Articolo 64 C.d.S.  (Art. 220 Reg.to) 

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55.

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 3 - Mancanza del dispositivo di frenatura

Conduceva un veicolo a trazione animale o circolava con una slitta

a) sprovvisto di un efficace sistema di frenatura

b) con dispositivo frenante inefficiente o non agevolmente manovrabile

c) non conforme alle disposizioni regolamentari, come previsto dall’art. 69 CdS

 

 

€ 33,60

 

c. 2 e c. 3 - Dispositivi di frenatura agenti direttamente sul manto stradale

Conduceva un veicolo a trazione animale o circolava con una slitta il cui dispositivo frenante agiva direttamente sul manto stradale.

Nota operativa: Qualora il sistema frenante, agendo direttamente sul manto stradale, provochi danneggiamento al manto stradale medesimo, va contestata la violazione all'art. 15, commi 1, lett. a) e 3 del CdS

 

 

€ 33,60