Articolo 63 C.d.S.  (Art. 219 Reg.to) 

Traino di veicoli

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi (38/a).

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.  

 (38/a) L'art. un., D.M. 9 maggio 1994 (Gazz. Uff. 17 maggio 1994, n. 113) ha disposto che le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi rilasciate per autocarri isolati privi della facoltà di traino consentono l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti dal terzo comma del presente articolo.

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 5 - Traino contemporaneo di più veicoli

Alla guida del veicolo indicato :

a) effettuava il traino di n. ...... (più di uno) veicoli contraddistinti dalle targhe.........;

b) unitamente ai conducenti dei veicoli targa .......... trainava uno stesso veicolo targato ..............

Nota : Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, e salvo quanto disposto dall'articolo 105.

Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'articolo 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

 

 

€ 68,25

 

c. 2 e c. 5 - Traino ingiustificato

Alla guida del veicolo indicato effettuava il traino

a) di altro veicolo sebbene quest'ultimo fosse idoneo a circolare autonomamente;

b) con modalità e condotta non rispondente all'esigenza di sicurezza della circolazione

Nota : E' consentito il traino di un veicolo solo se questo non è più atto a circolare autonomamente per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art 159 (rimozione). In ogni caso la solidità dell’attacco, le modalità d’aggancio, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza per la circolazione. (Vedi art. 165).

La violazione va contestata sia al conducente del veicolo trainante che al conducente del veicolo trainato

 

 

€ 68,25

 

c. 4 e c. 5 - Traino di un rimorchio superando la massa rimorchiabile

Alla guida del veicolo indicato effettuava il traino di un rimorchio avente massa complessiva superiore a quella rimorchiabile del veicolo stesso. Nella fattispecie nella carta di circolazione del veicolo era indicata una massa rimorchiabile di t... mentre il veicolo rimorchiato aveva massa complessiva di t... accertata attraverso ...........

Nota: La massa rimorchiabile è fissata in sede di omologazione ed è indicata sulla carta di circolazione. Per autovetture, eccetto i fuoristrada, autocaravan e veicoli per trasporto promiscuo, la massa rimorchiabile non può superare la loro tara. Per verificare che la massa rimorchiabile è rispetta deve considerarsi la massa effettiva del rimorchio e non quella riportata sulla sua carta di circolazione. Se la massa rimorchiata supera quella riportata sulla carta di circolazione del rimorchio, può essere contestata anche la violazione all’art. 167 comma 5 o all’art. 62 se si superano i limiti di categoria.

Se la carta di circolazione del veicolo trainante non riporta la massa rimorchiabile, il veicolo non può trainare alcun rimorchio. Pertanto qualora sia munito di gancio di traino, non potendo lo stesso essere stato omologato, va contestata anche la violazione all’art. 74 comma 3.

 

 

€ 68,25

 

c. 4 e c. 5 - Mancata indicazione sulla carta di circolazione del tipo di motrici agganciabili

Alla guida del veicolo indicato effettuava il traino di un rimorchio senza rispettare le modalità di corretto agganciamento. Nella fattispecie veniva accertato che:

ipotesi possibili

a) gli organi di traino non erano del tipo approvato;

b) gli organi di traino non erano compatibili tra loro;

c) i dispositivi di frenatura non erano compatibili;

d) ........................... eventuale altra modalità non rispettata (vedi nota)

Nota: Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio e necessario che :

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro;

b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva previste dall'art. 217 del regolamento <Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, deve potersi iscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e di raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di iscrizione del complesso entro la curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale.>

c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e di illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro;

e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers di cui all'art. 10, comma 3, lettere d) ed e) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo;

f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 62 del codice;

g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati

 

 

€ 68,25