CAPO I

 

    

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CAPO I

DIGNITÀ
 

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
 

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
 

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle

persone,

- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
 

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
 

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani. 

 

 
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