Articolo 10 C.d.S.  (Artt. 9-20 Reg.to)

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 .

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per  dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra  naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di  prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile (11/e).

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo (12).

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;

e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (12/a);

f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;

g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (12/b);

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole (12/c).

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) (12/d). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (12/e);

b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4  (12/f).

b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (12/g).

7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

- due assi: 20 t;

- tre assi: 33 t;

- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;

- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (12/h).

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta (12/i).

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 687,75 a € 2.754,15 (12/l).

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55  a € 550,20. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (12/m).

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60  a € 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35  a € 1.313,00, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera (12/n).

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 343,35  a € 1.313,00.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo (12/o).

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta (12/p).

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (12/q).

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (12/r).

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI (12/s).

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 (12/t).

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (13)              

 Note:

Le sanzioni di questo articolo, il cui importo era stato adeguato all'interpretazione letterale dell'art. 28, comma 2  della L. 472/99, sono state qui aggiornate in base alla circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 300/A/21412/101/3/3/9 del 15-02-2000 che ne precisa l'ammontare nella misura seguente:

 -Comma 18: da £. 1.165.000 a £. 4.700.000

- Comma 19: da £. 235.000 a £. 940.000

(11/e) Lettera così sostituita prima dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454, e, successivamente, dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454, e successivamente così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1.

(12/b) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/c) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/d) Periodo così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/e) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/f) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/g) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/h) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/i) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 1997, n. 48.

(12/l) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/m) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/n) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/o) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/p) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/q) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/r) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/s) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(12/t) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(13) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 7, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301)   Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 21 aprile 1995, n. 117, come modificato dall'art. 4, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, il quale ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 31 gennaio 1996.

 

Note introduttive alle ipotesi di violazioni

Al fine di una corretta applicazione del presente articolo è bene considerare quanto appresso:

In primo il codice fa un distinguo tra veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

E' veicolo eccezionale quello per trasporto di persone o cose che, per specifiche esigenze funzionali,  è destinato ad assumere in esercizio assetti di marcia nei quali possono venire superati i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli artt. 61 e 62. Quando il veicolo circola senza superare i limiti dei predetti articoli conserva la sua qualifica di veicolo eccezionale ma non abbisogna di autorizzazione per circolare. Lo stato di veicolo eccezionale e i relativi dati devono risultare dalla carta di circolazione.

E' considerato trasporto eccezionale il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per  dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62. Nel rispetto dei limiti dimensionali di ciascuna categoria di veicoli fissati dall'art. 61, sono considerati anche trasporti eccezionali quelli con carico indivisibile che sporge oltre la sagoma del veicolo:

- posteriormente di oltre 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

- anteriormente, qualunque sia la sporgenza.

I trasporti eccezionali per massa possono essere effettuati solo con veicoli immatricolati come eccezionali.

Norme di riferimento:

art. 10 - Trasporti eccezionali

art. 61 - Sagoma limite

art. 62 - Massa limite

art. 167 - Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi

Al fine di individuare la norma da applicare è necessario tener presente, innanzi tutto, del tipo di marce trasportata, se DIVISIBILE o INDIVISIBILE.

Trattasi di

- merce divisibile quando è tecnicamente possibile ridurne la dimensione senza danneggiarla o pregiudicare la sicurezza del trasporto (es. balle di fieno, oggetti sfusi ecc.);

- merce indivisibile quando è tecnicamente impossibile ridurne la dimensione senza danneggiarla o pregiudicare la sicurezza del trasporto (es. travi, pali, ecc.);

valutare l'entità della sporgenza ammessa in relazione al tipo di veicolo;

verificare se la sporgenza rientri nei limiti di categoria del veicolo

Quadro generale delle violazioni

ECCEDENZA DI SAGOMA- rispetto ai limiti dell'art. 61-

    Tipologia eccedenza 

Norme da applicare in caso di violazioni

Veicolo in assetto normale di marcia

qualsiasi eccedenza longitudinale anteriore, posteriore, laterale o in altezza

  art. 10 comma 18

Per continuare il viaggio bisogna eliminare l'eccedenza

Trasporto di merce divisibile

 

- 1 eccedenza longitudinale  anteriore o posteriore

l'art. 61 c. 7

Per continuare il viaggio bisogna eliminare l'eccedenza

- 2 eccedenza laterale: max 30 cm da ciascun lato (sono però sempre vietate le sporgenze laterali di pali, lastre e carichi difficilmente percepibili)

l'art. 61 c. 7

Per continuare il viaggio bisogna eliminare l'eccedenza

- 3 eccedenza in altezza

l'art. 61 c. 7

Per continuare il viaggio bisogna eliminare l'eccedenza

Trasporto di merce indivisibile

 

-1 eccedenza anteriore

 

Il veicolo può circolare solo con autorizzazione. In assenza si applica l'art. 10 comma 18

Possono circolare senza autorizzazione eccedendo anteriormente i limiti di sagoma gli autoveicoli permanentemente attrezzati al trasporto di autoveicoli, per i quali è consentita una sporgenza anteriore fino al 12% della massima lunghezza ammessa dall'art. 61 (sagoma limite di categoria - vedi comma 6 del presente articolo-) purché il veicolo non superi m 13,44 se autoveicolo isolato; m 20,16 se autotreno.

- 2 eccedenza posteriore:

- oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo

- oltre i limiti di categoria anche se meno di 3/10

Il veicolo può circolare solo con autorizzazione. In assenza si applica l'art. 10 comma 18

Per continuare il viaggio il veicolo deve essere munito di autorizzazione

Possono circolare senza autorizzazione eccedendo anteriormente i limiti di sagoma gli autoveicoli

- permanentemente attrezzati al trasporto di autoveicoli, per i quali è consentita una sporgenza anteriore fino al 12% della massima lunghezza ammessa dall'art. 61 (sagoma limite di categoria - vedi comma 6 del presente articolo-) purché il veicolo non superi m 13,44 se autoveicolo isolato; m 20,16 se autotreno

- gli autoarticolati purché non superino i m 17,36

- 3 eccedenza  in altezza

Il veicolo può circolare solo con autorizzazione. In assenza si applica l'art. 10 comma 18

Possono circolare senza autorizzazione eccedendo i limiti di sagoma in altezza:

- gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli che possono avere un'eccedenza in altezza di 20 cm rispetto al limite di categoria

- gli autoveicoli destinati al trasporto di containers o di casse mobili unificate, nonché gli autoveicoli con carrozzeria ad altezza variabile che trasportano animali vivi che possono avere un'eccedenza in altezza di 30 cm rispetto al limite di categoria

ECCEDENZA DI MASSA- rispetto ai limiti dell'art. 62-

   Configurazione del veicolo e tipo del carico

Le masse cui fare riferimento sono: la massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione e la massa limite per categoria del veicolo stabilita dall'art. 62

 

Norme da applicare in caso di violazioni

1- Veicolo in assetto normale di marcia (senza carico)

Eccedenza dei limiti di massa di categoria di cui all'art. 62. Il veicolo deve essere immatricolato come eccezionale e può circolare solo con autorizzazione

 

  In assenza di autorizzazione si applica l'art. 10 comma 18

Per le macchine agricole e le macchine operatrici si applica l'art. 104

2- trasporto di merce divisibile

Eccedenza di oltre il 5% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione (anche se si va oltre i limiti di categoria)

art. 167

Per gli autotreni e gli autoarticolati la sanzione si applica anche se l'eccedenza di massa viene riscontrata in uno solo dei veicoli pur non essendoci eccedenza nel complesso.

Se l'eccedenza supera il 10% della massa indicata nella carta di circolazione la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

nel caso di trasporto di merci pericolose si applica l'art. 168

3- trasporto di merce indivisibile

 

- Eccedenza di oltre il 5% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione senza superare i limiti di categoria

 

 

art. 167

Per gli autotreni e gli autoarticolati la sanzione si applica anche se l'eccedenza di massa viene riscontrata in uno solo dei veicoli pur non essendoci eccedenza nel complesso.

Se l'eccedenza supera il 10% della massa indicata nella carta di circolazione la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

nel caso di trasporto di merci pericolose si applica l'art. 168

 

- Superamento dei limiti di massa di categoria o della massa gravante sull'asse più caricato. Il veicolo deve essere immatricolato come veicolo eccezionale.

  In assenza di autorizzazione si applica l'art. 10 comma 18

Per le macchine agricole e le macchine operatrici si applica l'art. 104

- Trasporto o veicolo eccezionale autorizzato, ma che supera la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione

art. 167

La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 18 - Veicoli eccezionali per dimensioni e/o massa: circolazione senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava alla guida dei veicolo indicato, che per esigenze funzionali, aveva caratteristiche dimensionali eccedenti:

a) i limiti di sagoma di cui all’art. 61. Il veicolo aveva le seguenti dimensioni: lunghezza ....... altezza ....... larghezza .......

b) i limiti di massa di cui all’art. 62. Il veicolo a vuoto aveva una massa di t. ..... superando così il limite previsto.

Nota: I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Sono considerati veicoli eccezionali per trasporto di persone o cose quelli che, per specifiche esigenze funzionali, nella propria configurazione di marcia, superano i limiti di sagoma o di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62.

 I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali  quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

I limiti di sagoma sono così stabiliti:

1) Per i veicoli compreso il loro carico:

a) larghezza massima non eccedente i 2,55 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili,

b) altezza massima non superiore a 4,00 m ad eccezione degli autobus e filobus di linea circolanti su itinerari prestabiliti cui è consentito un'altezza massima di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi per i veicoli isolati. Nel computo di tale lunghezza non vanno considerati i retrovisori, purché mobili.

2) Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti, possono avere lunghezza massima di 18 m. Gli autotreni e i filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m.

3) La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata, può raggiungere la larghezza di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

I limiti di massa sono così stabiliti:

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

Nota operativa: La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente, che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

L'agente accertatore deve, inoltre, intimare al conducente di non proseguire il viaggio finché non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non ottemperi alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.

Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.

L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica.

 

 

 

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c. 2 lett. a) e c. 18 - Trasporti eccezionali per dimensioni senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione circolava con il veicolo indicato effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità di una o più cose indivisibili, che per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall'art. 62; nella circostanza viene accertato che il veicolo, che trasportava ................... aveva le seguenti dimensioni: larghezza .......... altezza ............. lunghezza ........

Nota: Sono considerati trasporti eccezionali quelli di una o più cose indivisibili che, per loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 (per tali limiti vedi nota ipotesi di violazione precedente), ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall’art. 62. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. Unitamente con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62. Sono inoltre considerati trasporti eccezionali: il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nella carta di circolazione e comunque non superiore a 38 t se autoveicoli isolati a 3 assi; a 48 t se autoveicoli isolati a 4 assi; a 86 t se complessi di veicoli a 6 assi; 108 t se complessi di veicoli ad 8 assi. I suddetti limiti di massa possono essere superati nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile.

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Vedi anche note ipotesi comma 1-18

 

 

 

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c. 2 lett. a) e c. 18 - Trasporti eccezionali per massa senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione circolava con il veicolo indicato effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità di una o più cose indivisibili, superando il limite di massa previsto per quella categoria di veicolo. Nella circostanza viene accertato che il veicolo, che trasportava ................... aveva massa complessiva di t .... eccedendo così di t..... la massa consentita.

Nota:  Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. Unitamente con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62. Sono inoltre considerati trasporti eccezionali: il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nella carta di circolazione e comunque non superiore a 38 t se autoveicoli isolati a 3 assi; a 48 t se autoveicoli isolati a 4 assi; a 86 t se complessi di veicoli a 6 assi; 108 t se complessi di veicoli ad 8 assi. I suddetti limiti di massa possono essere superati nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile.

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Vedi anche note ipotesi comma 1-18

 

 

 

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c. 2 lett. b) e c. 18 - Trasporti eccezionali di blocchi di pietra, coils, manufatti indivisibili ecc. per superamento dei limiti senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione circolava con il veicolo indicato effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità 1) di blocchi di pietre naturali, 

2) elementi prefabricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, 

3) di  prodotti siderurgici o industriali compresi i coils e laminati grezzi,

 fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nella carta di circolazione. Nella fattispecie veniva accertato che il veicolo, compreso il suo carico, aveva una massa complessiva di t ........ eccedendo così di t ....... la massa massima consentita

Nota: I trasporti di cui sopra, che eccedano congiuntamente i limiti fissati dagli artt. 61 e 62, possono essere effettuati integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile"

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Vedi anche note ipotesi comma 1-18

 

 

 

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c. 3 lett. a) e c. 18 - Trasporto di oggetti indivisibili sporgenti oltre 3/10 senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione circolava con il veicolo indicato effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità in quanto il carico indivisibile costituito da ............ sporgeva posteriormente per m ...... superando così di m ....... la sporgenza massima ammessa di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Quando si tratta di oggetti divisibili si applica l’art. 61 comma 7; o l’art. 164 commi 2 e 8 se non si superano i limiti dell’art. 61.

Per i complessi la sporgenza va riferita al veicolo trainato sul quale è sistemato il carico. Lo stesso vale per gli autotreni per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti, poggianti contemporaneamente su motrice e rimorchio.

 

 

 

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c. 3 lett. b) e c. 18 - Trasporto di oggetti indivisibili sporgenti oltre i limiti della categoria del veicolo senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava con il veicolo indicato effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità in quanto, pur avendo un carico indivisibile che sporgeva posteriormente meno di 3/10, tuttavia il veicolo aveva una lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza prevista per tale categoria. Nella circostanza è stato accertato che il veicolo trasportava ........... che sporgeva posteriormente per m .... e che pur non superando la massima sporgenza di 3/10, eccedeva di m .... i limiti previsti dall’art. 61.

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18.

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

E’ considerato trasporto eccezionale quello che quello che, pur essendo costituito da oggetti indivisibili sporgenti posteriormente meno di 3/10, tuttavia ha lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza prevista per tale categoria di veicolo.

Quando si tratta di oggetti divisibili si applica l’art. 61 comma 7; o l’art. 164 commi 2 e 8 se non si superano i limiti dell’art. 61.

Per i complessi la sporgenza va riferita al veicolo trainato sul quale è sistemato il carico. Lo stesso vale per gli autotreni per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti, poggianti contemporaneamente su motrice e rimorchio.

 

 

 

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c. 3 lett. c) e c. 18 - Trasporto di oggetti indivisibili sporgenti anteriormente senza autorizzazione.

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava con il veicolo indicato effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità, in quanto il carico indivisibile sporgeva anteriormente oltre la sagoma del veicolo

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

E’ considerato trasporto eccezionale quello costituito da oggetti indivisibili sporgenti anteriormente dal limite di sagoma del veicolo.

Quando si tratta di oggetti divisibili si applica l’art. 61 comma 7; o l’art. 164 commi 2 e 8 se non si superano i limiti dell’art. 61.

 

 

 

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c. 3 lett. d) e c. 18 - Veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di autoveicoli: circolazione senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione circolava con veicolo indicato, (isolato o costituente autotreno, ovvero autoarticolato) caratterizzato in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinato esclusivamente al trasporto di veicoli, eccedendo i limiti previsti dall'art. 61.

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

L’autorizzazione non è prescritta quando il trasporto è effettuato con veicoli destinati esclusivamente al trasporto di veicoli (bisarche) per i quali è ammessa una sporgenza massima del 12%, a condizione che la lunghezza, compreso il carico, non sia superiore a 13,44 m se trattasi di veicolo isolato; 17,36 m se trattasi di autoarticolato; 20,16 m se trattasi di autotreno. Tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che il percorso comprenda esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche di cui all’art. 167, comma 4.

 

 

 

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c. 3 lett. e) e c. 18 - Trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava con il veicolo indicato, ( isolato o costituente autotreno, ovvero autoarticolato) trasportando esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, superando

a) i limiti di sagoma di cui all’art. 61. Il veicolo aveva le seguenti dimensioni: lunghezza ....... altezza ....... larghezza........ 

b) i limiti di massa di cui all’art. 62. Il veicolo aveva una massa di t. ..... superando così il limite previsto.

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

I veicoli di cui sopra non sono soggetti ad autorizzazione quando quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

 

 

 

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c. 3 lett. f) e c. 18 - Mezzi d'opera eccezionali: circolazione senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava con un mezzo d'opera definito all'art. 54, comma 1, lett. n), eccedendo i limiti di massa stabiliti dall'art. 62. Nella fattispecie è stato accertato che il mezzo d’opera aveva una massa complessiva di t ........., eccedente di t ......... i limiti di massa di cui al comma 8 del presente articolo.

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

  I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

La massa complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più carico non superi le 13 t., non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

1. due assi: 20 t.; 2. tre assi: 33 t.; 3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t.;

b) complessi di veicoli:

1. quattro assi: 44 t.; 2. cinque o più assi: 56 t.; 3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

 

 

 

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c. 3 lett. g) e c. 18 - Veicoli a carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava con il veicolo indicato, effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità, in quanto il veicolo stesso aveva carrozzeria ad altezza variabile per il trasporto di animali vivi

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

I veicoli di cui sopra non sono soggetti ad autorizzazione quando non eccedono l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite nell’art. 61 o le masse stabilite nell’art. 62 a condizione che il percorso comprenda esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche di cui all’art. 167, comma 4.

 

 

 

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c. 3 lett. g-bis) e c. 18 - Veicoli a carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di balle o rotoli di paglia e fieno senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava con il veicolo indicato, effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità, in quanto il veicolo stesso aveva carrozzeria ad altezza variabile per il trasporto di balle o rotoli di paglia e fieno.

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

I veicoli di cui sopra non sono soggetti ad autorizzazione quando non eccedono l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite nell’art. 61 o le masse stabilite nell’art. 62 a condizione che il percorso comprenda esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche di cui all’art. 167, comma 4.

 

 

 

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c. 3 lett. g-ter) e c. 18 - Veicoli isolati  o complessi di veicoli adibiti al trasporto di macchine operatrici o di macchine agricole: circolazione senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava con il veicolo indicato, effettuando un trasporto in condizioni di eccezionalità, trasportando macchine operatrici o macchine agricole

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

 I veicoli di cui sopra non sono soggetti ad autorizzazione quando non eccedono l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite nell’art. 61 o le masse stabilite nell’art. 62 a condizione che il percorso comprenda esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche di cui all’art. 167, comma 4.

 

 

 

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c. 14 e c. 18 - Veicoli eccezionali per trasporto di persone: circolazione senza autorizzazione

Senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, circolava con il veicolo indicato, effettuando un trasporto di persone in condizioni di eccezionalità, superando

a) i limiti di sagoma di cui all’art. 61. Il veicolo aveva le seguenti dimensioni: lunghezza....... altezza ........ larghezza .......

b) i limiti di massa di cui all’art. 62. Il veicolo a vuoto aveva una massa di t. ..... superando così il limite previsto.

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

 I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

 

 

 

€ 687,75

 

 

 

 

sospensione della patente di guida del conducente da 15 a 30 gg. della carta di circolazione del veicolo da 1 a 2 mesi

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c. 9 e c.19 - Inosservanza delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione

Circolava alla guida del veicolo indicato, di dimensioni eccezionali o eseguendo trasporti eccezionali, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione. Nella fattispecie è stato accertato .............. (descrivere quanto più dettagliatamente possibile il tipo di prescrizione non rispettata: es. natura del carico non previsto; mancanza della scorta se prevista; mancato funzionamento delle luci lampeggianti ecc.)

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Il veicolo potrà proseguire il viaggio solo dopo che il conducente avrà ottemperato alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione.

Nell’autorizzazione sono sempre indicate le prescrizioni circa i percorsi da seguire, la velocità da tenere, la necessità o meno di scorta, ecc.

L’autorizzazione vale solo per i giorni, le ore, le strade ed il veicolo in essa indicato.

La mancata annotazione sull’autorizzazione, prima dell’inizio del viaggio, dell’ora e del giorno dell’effettuazione di ciascun viaggio equivale a mancanza dell’autorizzazione. Si considera anche come mancanza di autorizzazione l’autorizzazione scaduta, manomessa, falsificata, alterata con cancellature, abrasioni ecc. Comunque in quest’ultime ipotesi l’agente accertatore consentirà la prosecuzione del viaggio fino al luogo di arrivo dove l’autorizzazione dovrà essere restituita all’ufficio che l’ha rilasciata

 

 

 

€ 137,55

 

 

 

 

sospensione della patente di guida del conducente da 15 a 30 gg. della carta di circolazione del veicolo da 1 a 2 mesi

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c. 20 - Circolazione di veicolo eccezionale o trasporto eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione

Circolava alla guida del veicolo indicato, di dimensioni eccezionali o eseguendo trasporti eccezionali, senza avere con sé la prescritta autorizzazione pur dichiarando di averla conseguita. 

Nota: l veicolo potrà proseguire il viaggio solo dopo che il conducente avrà esibito l'autorizzazione. Lo stesso rimane responsabile del veicolo e del carico durante la sosta.

La ripresa del viaggio senza aver ottemperato all'intimazione di esibire l'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 180 comma 8.

 

 

€ 33,60

 

 

 

c. 21 - Mezzi d'opera: trasporto di cose diverse da quelle previste

Circolava alla guida del mezzo d'opera indicato, effettuando col medesimo un trasporto di .......... (specificare le cose trasportate) in violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 54, comma 1 lett. n). 

Nota: La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

La carta di circolazione va  trasmessa senza ritardo (non entro i 5 giorni come per gli altri casi) all'Ufficio Prov.le della Direzione generale della M.C.T.C. per il provvedimento di sospensione.

Nota: Vedi anche note ipotesi comma 1-18

 

 

€ 343,35

 

sospensione della patente di guida del conducente da 15 a 30 gg. della carta di circolazione del veicolo da 1 a 2 mesi

Per la procedura Clicca qui

 

 

c. 21 - Mezzi d'opera: circolazione su strade non percorribili

Senza la prescritta autorizzazione circolava alla guida del mezzo d'opera indicato, eccedente di t ...... i limiti di

Nota: La sanzione amministrativa pecuniaria si applica sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Vedi anche note ipotesi comma 1-18

 

€ 343,35

 

sospensione della patente di guida del conducente da 15 a 30 gg. della carta di circolazione del veicolo da 1 a 2 mesi

Per la procedura Clicca qui

 

c. 25 ter - Mancato rispetto delle prescrizioni o modalità del personale di scorta

Quale persona facente parte della scorta tecnica del mezzo eccezionale (o per il trasporto eccezionale eseguito con il mezzo ...........) non rispettava le prescrizioni o le modalità previste dal regolamento.

Per le prescrizioni e modalità di scorta Clicca qui

Nota:  La violazione va segnalata all'organo che ha rilasciato l'abilitazione alla scorta in quanto qualora il soggetto incorra in un periodo di 2 anni per almeno 2 volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'abilitazione da 1 a 3 mesi.

 

 

€ 343,35