CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti
alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l'origine etnica o
sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap,
l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del
trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione
europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e
linguistica
L'Unione rispetta la diversità
culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve
essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione,
di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta
al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro
età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai
bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse superiore del bambino
deve essere considerato preminente.