Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e
protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età
minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in
cui termina la scuola dell'obbligo,
fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono
beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale,
morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della
famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita
familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per
un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo
parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza
sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il
diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in
casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che
in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le
legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si
sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici
sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro
l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti
coloro che non dispongano di risorse
sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di
accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle
legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte
le politiche ed attività dell'Unione è
garantito un livello elevato di protezione della salute umana.