Articolo 105 C.d.S.
Traino di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m (71).
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 .
(71) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36.
IPOTESI DI VIOLAZIONI |
Pagamento entro 60 gg |
Sanzioni Accessorie |
c. 1 e c. 4 - Lunghezza del convoglio Circolava con un convoglio di macchine agricole semoventi o di macchine agricole trainate la cui lunghezza superava i 16,50 m.
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€ 137,55 |
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c. 2 e c. 4 - Traino di macchine agricole Circolava con una trattrice agricola trainando: a) più di un rimorchio agricolo; b) più di due macchine operatrici agricole, munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
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€ 137,55 |
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c. 2 e c. 4 - Freno non comandato dalla trattrice Circolava con una trattrice agricola che portava attrezzi anteriormente, trainando una macchina agricola sprovvista di dispositivo di frenatura.
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€ 137,55 |
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c. 3 e c. 4 - Trattrici agricole con attrezzi portanti anteriormente: divieto di traino Circolava con una trattrice agricola con attrezzi portanti anteriormente, trainando macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura. Nota : Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
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€ 137,55 |
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