Articolo 64 C.d.S. (Art. 220 Reg.to)
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1.
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo
di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione
facilmente e rapidamente manovrato.
2.
Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto
stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55.
IPOTESI DI VIOLAZIONI |
Pagamento entro 60 gg |
Sanzioni Accessorie |
c. 1 e c. 3 - Mancanza del dispositivo di frenatura Conduceva un veicolo a trazione animale o circolava con una slitta a) sprovvisto di un efficace sistema di frenatura b) con dispositivo frenante inefficiente o non agevolmente manovrabile c) non conforme alle disposizioni regolamentari, come previsto dall’art. 69 CdS
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€ 33,60 |
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c. 2 e c. 3 - Dispositivi di frenatura agenti direttamente sul manto stradale Conduceva un veicolo a trazione animale o circolava con una slitta il cui dispositivo frenante agiva direttamente sul manto stradale. Nota operativa: Qualora il sistema frenante, agendo direttamente sul manto stradale, provochi danneggiamento al manto stradale medesimo, va contestata la violazione all'art. 15, commi 1, lett. a) e 3 del CdS
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€ 33,60 |
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