Articolo 165 C.d.S. 

Traino di veicoli in avaria

 1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 3 - Traino di veicolo : mancata segnalazione del mezzo di aggancio

Alla guida del veicolo indicato trainava un altro veicolo in avaria senza aver idoneamente segnalato il sistema di aggancio in modo tale che lo stesso fosse avvistato e risultante chiaramente percepibile dagli altri utenti della strada.

Nota : Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

 

 

€ 68,25

 

Punti 2

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

c. 2 e c. 3 - Traino di veicolo : mancata segnalazione del veicolo in avaria

Alla guida del veicolo indicato trainato perché in avaria:

a) non manteneva attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente;

oppure in mancanza di tale segnalazione,

b) non manteneva esposto sul lato rivolto alla circolazione:

b1) un pannello quadrangolare retroriflettente;

b2) il segnale mobile di pericolo

Nota : Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'articolo 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'articolo 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'articolo 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

 

 

€ 68,25

 

 

Punti 2

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

c. 2 e c. 3 - Veicolo  dispositivo a luce gialla spento su veicolo di soccorso stradale

Quale conducente del veicolo di soccorso stradale, trainante altro veicolo in avaria, ometteva attivare il dispositivo a luce gialla, prescritto dal regolamento per tali veicoli, sebbene ne fosse provvisto.

 

 

€ 68,25

 

 

Punti 2

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente