CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla
vita.
2. Nessuno può essere condannato
alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
Diritto all'integrità
della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla
propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della
biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato
della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
-
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle
persone,
- il divieto di fare del corpo umano
e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
- il divieto della clonazione
riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della
tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a
tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della
schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in
condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a
compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri
umani.