Articolo 74 C.d.S. (Artt. 232-233 Reg.to)

 Dati di identificazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.

6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.168,25 a € 8.676,15 (44).

(44) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così modificato il solo comma 6.

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 lett. a) e c. 6 - Contraffazione o mancanza della targhetta del costruttore

Circolava con il veicolo indicato (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo, filoveicolo o rimorchio) avente la targhetta del costruttore contraffatta, ovvero asportata, ovvero sostituita o alterata, oppure cancellata o resa illeggibile

Nota:

Devono essere dotati di numero di telaio e di targhetta d’identificazione: i ciclomotori; i motoveicoli; gli autoveicoli; i filoveicoli; i rimorchi; le macchine agricole; le macchine operatrici.

I dati riportati nella stampigliatura possono essere di due tipi:

a) impressi dalla casa costruttrice all’atto della costruzione del veicolo;

b) impressi dalla M.C.T.C. quando il numero d’identificazione del telaio manchi, o sia stato contraffatto o alterato. In questi casi la M.C.T.C. provvede a riprodurre e a trascrivere anche sulla carta di circolazione un nuovo numero distintivo a 8 cifre di cui le prime 6 indicano il numero di pratica e le ultime 2 l’anno in cui la stessa è stata svolta, preceduto e seguito dal marchio a stella con all’interno la sigla prov.le della dell’ufficio M.C.T.C.

Il numero di telaio deve essere impresso dal costruttore all’atto della commercializzazione del veicolo e viene riprodotto sulla carta di circolazione o sul certificato d’idoneità tecnica per i ciclomotori.

Stante il nuovo CdS il numero di telaio deve essere composto di 17 cifre, di cui solo le ultime 6 si riferiscono al veicolo e lo caratterizzano, mentre le altre sono identificative del costruttore, del tipo e modello e dell’anno di fabbricazione. Per i veicoli immatricolati prima del 1980 il numero di telaio può risultare composto di 8-9 cifre.

Oltre al numero di telaio, le case costruttrici devono stampigliare su ogni veicolo prodotto, e in un punto ispezionabile facilmente, i dati di identificazione e di omologazione. Questi devono essere impressi in modo indelebile su di una targhetta, fissata su una parte del veicolo che non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzo del veicolo stesso, la quale deve riportare: 1) marca della casa costruttrice (anche in sigla); 2) tipo del veicolo (in codice del costruttore); 3) numero di telaio del singolo veicolo; 4) numero dell’omologazione per i veicoli prodotti in serie.

                         Esempio di targhetta     

 

 

€ 2.168,25

se il fatto non costituisce reato

(vedasi art. 469 del C.P.)

 

 c. 1 lett. b) e c. 6 - Contraffazione, alterazione, cancellazione, illeggibilità o mancanza del numero di telaio

Circolava con il veicolo indicato (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo, filoveicolo o rimorchio) avente il telaio contraffatto, ovvero asportato, ovvero sostituito o alterato, oppure cancellato o reso illeggibile.

Nota : Vedi nota ipotesi precedente

 

€ 2.168,25

se il fatto non costituisce reato