinare il principio di uguaglianza all'interno delle proprie costituzioni nazionali o della propria legislazione e, se necessario, devono adottare misure legislative e di altra natura, comprese le sanzioni, per perseguirne gli scopi. Gli Stati devono garantire la tutela giuridica contro le discriminazioni, tramite i tribunali nazionali e le altre istituzioni pubbliche. Le autorità e le pubbliche istituzioni degli Stati che ratificano la CEDAW devono astenersi da qualsiasi pratica discriminatoria. Gli Stati devono modificare o abrogare ogni legge, consuetudine, pratica ed anche disposizione penale che comporti una discriminazione contro le donne. Gli Stati devono prendere ogni iniziativa possibile per garantire il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, affinchè esse possano esercitare i diritti umani e le libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini. A differenza degli altri trattati sui diritti umani, la CEDAW non si occupa solamente dell'azione degli Stati o delle loro istituzioni, ma anche di altri soggetti. Gli Stati sono obbligati a prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa. Questa disposizione rende la CEDAW unica, poiché di norma i trattati internazionali sui diritti umani si occupano solamente della condotta degli Stati o dei soggetti pubblici.
Articolo 4.
La CEDAW consente misure temporanee di azione positiva. Agli Stati è consentito adottare misure speciali a carattere provvisorio, per accelerare l'uguaglianza tra donne ed uomini. Ciò consente l'introduzione di misure di azione positiva o di discriminazione positiva, fino alla realizzazione dell'uguaglianza tra donne e uomini. In ogni caso, comunque, le misure speciali di tutela della maternità non saranno considerate discriminatorie.
Articolo 5.
La CEDAW riconosce il ruolo della cultura e della tradizione, ed invita gli Stati ad eliminare gli stereotipi sessuali. La Convenzione riconosce l'influenza della cultura e della tradizione nel limitare l'esercizio dei diritti delle donne. Di conseguenza, essa prevede che gli Stati siano tenuti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare gli stereotipi sulla divisione dei ruoli fra i due sessi e le pratiche derivanti da una concezione fondata sull'idea della superiorità od inferiorità di un sesso rispetto all'altro. L'educazione familiare deve trasmettere a bambini e bambine l'idea che esiste un ruolo comune di uomini e donne nella cura dei figli. Quest'ultima deve comunque, in ogni caso, essere gestita dando priorità all'interesse dei figli stessi.
Articolo 6.
La CEDAW chiede agli Stati di reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione. Gli Stati devono prendere ogni misura, incluse le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione. La convenzione fornisce una definizione ampia di tratta delle donne . Gli Stati devono prendere misure per prevenire il ricorso alla prostituzione.
Articolo 7.
La convenzione affronta le discriminazioni nella politica e nella vita pubblica. Gli Stati devono eliminare le discriminazioni contro le donne nella vita politica e pubblica del proprio paese. Alle donne deve essere garantito il diritto di voto e di essere eleggibili, di partecipare all'elaborazione delle politiche governative e di ricoprire cariche pubbliche in condizione di parità con gli uomini. Alle donne deve essere riconosciuto il diritto di partecipare ad organizzazioni non governative e ad altre associazioni, compresi i partiti politici, i sindacati, gli ordini professionali, in condizioni di uguaglianza con gli uomini.
Articolo 8.
La CEDAW chiede che le donne possano rappresentare il proprio paese nelle organizzazioni e trattative internazionali Alle donne devono essere garantite pari opportunità di rappresentare i propri governi e di partecipare al lavoro delle organizzazioni internazionali, come l'ONU e le sue agenzie specializzate.
Articolo 9.
La CEDAW si occupa dei diritti di cittadinanza di donne e bambini Alle donne devono essere garantiti diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione, mutamento o conservazione della cittadinanza. Il matrimonio con uno straniero, o il mutamento di cittadinanza da parte del marito, non devono modificare automaticamente la cittadinanza di una donna, né devono imporre ad essa tale cambiamento o renderla apolide. Infine, le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini in materia di trasmissione della propria nazionalità ai figli.
Articolo 10.
Obbligando gli Stati ad eliminare le discriminazioni nell'istruzione, la CEDAW non si occupa solamente di accesso all'istruzione, ma anche dei suoi contenuti Le discriminazioni contro le donne in materia di istruzione devono essere eliminate. Alle donne ed alle ragazze deve essere garantito l'orientamento professionale a tutti i livelli, sia nelle zone rurali che in quelle urbane, nonché l'accesso ai programmi di studio, agli esami, la possibilità di usufruire di personale docente, locali ed attrezzature scolastiche, in condizioni di parità con uomini e ragazzi. Gli stereotipi sessuali devono essere eliminati, tramite l'incoraggiamento dell'educazione mista, e soprattutto rivedendo i libri di testo ed i programmi scolastici ed adattando a tale scopo i metodi di insegnamento. Le donne devono avere le stesse opportunità di beneficiare di borse di studio e di altre sovvenzioni e di accedere ai programmi di formazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e di alfabetizzazione funzionale. Gli Stati devono impegnarsi a ridurre il tasso di abbandono scolastico da parte delle studentesse, e ad organizzare programmi di recupero per chi ha abbandonato precocemente la scuola. Alle donne ed alle ragazze devono essere garantite le stesse opportunità di partecipare ad attività sportive ed all'educazione fisica, ed anche l'accesso alle informazioni specifiche di carattere formativo, che possono garantire la salute ed il benessere delle famiglie.
Articolo 11.
La CEDAW riconosce il diritto al lavoro come uno dei diritti umani inalienabili Alle donne devono essere garantiti pari diritti rispetto agli uomini in materia di lavoro. Il diritto al lavoro viene proclamato diritto inalienabile di ogni essere umano. Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in matera di libera scelta della professione e del lavoro, sicurezza del posto di lavoro, prestazioni aggiuntive, formazione ed aggiornamento professionale. Gli Stati devono garantire il diritto ad uguale salario ed uguale trattamento per un lavoro di eguale valore, ed anche il diritto a pari prestazioni in materia di sicurezza sociale e ferie retribuite. Alle donne in gravidanza devono essere garantite tutele speciali, ma tutte le misure di tutela in materia di lavoro devono essere periodicamente riviste ed aggiornate, abrogandole o ampliandole secondo necessità. Gli Stati devono proibire le discriminazioni contro le donne in gravidanza, o in congedo di maternità e le discriminazioni dovute allo stato coniugale delle donne; devono introdurre i congedi di maternità retribuiti, senza perdita del posto di lavoro, dei diritti di anzianità e delle prestazioni sociali. Gli Stati devono garantire l'erogazione di sussidi e incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno, come ad esempio le strutture per l'infanzia, per consentire ai genitori di conciliare la vita familiare, il lavoro e la partecipazione alla vita pubblica.
Articolo 12.
La CEDAW è l'unico trattato internazionale le cui disposizioni riguardano la pianificazione familiare Le norme contenute negli articoli 12 e 16 della CEDAW sul tema dell'autodeterminazione nella sfera riproduttiva, costituiscono gli unici doveri in materia di pianificazione familiare previsti da un trattato internazionale. Gli Stati si impegnano a fornire informazioni e consigli sulla pianificazione familiare. Agli Stati si chiede di garantire a donne ed uomini uguale accesso all'assistenza sanitaria ed ai servizi di pianificazione familiare. Infine, si devono garantire alle donne i servizi, gratuiti se necessario, relativi a gravidanza, parto e post-parto, ed un'alimentazione adeguata durante gravidanza e allattamento.
Articolo 13.
La Convenzione si occupa delle discriminazioni nella vita economica, sociale e culturale La CEDAW chiede agli Stati di eliminare le discriminazioni contro le donne in aree non coperte da altre disposizioni della Convenzione. In particolar modo, le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini ad usufruire di assegni familiari, prestiti bancari, prestiti ipotecari, ed altre forme di credito alle famiglie. Le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini a partecipare ad attività ricreative, sportive, ed a tutti gli aspetti della vita culturale. Il fatto che la CEDAW obblighi gli Stati ad eliminare le discriminazioni nell'ambito dei servizi finanziari e delle attività ricreative è insolito: impone infatti agli Stati il dovere di regolamentare la attività di soggetti terzi, i quali, in molti casi, non sono enti pubblici.
Articolo 14.
La CEDAW si occupa, in maniera specifica, di discriminazioni contro le donne delle zone rurali. Gli Stati si impegnano ad eliminare le discriminazioni contro le donne delle zone rurali, affinchè esse possano trarre benefici dallo sviluppo rurale, su base paritaria con gli uomini. In particolar modo, alle donne delle zone rurali deve essere garantito il pari diritto a partecipare alla programmazione in materia in materia di sviluppo, all'accesso ai servizi di assistenza sanitaria, ad ai programmi di sicurezza sociale, a ricevere un'istruzione scolastica e non, ad organizzare gruppi autogestiti e cooperative, oltre che a partecipare alle attività della comunità locale. Alle donne delle zone rurali devono essere garantiti pari diritti a condizioni di vita decenti, tra cui l'alloggio, i servizi sanitari, la fornitura di acqua, i trasporti e le comunicazioni.
Articolo 15.
La CEDAW garantisce l'uguaglianza di fronte alla legge In materia civile, gli Stati devono riconoscere alle donne lo stesso status giuridico degli uomini. Le donne devono avere pari diritti a concludere contratti, amministrare proprietà e ricevere un uguale trattamento nelle corti e nei tribunali. Ogni contratto, o altra scrittura privata, finalizzato a limitare la capacità giuridica delle donne sarà considerato nullo. Gli Stati devono garantire alle donne la libertà di movimento ed il diritto a scegliere la propria residenza ed il proprio domicilio, su base paritaria con gli uomini.
Articolo 16.
Il concetto di "uguaglianza di fronte alla legge" comprende le norme sul matrimonio e sul diritto di famiglia Gli Stati devono garantire l'uguaglianza tra uomini e donne nel matrimonio e nei rapporti familiari. Le donne devono avere pari diritto a contrarre matrimonio sulla base di un libero e pieno consenso, e pari libertà di scelta del coniuge. Gli Stati sono obbligati a stabilire un'età minima per poter contrarre matrimonio e per poterlo registrare. Questa norma non conosce eccezioni. La promessa di matrimonio riferita ad un minore non avrà valore legale. Alle donne devono essere garantiti pari diritti rispetto agli uomini durante il matrimonio ed in caso di suo scioglimento. Le donne devono avere pari diritti come genitori e nella scelta del numero e dell'intervallo delle nascite, così come nell'accesso alle informazioni ed agli strumenti necessari per prendere decisioni in proposito. Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini in materia di custodia dei minori, custodia dei beni dei minori ed adozione. Infine, le donne devono avere gli stessi diritti del coniuge per quanto riguarda la scelta del cognome, di una professione o di un lavoro, ed anche in materia di proprietà, di amministrazione, e di vendita o donazione dei beni.
Articolo 17.
La CEDAW istituisce un comitato di 23 componenti, per imporre e monitorare il rispetto delle norme della Convenzione Il rispetto della Convenzione viene controllato dal Comitato sull'Eliminazione delle Discriminazioni Contro le Donne. Il Comitato della CEDAW è composto da 23 esperte/i di alta autorità morale e di grande competenza negli ambiti di cui essa si occupa. Le/i componenti del Comitato vengono nominate/i dai propri governi, ed elette/i a scrutinio segreto dagli Stati parte della Convenzione. In questa elezione si terrà conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi ordinamenti giuridici. Queste esperte/i prestano i propri servizi a titolo personale, non in quanto delegate o rappresentanti dei propri paesi d'origine.
Articolo 18.
Gli Stati devono presentare rapporti al Comitato sul proprio impegno per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Entro il primo anno dalla ratifica della Convenzione o dall'adesione ad essa, ed in seguito ogni quattro anni, è prevista la presentazione di un rapporto nazionale al Comitato, in cui si indicano le misure adottate per applicare le disposizioni della Convenzione. Durante le sue sessioni annuali, il Comitato discuterà questi rapporti con i rappresentanti dei governi ed analizzerà con essi gli ambiti in cui sono necessarie ulteriori iniziative. Il Comitato rivolgerà inoltre agli Stati parte alcune raccomandazioni generali relative all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne.
Articolo 28. Gli Stati hanno diritto a ratificare la Convenzione, o ad aderirvi, esprimendo alcune riserve. Le riserve non possono essere incompatibili con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento. Ogni controversia tra Stati concernente l'interpretazione della Convenzione sarà sottoposta ad arbitrato. Se tale arbitrato non porta ad un accordo, entro sei mesi la controversia potrà essere sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia.
Tratto da: Unofficial Summary of Main Provisions - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, kit informativo UNIFEM-UNICEF, New York, 1995.
Il testo intero si può scaricare sul sito di AIDOS.
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ultimo aggiornamento 06 Dic. 2010