CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente
Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del
diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive
competenze.
2. La presente Carta non introduce
competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze
e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 52
Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta
devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto
del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità
di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla
presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga
diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli
conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione
conceda una protezione più estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente
Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell'Unione, dal diritto
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la
Comunità o tutti gli Stati membri sono parti
contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.