Oltre alle attività di formazione cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
esiste un sistema nazionale di formazione continua regolato dalla legge
236/93.
La legge prevede che il Ministero del Lavoro, le
Regioni e le Province autonome possano finanziare attività destinate a:
operatori/formatori dipendenti degli Enti di formazione (ex legge 40/78)
lavoratori dipendenti da aziende beneficiarie dell'intervento
straordinario di integrazione salariale lavoratori dipendenti da aziende
che contribuiscono in misura non inferiore al 20% del costo delle
attività soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di
disoccupazione che hanno partecipato ad attività socialmente utili.
E' anche possibile, da parte delle imprese,
finanziare percorsi di formazione individuale per singoli dipendenti
(Circolari 37/98, 139/98 e 51/99). A partire dal 1999 è stata anche
introdotta la sperimentazione dei voucher formativi.
Tali dispositivi sono finalizzati ad ampliare
competenze e conoscenze a livello individuale anche non coincidenti con
necessità aziendali. Recentemente, l'art.118 della L. 388/2000 (come
modificato dall'art. 48 della L.289/2002), ha previsto l'istituzione di
Fondi paritetici interprofessionali nazionali, costituiti attraverso
accordi interconfederali, stipulati tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, allo scopo di favorire lo sviluppo della formazione
professionale continua.
Fanno parte della Formazione Continua e sono
destinati a persone che hanno più di 29 anni. Durano circa 500/600 ore
(dai 5 ai 6 mesi). Sono tutti corsi che portano ad una migliore
qualificazione o specializzazione delle competenze già acquisite. |