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APPRENDISTATO
Il
contratto di apprendistato è
l’unico contratto a contenuto
formativo ed è lo "strumento
idoneo a costruire un reale
percorso di alternanza tra
formazione e lavoro, quale primo
tassello di una strategia di
formazione e apprendimento
continuo lungo tutto l'arco
della vita". trova la propria
disciplina negli artt. 47 – 53
del DLgs 276/2003 e viene
distinto in tre diverse
tipologie:
-
contratto di
apprendistato per
l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione
e formazione:
è finalizzato al
conseguimento di una
qualifica di istruzione e
formazione professionale ai
sensi della legge 53 del
2003, ossia alla
acquisizione, attraverso il
rapporto di lavoro, di un
titolo di studio,
consentendo l'assolvimento
dell'obbligo formativo
attraverso lo strumento
dell'alternanza scuola –
lavoro. Infatti è previsto
quale percorso alternativo
alla formazione scolastica
ma ciò nondimeno integrativo
dell'obbligo formativo che
si traduce oggi nel "diritto
dovere" di istruzione per
almeno 12 anni e comunque
fino ai 18 anni d'età.
Sussiste pertanto un diretto
collegamento tra l'obbligo
formativo del minore a 18
anni d'età e l'attività
lavorativa oggetto del
contratto.
Con il contratto di
apprendistato per
l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione
e formazione si vuole dunque
garantire ai giovani, che
acquisiscono la capacità
lavorativa a 16 anni,
secondo l'articolo 1 comma
622 Finanziaria 2007, di
poter terminare il corso di
studi obbligatorio anche
attraverso l'alternanza
scuola-lavoro.
L'apprendistato per il
diritto-dovere di
formazione, dopo
l'abrogazione della Legge
9/99 ad opera dell'art. 7
della Legge 53/2003 (15 anni
di età e 8 anni di
scuola), e l'entrata in
vigore del succitato art. 1
c. 622 della L. 296 del
27/12/2006 (16 anni di età e
10 anni di scuola) si
configura come l'unico
contratto di lavoro
stipulabile a tempo pieno da
chi abbia meno di 18 anni e
non sia in possesso di
qualifica professionale
conseguite ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
-
contratto di
apprendistato
professionalizzante:
è finalizzato al
conseguimento di una
qualificazione attraverso la
formazione sul lavoro ed un
apprendimento tecnico –
professionale.
Non si persegue pertanto
l'acquisizione di un titolo
di studio o di una qualifica
professionale del sistema di
istruzione e formazione
professionale, bensì
l'accrescimento delle
capacità tecniche
dell'individuo al fine di
farlo diventare un
lavoratore qualificato.
Potrà essere stipulato da
datori di lavoro
appartenenti a tutti i
settori produttivi, comprese
le associazioni dei datori
di lavoro e le
organizzazioni sindacali,
con soggetti dai 18 ai 29
anni d'età, (art. 49 D. Lgs
276/2003). Con circolare n.
30 del 15 luglio 2005 il
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha
espressamente chiarito, in
relazione ai limiti di età
per l'attivazione
dell'apprendistato
professionalizzante, che
"l'assunzione potrà essere
effettuata fino al giorno
antececedente al compimento
del trentesimo anno di età
(ovvero fino a 29 anni e 364
giorni)". Tale
interpretazione si pone in
linea con il principio
fissato dalla
giurisprudenza, in
particolare nella sentenza
della Cassazione n. 10169
del 26 maggio 2004 -
richiamata nella circolare
n. 30 cit. - ove è
espressamente scritto che
" se il computo fissato
dalla legge è fatto ad anni,
anche colui che ha ventinove
anni e qualche mese, ha
comunque ventinove anni,
restando trascurabili le
frazioni di mesi". Il
contratto potrà altresì
essere stipulato con
soggetti che abbiano
compiuto i 17 anni d'età e
siano in possesso di una
qualifica professionale
conseguita ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53,
quando tale istituto sarà
pienamente operativo. La
regolamentazione dei profili
formativi del contratto di
apprendistato
professionalizzante è
demandata, nel rispetto
della riforma del Titolo V
della Costituzione,
intervenuta con Legge
Costituzionale n. 3 del 18
ottobre 2001, alle singole
Regioni e alle Province
autonome di Trento e
Bolzano. Tale
regolamentazione deve essere
emanata d'intesa con le
associazioni dei datori di
lavoro e le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative sul piano
regionale, dove la
contrattazione ha già
provveduto, sarà possibile
procedere alle assunzioni di
apprendisti applicando le
nuove regole di età e
durata, stabilite dalla
legge e disciplinate dal
contratto collettivo
nazionale applicato. E'
fissato un minimo di almeno
120 ore di formazione
formale che potrà essere
svolta dall'apprendista
all'interno o all'esterno
dell'azienda. Non è più
previsto un monte ore minimo
di formazione esterna
obbligatoria anche se la
stessa dovrà avvenire
attraverso strutture
accreditate o all'interno
dell'impresa oppure tramite
formazione a distanza e
strumenti di e-learning.
Durante il periodo di
apprendistato dovrà essere
garantita la presenza di un
tutor con formazione e
competenze adeguate, al fine
di accompagnare
l'apprendista lungo tutta la
durata del piano formativo
individuale. Nel caso in cui
la formazione sia impartita
attraverso strumenti di
e-learning, anche l'attività
di accompagnamento potrà
essere svolta in modalità
virtualizzata e attraverso
strumenti di
tele-affiancamento o
video-comunicazione da
remoto. La regione dovrà
definire le specifiche
competenze del tutor che, in
conformità con quanto
previsto dal D.M del 28
febbraio 2000, potrà essere
svolto dallo stesso datore
di lavoro in possesso delle
competenze adeguate o da un
lavoratore che sia
inquadrato ad un livello
pari o superiore rispetto
alla qualifica professionale
che dovrà conseguire
l'apprendista al termine del
periodo di apprendistato
professionalizzante, quale
garanzia di possesso delle
adeguate competenze
all'accompagnamento del
lavoratore.
Sarà sempre la normativa
regionale a definire gli
strumenti per il
riconoscimento della
formazione sulla base delle
competenze
tecnico-professionali
acquisite durante il periodo
di apprendistato che
verranno indicate sul
"Libretto formativo del
cittadino" come indicato
nell'articolo 2, comma 1,
lettera i) del d.lgs. n. 276
del 2003.
-
contratto di apprendistato
per l'acquisizione di un
diploma, di titoli di studio
universitari e di alta
formazione: introdotto
con la legge 17 maggio 1999,
n.144, integra la formazione
pratica in azienda con la
formazione secondaria,
universitaria, di alta
formazione o comunque con
una specializzazione tecnica
superiore, può essere
stipulato da datori di
lavoro appartenenti a tutti
i settori produttivi, purché
esercitino attività
compatibili con il
perseguimento delle finalità
del contratto con soggetti
di età compresa tra i 18 e
i 29 anni che siano già in
possesso di un titolo di
studio e vogliano conseguire
una qualifica di livello
secondario o superiore. Il
contratto potrà tuttavia
essere stipulato anche con
soggetti che abbiano
compiuto il diciassettesimo
anno d'età quando sono in
possesso di un titolo di
studio. Può essere stipulato
anche con le associazioni
dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali. La
disciplina dell'istituto
dovrà essere individuata,
per i profili formativi e
anche caso per caso, dalle
Regioni ovvero dalle
Province autonome di Trento
e Bolzano, mediante un
semplice accordo o
convenzione con le
associazioni territoriali
dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative sul piano
regionale, nonché con le
Università o altre
istituzioni formative.
L'accordo dovrà prevedere
programmi di lavoro
specifici e coerenti con il
percorso formativo che
conduce al titolo di studio.
Tali programmi si
realizzeranno con il
supporto di un tutor
aziendale e di un tutor
formativo nominato
dall'Università o
dall'Istituto formativo. Il
contratto di lavoro dovrà
essere stipulato in forma
scritta e dovrà indicare: la
qualifica da conseguire, la
durata nonché il piano
formativo individuale
finalizzato a garantire la
fissazione del percorso
formativo dell'apprendista,
piano formativo che dovrà
essere allegato al contratto
di apprendistato a pena di
nullità dello stesso il cui
contenuto specifico sarà
stabilito attraverso la
definizione di un unico
modello nazionale previsto
dalle Regioni e dalle
Province autonome in
coerenza con i profili
formativi individuati dalle
Regioni e dalle Province
autonome, con il supporto
tecnico del Repertorio delle
Professioni (allo studio da
parte del Ministero del
Lavoro), dove saranno
indicati, sulla base del
bilancio di competenze del
soggetto e degli obiettivi
perseguiti mediante il
contratto di apprendistato,
il percorso di formazione
formale e non formale
dell'apprendista nonché la
ripartizione di impegno tra
formazione aziendale o
extra-aziendale. In attesa
di una regolamentazione a
livello nazionale le Regioni
e le Province autonome
potranno autonomamente
attivarsi per
l'individuazione dei profili
formativi. Ampia
flessibilità è riservata ai
percorsi di apprendistato di
alta formazione che non
presuppongono
necessariamente una
scissione tra attività
lavorativa e la frequenza
dell'apprendista a specifici
corsi teorici di livello
secondario, universitario,
dell'alta formazione o di
specializzazione tecnica
superiore. L'attività svolta
in azienda, così come
concordata tra Regione,
associazioni datoriali e
sindacali e istituti
formativi, potrà dunque
integrare pienamente il
percorso di formazione
stabilito nel piano
formativo individuale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Continuano
ad applicarsi le norme della L.
25/1955 e precisamente gli
articoli 11 e 12 relativi ai
diritti e doveri dei datori di
lavoro, nonchè la disciplina
previdenziale ed assistenziale
degli articoli 21 e 22 oltre l’
art. 16 L.196/1997 e l’art. 2,
comma 4 del D. L.vo n. 66/2002.
Operatività immediata per la
parte relativa all’instaurazione
del rapporto di lavoro che deve
essere stipulato in forma
scritta e contenere: la
prestazione lavorativa, il piano
formativo individuale e la
qualifica da conseguire, mentre
non è più necessario ottenere
l’autorizzazione preventiva
della Direzione del Lavoro
competente per la costituzione
di rapporti di apprendistato per
effetto dell’art. 85, comma 1,
lettera b) che ha abrogato
l’art. 2, comma 2, della legge
25/1955, è fatto salvo tuttavia
il diritto della normativa
regionale di reintrodurre, in
attuazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge
n. 30 del 2003, una diversa
procedura autorizzativa, anche
attraverso il rimando agli enti
bilaterali. In mancanza di una
disciplina regionale che regoli
tale procedura potranno essere
considerate legittime le
previsioni di contratti
collettivi che subordinino la
stipula del contratto alla
autorizzazione dell'ente
bilaterale, così come non
potranno essere legittime,
neppure ai sensi dell'articolo
10 della legge n. 30 del 2003,
le norme dei contratti
collettivi che subordinino la
stipula del contratto di
apprendistato alla iscrizione
all'ente bilaterale o ad altre
condizioni non espressamente
previste dal legislatore; mentre
con il
D.Lgs. 251 del 06 ottobre 2004,
correttivo del 276/2003, è
stato abrogato l'art. 11,
lettera l, della stessa legge
25/1955 e pertanto gli
apprendisti possono essere
adibiti a lavori di manovalanza
e di produzioni in serie. La
disciplina del rapporto di
apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione
e formazione stabilita dal
decreto legislativo n. 276 del
2003 è strettamente connessa
alla riforma del sistema di
istruzione prevista dalla legge
n. 53 del 2003. Fino al 31
agosto 2007 l'età minima per
assumere gli apprendisti è
fissata in 15 anni di età. Con
decorrenza dal 1 settembre 2007
in concomitanza con l'inizio
dell'anno scolastico 2007/2008
(L. 296 del 27/12/2006 art. 1 c.
622) l'età minima di accesso al
lavoro è innalzata a 16 anni.
Successivamente, tenuto conto
della riforma del sistema
scolastico, il limite per
l'accesso al rapporto
professionalizzante passa a 18
anni, ovvero 17 anni se il
soggetto è in possesso di una
qualifica professionale.
Pertanto l'obbligo scolastico si
innalza a un periodo di 10 anni
e comunque fino ai 18 anni di
età. Una volta che la riforma
del sistema scolastico sarà
entrata a regime, il contratto
di apprendistato per
l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e
formazione costituirà l'unico
contratto di lavoro stipulabile
a tempo pieno da chi abbia meno
di 18 anni e non sia in possesso
di qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge
28 marzo 2003, n.53. Pertanto
sarà la delega prevista dalla
legge n. 53 del 2003 a formulare
gli opportuni chiarimenti
rispetto alla disciplina
dell'istituto che dunque non è
al momento operativo.
Non è
consentito l'uso delle tariffe
di cottimo; l’inquadramento non
può essere inferiore per più di
due livelli alla qualifica
spettante con riferimento al
CCNL e costituisce credito
formativo per il proseguimento
nei percorsi di istruzione e
formazione professionale. Il
datore di lavoro non può
recedere dal contratto se non
per giusta causa/giustificato
motivo ed è ammessa la
possibilità di recesso al
termine del periodo di
apprendistato.
La formazione, esterna ed
interna alla azienda, è
registrata nel libretto
formativo ed è seguita da un
tutore aziendale.
Destinatari
sono a
seconda delle tre tipologie
previste:
a) Giovani e adolescenti che
abbiano compiuto 16 anni
b) Giovani di età compresa tra
18 e 29 anni, 17 per chi ha una
qualifica professionale
c) Giovani di età compresa tra
18 e 29 anni, 17 per chi ha una
qualifica professionale
Il numero
complessivo di apprendisti non
può essere superiore al 100% dei
dipendenti specializzati o
qualificati.
In assenza di dipendenti
specializzati o qualificati
oppure nel caso di imprese con
meno di tre dipendenti, il
datore di lavoro può assumere al
massimo tre apprendisti; il
limite quantitativo non si
applica alle imprese artigiane,
per le quali resta applicabile
la disciplina di cui
all'articolo 4 della legge n.
443 del 1985.
Durata
-
Diritto-dovere: in funzione
della qualifica, del titolo
di studio, dei crediti
professionali/formativi e
comunque non superiore a tre
anni. Può
essere stipulato da datori
di lavoro appartenenti a
tutti i settori lavorativi,
ivi comprese le associazioni
dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali, e
con soggetti tra i
sedici
e i diciotto anni non
compiuti, che non abbiano
ancora completato il
percorso formativo. Il
contratto di apprendistato
di primo tipo
quindi, è
finalizzato al conseguimento
di una qualifica ai sensi
della legge 28 marzo 2003,
n. 53 o di
un titolo di studio.
-
Professionalizzante: non
inferiore a due anni e non
superiore a sei; operativo
per quei settori dove i CCNL
di categoria hanno
provveduto alla
regolamentazione, in attesa
che la contrattazione
collettiva
nazionale/regionale
stabilisca con le parti
sociali, durata e profili
formativi.
In ogni caso potrà essere
considerato immediatamente
operativo unicamente con
riferimento a quei contratti
collettivi nazionali, anche
antecedenti all'entrata in
vigore della L. n.80/2005,
che abbiano determinato -
direttamente o
indirettamenete anche
mediante semplice rinvio
agli enti bilaterali ovvero
a prassi già esistenti e
codificate dall'ISFOL - gli
elementi minimi di
erogazione e di
articolazione della
formazione.
(risp. ad interpello Prot.
25/I/0000782 del 21 giugno
2006). Il contratto
di apprendistato
professionalizzante può
avere durata minima di due
anni e durata massima di sei
anni. L'apprendistato è
vietato per le attività
stagionali, ammesso solo per
la "vecchia" disciplina
contenuta nella legge 25/55
e non per il contratto
professionalizzante
introdotto dal Dlgs 276/2003
(circolare 30/2005).
L'eccezione si conferma con
interpello del 5 dicembre
2005, prot. 2977, relativo
all'apprendistato per i
bagnini, il Ministero ha
sottolineato che nella
normativa vigente non
esistono elementi ostativi
alla stipula di tale
contratto da parte degli
assistenti ai bagnanti,
salvo naturalmente,
l'osservanza da parte del
datore di lavoro degli
obblighi formativi. È
rimessa alla contrattazione
collettiva la possibilità di
individuare la durata
dell'apprendistato
professionalizzante sulla
base delle competenze di
base e tecnico-professionali
da conseguire e della
eventuale qualifica
professionale, (sarà
preparato un nuovo
"Repertorio delle
professioni" da parte del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali). Trattandosi di
contratti a finalità
diverse, il contratto di
apprendistato
professionalizzante potrà
essere stipulato anche
successivamente ad un
contratto di apprendistato
per l'espletamento del
diritto dovere di
formazione, in questo caso
però la durata massima
cumulativa dei due contratti
non potrà superare i sei
anni.
-
Diploma/alta formazione:
stabilita dalle Regioni in
accordo con le Associazioni
dei datori di lavoro, le
Organizzazioni Sindacali,
l'Università e le altre
istituzioni formative. La
durata è stabilita dalle
parti in seguito ad una
valutazione di bilanciamento
tra le competenze che il
soggetto possiede al momento
della stipula e quelle che
si potranno conseguire per
mezzo della formazione in
apprendistato. Tale
valutazione sarà attuata
all'interno del piano
formativo individuale.
Gli
incentivi per ricorrere a tale
tipologia di lavoro in sostanza
rimangono invariati in attesa
della riforma :
-
Esonero dei contributi,
sostituiti da una
contribuzione fissa
settimanale, comprensiva del
contributo INAIL
-
La
trasformazione del contratto
di apprendistato in
contratto a tempo
indeterminato estende i
benefici contributivi per un
ulteriore anno. A tal
proposito si fa rilevare che
i benefici contributivi sono
da collegare al momento
fatturale della
trasformazione del
rapporto a tempo
indeterminato e pertanto,
anche nella ipotesi in cui
tale trasformazione avvenga
in maniera anticipata
rispetto al termine previsto
nel contratto, il datore di
lavoro avrà diritto a fruire
dei benefici contributivi
per l'anno successivo alla
trasformazione
dell'apprendistato in
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
(MinLavoro
risposta a interpello Prot.
25/I/0003883 del 4 maggio
2005)
Sanzioni
L'articolo 53, comma 3, del
d.lgs. 276 del 2003, così come
modificato dall'articolo 11 del
decreto legislativo 6 ottobre
2004, n. 251, introduce una
severa disciplina sanzionatoria
comune alle tre tipologie di
apprendistato. A tutela del
rispetto dell'obbligo formativo
che il contratto di
apprendistato fa sorgere in capo
al datore di lavoro si prevede
infatti che in caso di
inadempimento all'obbligo
formativo che sia imputabile
esclusivamente al datore di
lavoro e tale da impedire il
raggiungimento della qualifica
da parte dell'apprendista, il
datore è tenuto a versare
all'Inps, a titolo
sanzionatorio, la differenza tra
la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento
contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del
periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento.
(art. 53) La maggiorazione così
stabilita esclude l'applicazione
di qualsiasi altra sanzione
prevista in caso di omessa
contribuzione.
La mancanza di formazione, anche
se ciò dipendesse da cause
estranee al datore di lavoro,
come ad esempio la mancanza di
un'offerta formativa
istituzionale non eviterà la
responsabilità del datore di
lavoro che non potrà
avvantaggiarsi dell'attività
dell'apprendista ed eviterà
conseguenze solo recedendo dal
rapporto (art. 49, comma 5,
lettera e). |
Apprendistato:
schema riepilogativo
|
Tipologia |
Assolvimento del diritto - dovere di istruzione e formazione |
Professionalizzante |
Alta
formazione |
Operatività |
No. In attesa della
completa attuazione della “riforma Moratti” |
Si
nelle regioni che hanno adottato la disciplina dei profili formativi e
limitatamente ai comparti produttivi regolamentati oppure, in via
transitoria, se la tipologia contrattuale è disciplinata dai CCNL |
Si,
nelle regioni che hanno adottato la disciplina dei profili formativi e
limitatamente ai comparti produttivi regolamentati |
Finalità |
Conseguimento di una
qualifica professionale |
Conseguimento di una
qualifica professionale |
Conseguimento di un titolo di studio, secondario, laurea o diploma di
specializzazione, nonché per la specializzazione tecnica tecnica
superiore (art 69 L. 144/99) |
Destinatari |
- dai 15 ai 18 anni non compiuti
- che non abbiano ancora completato
il percorso formativo |
- dai 18 ai 29 anni
-
che abbiano compiuto i 17 anni e siano in
possesso di una qualifica professionale ( L. 53/2003).
Tali
limiti d’età sono direttamente collegati con le finalità perseguite e
con la disciplina del nuovo apprendistato: pertanto si considerano
applicabili solo nelle situazioni di piena operatività del contratto |
-
Datori di lavoro
appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni
dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, purchè
esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità
del contratto
- Giovani:
- dai 18 ai 29 anni che siano già in
possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di
livello secondario o superiore
-
che abbiano compiuto i 17 anni e siano in
possesso di una qualifica professionale (L.53/2003)
|
Contenuto formativo |
-
Regolamentazione rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con i
ministeri del lavoro e dell’istruzione, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori e comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
-
Rispetto dei seguenti criteri:
-
definizione della qualifica
professionale (L. 53/2003)
-
previsione di un monte ore di
formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al conseguimento
della qualifica professionale e secondo standard minimi formativi (L.
53/2003)
-
rinvio ai contratti collettivi di
lavoro stipulati al livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori di lavoro e lavoratori comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti
-
riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali sulla base dei risultati conseguiti
all’interno del percorso di formazione, esterna o interna all’impresa
-
registrazione nel libretto
formativo della formazione effettuata
-
presenza di un tutor aziendale con
formazione e competenze adeguate |
-
Regolamentazione rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le
associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano regionale
-
E’ fissato un minimo di 120 ore di
formazione formale (effettuata attraverso strutture accreditate o
all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati) da svolgere
all’interno o all’esterno dell’azienda. L’obbligo può essere
adempiuto anche tramite la formazione a distanza e strumenti di e-
learning
-
Durante il periodo di apprendistato
deve essere garantita la presenza di un tutor che affianchi
l’apprendista per tutta la durata del piano formativo individuale.
Se la formazione avviene con strumenti di e- learning, anche
l’attività di tutoraggio può avvenire in modalità virtualizzata e
attraverso strumenti di telelavoro
– affiancamento o video comunicazione da
remoto
|
-
Regolamentazione rimessa alle
regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni
formative
-
Struttura altamente flessibile in
quanto presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente
combinabili: formazione formale; formazione non formale; formazione
informale
-
Devono essere previsti programmi di
lavoro specifici e coerenti con il percorso formativo che conduce al
titolo di studio, nonché il supporto di un tutor aziendale e di un
tutor formativo nominato dall’università o dall’istituto formativo
|
Contribuzione
In ragione dell’onere formativo, i
contributi previdenziali sono previsti in misura estremamente ridotta, pur
garantendo al giovane una tutela simile a quella degli altri lavoratori
dipendenti.
Circ. INPS del 23 gennaio 2007 n. 22.
Datori di lavoro |
Aziende fino a 9 dipendenti |
Aziende con oltre 9 dipendenti |
Apprendisti |
1° anno di contratto: 1,5 % |
10 %
|
5,84 %
|
2° anno di contratto: 3 % |
Anni successivi: 10 % |
Per favorire la stabilizzazione del
rapporto di lavoro i benefici contributivi sopra indicati sono mantenuti per
un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Incentivi economici e normativi
Il datore di lavoro che ricorre all’apprendistato
beneficia di due tipologie di agevolazioni:
- di tipo normativo: consistente nell’esclusione
degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e da
contratti collettivi e nella possibilità di sotto inquadrare il lavoratore;
- di tipo contributivo:consistente
nella significativa riduzione dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi.
Copertura previdenziale
Nei confronti degli apprendisti si applicano le
seguenti coperture assicurative:
- IVS;
- infortuni
sul lavoro e malattie professionali, limitatamente agli appartenenti alle
categorie per le quali è previsto l’obbligo di tale assicurazione;
-
maternità;
-
tubercolosi.
L’apprendista ha diritto agli
assegni per il nucleo familiare nella misura e alle condizioni previste per la
generalità dei lavoratori.
Dal 1° gennaio 2007 è inoltre
estesa l’indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina applicabile
alla generalità dei lavoratori dipendenti (L. 296/2006).
Normativa di riferimento:
Circolare n.30 del 15/07/2005
Circolare in materia di apprendistato
professionalizzante.
Circolare n. 40/2004
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale contiene
chiarimenti e indicazioni operative sull'applicazione del contratto di
apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro previsto dalla Legge
30/2003 e successiva DLgs 276/2003.
Decreto Legislativo 276/2003
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Legge 30/2003
Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (detta anche
Legge Biagi). L'articolo 2 contiene i riferimenti alla riforma
dell'apprendistato.
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