Articolo 61 C.d.S.  (Artt. 216-217 Reg.to) 

Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (36/a);

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (36/a).

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione (36/a) (36/b).

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 (37).

 (36/a) L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

(36/b) Il D.M. 31 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265) ha così disposto:

«Art. 1. 1. È consentita per gli autotreni ed i filotreni la lunghezza massima di 18,75 m, alle seguenti condizioni:

a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, non deve superare 16,40 m;

b) la distanza sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non deve superare 15,65 m».

(37) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 27, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1, c. 2, c. 4 e c. 7 - Superamento della sagoma limite.

Circolava alla guida del veicolo indicato o alla guida di un complesso di veicoli che, compreso il carico, supera i limiti di sagoma (indicare l'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti) previsti per tale categoria di veicoli. Veniva infatti accertato che il veicolo, compreso il suo carico composto da oggetti divisibili, aveva lunghezza di m .... altezza di m .... larghezza di m .... eccedendo così di m .... la ................ massima consentita. Lo stesso non rientra, però, nella tipologia di trasporto eccezionale

Nota operativa : Il presente articolo si applica quando il superamento dei limiti di sagome è dovuto ad un carico di merci divisibili. Qualora il superamento dei limiti di sagome è dovuto ad un carico di merci indivisibili, il trasporto rientra nella tipologia dei trasporti eccezionali, applicandosi, pertanto, le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 18. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia prima provveduto a far rientrare il carico nei limiti di sagoma stabiliti per tale categoria di veicolo. Perciò l'organo accertatore nel caso che trattasi di veicolo a motore, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Quando si tratta di veicoli complessi va contestata, con separato verbale, anche la violazione all'art. 63, commi 4 e 5 - traino di rimorchio - violando le prescrizioni relative alla massa.

 

 

€ 343,35