Articolo 159 C.d.S. (Artt. 354-355Reg.to)
Rimozione e blocco dei veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui
all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a)
nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario
della strada sia stabilito
b) nei casi di cui agli
articoli 157, comma 4 e
158, commi 1, 2
e 3;
c)
in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o
grave intralcio alla
d)
quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate
dall'ente proprietario
2.
Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della
rimozione dei veicoli
3.
In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del
veicolo, il blocco dello
4.
La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria
5.
Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in
sosta, ove per il loro
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali. (*)
(107/a) Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre
1999, n. 494.
(109) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 81,
D.Lgs. 10 settembre
(*) Comma aggiunto dalla legge 1 agosto 2003, n. 214